Avv. Paolo Nesta


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Il licenziamento nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione-Diritto.it

 

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Nelle scorse settimane presso la Corte di Cassazione sono state depositate varie sentenze aventi ad oggetto la tematica del licenziamento. Tra le più rilevanti vanno ricordate:
a) la sent. 7046 del 28 marzo (sezione lavoro): licenziamento e principi di correttezza e buona fede. Con questa pronuncia la Suprema Corte ha affermato che il datore di lavoro, anche in quelle ipotesi in cui il licenziamento sia legittimato da un giustificato motivo oggettivo (nel caso di specie un'esigenza di riduzione del personale) e in cui non sia applicabile la disciplina dei licenziamenti collettivi, non è libero di decidere arbitrariamente con quale dipendente interrompere il rapporto, ma deve comunque operare nel rispetto dei principi di "correttezza" e "buona fede". In concreto ciò si traduce in un'applicazione analogica, "pur nella diversità dei relativi regimi" dei criteri previsti dall'articolo 5 della legge 223/1991 per i licenziamenti collettivi, nei casi in cui gli accordi sindacali non prevedano diversi e condivisi criteri di scelta. Ne consegue che qualora si proceda alla riduzione di personale "omogeneo" e "fungibile" e al quale dunque non si possono applicare i consueti criteri di valutazione (utilità della singola posizione o possibilità di ripescaggio in altre funzioni aziendali), dovranno considerarsi come criteri obbligatori i carichi di famiglia e l'anzianità del dipendente;
b) la sent. 6498 del 22 marzo (sezione lavoro): licenziamento per giusta causa e utilizzo di impianti audiovisivi. L'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) autorizza l'installazione sui luoghi di lavoro di impianti e apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro; se dal loro utilizzo può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'installazione richiede il

previo accordo delle rappresentanze sindacali aziendali. Laddove sia rispettata questa procedura, le riprese eventualmente effettuate, e dalle quali si ricava un comportamento del dipendente che integra gli estremi di una giusta causa di licenziamento (furto di beni aziendali), possono essere lecitamente utilizzate nel processo che ne è seguito;
c) la sent. 6283 del 18 marzo (sezione lavoro): licenziamento collettivo e unicità del criterio di uscita. In questa ipotesi la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della scelta in merito ai lavoratori da collocare in mobilità o nei confronti dei quali procedere a licenziamenti collettivi, il criterio di scelta deve risultare privo di discrezionalità.
I datori di lavoro e i sindacati sono liberi di definire anche un unico criterio (nel caso di specie si trattava di quello della prossimità al pensionamento) purché esso permetta il formarsi di una graduatoria rigida che non consenta al datore di lavoro alcun margine di discrezionalità.

 

 

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