Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

UN LAVORATORE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER UN "AMMANCO" NON PUO' ESSERE LICENZIATO PER "FURTO IN AZIENDA" - Immutabilità della contestazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 6499 del 22 marzo 2011, Pres. Vidiri, Rel. Filabozzi)-Legge e giustizia.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

 

 

 

Andrea V. dipendente della S.p.A. Chimento, è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito di un ingiustificato "ammanco" di un certo quantitativo di merce semilavorata in oro, che avrebbe dovuto essere conservata in una cassetta di sicurezza di cui egli aveva la chiave: "al controllo inventariale eseguito in data odierna è stato riscontrato un ammanco di grammi 618,60 di merce semilavorata in oro tit. 750 che lei aveva in carico. Questo costituisce una grave infrazione delle norme contrattuali e di legge". E' seguito il licenziamento con la seguente motivazione "l'azienda non ha accolto le giustificazioni da Lei presentate con lettera raccomandata del 23.1.2001 in quanto del tutto generiche ed insufficienti. Infatti risulta evidente, dalla documentazione contabile da Lei sottoscritta, che il fatto contestato può essere riconducibile esclusivamente alla Sua persona. Pertanto considerato che il fatto a Lei contestato è talmente grave da ledere il rapporto fiduciario che deve sussistere tra azienda e proprio dipendente e tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno in via provvisoria del rapporto di lavoro, applichiamo il licenziamento per giusta causa con effetto dal ricevimento della presente ai sensi dell'art. 23 lettera B.b. del contratto ...". La norma contrattuale richiamata dall'azienda nella motivazione del licenziamento, contempla l'ipotesi di "furto in azienda". Il Tribunale di Vicenza, cui il lavoratore si è rivolto, ha ritenuto legittimo il licenziamento. Avverso tale sentenza ha proposto appello Andrea V. chiedendo che il licenziamento venisse dichiarato illegittimo, in primo luogo per la genericità della contestazione dell'addebito e, in secondo luogo, per la violazione del principio di immutabilità della contestazione, oltre che per la mancata prova della sussistenza del fatto denunciato. La Corte d'Appello di Venezia ha accolto l'appello, ritenendo che il fatto genericamente contestato al lavoratore fosse anche ontologicamente diverso da quello posto a fondamento del recesso, ed ha quindi dichiarato l'illegittimità del licenziamento ordinando la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte veneziana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6499 del 22 marzo 2011, Pres. Vidiri, Rel. Filabozzi) ha rigettato il ricorso. La Corte di Venezia - ha osservato la Cassazione - ha correttamente rilevato che l'addebito di "furto in azienda" formulato nella motivazione del licenziamento, non era presente nella comunicazione di apertura del procedimento disciplinare, riferita all'ipotesi di "ammanco". L'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento disciplinare, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa del lavoratore incolpato. La possibilità di introdurre modificazioni dei fatti contestati può essere riconosciuta solo con riguardo a modificazioni concernenti circostanze non significative rispetto alla fattispecie contestata e così quando tali modificazioni non configurino elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare e non comportino dunque un pregiudizio alla difesa del lavoratore.

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici