In ordine al concetto
di "effettiva conoscenza" del procedimento o del
provvedimento, costituisce consolidato principio di
questa Corte, al quale va data continuità, quello
secondo il quale, la suddetta locuzione deve essere
intesa quale sicura consapevolezza della pendenza del
processo e precisa cognizione degli estremi del
provvedimento (autorità, data, oggetto), collegata alla
comunicazione di un atto formale, che consenta di
individuare senza equivoci il momento in cui detta
conoscenza si sia verificata
Cassazione, Sez. II,
23 marzo, n. 11585
(Pres. Sirena – Rel.
Rago)
Fatto e diritto
p.1. Con ordinanza del
16/07/2009, la Corte di Appello di Venezia rigettava
l'istanza - proposta da S.A. - di restituzione nel
termine per proporre impugnazione avverso la sentenza
del 2/04/2008 pronunciata dal Tribunale della medesima
città. Rilevava la Corte che risultava dagli atti “che
nel corso del procedimento il condannato ha eletto due
volte un domicilio che si è rivelato inidoneo (per cui
le notifiche sono avvenute ai sensi dell'art. 161/4
c.p.p.) ed inoltre, a seguito di vane ricerche, è stato
dichiarato irreperibile, per cui occorre dedurre che il
S. era perfettamente a conoscenza dell'esistenza e di
volta in volta dello stato del medesimo”.
p.2. Avverso la
suddetta ordinanza, S.A., a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione
dell'art. 175 C.P.P. per non avere la Corte territoriale
considerato “che la notificazione al difensore di
ufficio, effettuata nel caso di specie a seguito della
mancata notifica all'imputato, cui peraltro non ha avuto
seguito alcun contatto tra imputato e difensore, è in
ogni caso di per sé inidonea a dimostrare l'effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo
all'imputato”.
p.3. Il ricorso è
fondato per le ragioni di seguito indicate.
p.3.1. La nuova
disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di
conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, che ha
modificato, tra l'altro, l'art. 175 c.p.p. riconosce al
contumace il diritto alla restituzione nel termine per
impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia
volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre
impugnazione o opposizione (art. 175 c.p.p., comma 2).
La suddetta norma è preordinata a porre riparo alla
mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte
dell'imputato, qualora essa non sia il risultato di un
comportamento doloso e volontario, la cui eventuale
sussistenza deve essere congruamente motivata dal
giudice (Cass. Sez. 2^, 21 febbraio 2006, n. 9105, Doum,
rv. 233514).
Nel caso in cui,
attraverso gli accertamenti compiuti, il giudice
verifichi l'esistenza di entrambi i presupposti indicati
dal secondo comma del novellato art. 175 c.p.p.
(effettiva conoscenza e rinuncia) deve respingere la
domanda, mentre, in caso contrario - ossia quando faccia
difetto anche uno solo dei presupposti suindicati, come
si desume dall'uso della congiuntiva e - deve restituire
il richiedente nel termine per proporre impugnazione
(Cass. Sez. 1^, 11 aprile 2006, n. 15543, Z. A. alias J.
K., rv. 233879).
L'art. 175/2 c.p.p.,
quindi, richiede i seguenti requisiti:
1. pronuncia di una
sentenza contumaciale (o decreto di condanna);
2. il condannato: a)
non deve avere avuto conoscenza del procedimento o del
provvedimento; b) non deve avere volontariamente
rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od
opposizione. La prova dei suddetti requisiti non è più a
carico dell'imputato (come nel previgente testo), in
quanto, ora, è l'autorità giudiziaria che è tenuta a
compiere “ogni necessaria verifica”. La nuova disciplina
ha, quindi, introdotto una vera e propria inversione
dell'onere probatorio, nel senso che non spetta più
all'imputato dimostrare di avere ignorato l'esistenza
del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma
è l'autorità giudiziaria che deve provare, sulla base
degli atti di causa, che l'imputato abbia avuto
effettiva conoscenza del procedimento o del
provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a
comparire (Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 2006, n. 10297,
H., rv. 233515; Cass. Sez. 1^, 2 febbraio 2006, n. 7403,
Russo, rv. 233137; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2006, n.
6381, P., cit.). Il novellato art. 175 c.p.p., non ha,
però, inficiato la presunzione di conoscenza derivante
dalla rituale notificazione dell'atto, limitandosi,
infatti, ad escluderne la valenza assoluta e imponendo
al giudice di verificare l'effettività della conoscenza
dell'atto stesso e la consapevole rinuncia a
comparire/impugnare (Cass., 14262/2006 rv. 233614 -
Cass. 9104/2006, rv. 233611).
3. la sentenza deve
essere passata in giudicato e le notifiche devono essere
state regolarmente eseguite: infatti, presupposto per
l'accoglimento dell'istanza è proprio la regolarità
delle notifiche, perché, in caso contrario, il rimedio
che la legge appronta per l'imputato è o l'impugnazione
tardiva ovvero l'impugnazione del titolo esecutivo
avanti il giudice dell'esecuzione (in terminis Cass.
36517/2009 riv 245082 - Cass. 19646/2007 riv 236660).
p.3.2. In
ordine al concetto di "effettiva conoscenza" del
procedimento o del provvedimento, costituisce
consolidato principio di questa Corte, al quale va data
continuità, quello secondo il quale, la suddetta
locuzione deve essere intesa quale sicura consapevolezza
della pendenza del processo e precisa cognizione degli
estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto),
collegata alla comunicazione di un atto formale, che
consenta di individuare senza equivoci il momento in cui
detta conoscenza si sia verificata (Cass., Sez.
1^, 11 aprile 2006, ric. Z. A., alias J. K., cit; Cass.,
Sez. 1^, 9 maggio 2006, n. 20036, rie. El Aidoudi, rv.
233864; Cass., Sez. 1^, 9 febbraio 2006, n. 14272, rie.
Coppola; Cass., Sez. 2^, 14 febbraio 2006 rie. A. ed
altri, n. 15903).
Nella prospettiva
dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti
dell'uomo, la "conoscenza effettiva" del procedimento
presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad
informare l'accusato, nel più breve tempo possibile, in
una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato,
della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico, al fine di consentirgli di difendersi nel
"merito" (Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 2006, Dioum B.,
rv. 233514). Secondo la costante giurisprudenza della
Corte Europea, “avvisare qualcuno delle azioni penali
rivoltegli costituisce un atto giuridico di tale
importanza da dover corrispondere a condizioni di forma
e di sostanza idonee a garantire l'esercizio effettivo
dei diritti dell'accusato”, non essendo sufficiente "una
conoscenza vaga e non ufficiale" (sent. Corte eur. Dir.
uomo, 12 ottobre 1992, T. e. Italia; sent. Corte eur.
dir. uomo 18 maggio 2004, S.; sent. Corte eur. dir. uomo
9 giugno 2005, R.R. c. Italia).
p.3.3. In ordine al
requisito della volontaria rinuncia a comparire, questa
Corte, con giurisprudenza costante, ha statuito che la
rinuncia può consistere in un comportamento concludente,
purché inequivoco e rigorosamente accertato dal giudice
con ogni necessaria diligenza (sent. Corte eur. dir.
uomo 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia; sent. Corte eur.
dir. uomo, 16 ottobre 2002, E. c. Francia; Cass., Sez.
1^, 9 marzo 2006, n. 14272, Coppola, rv. 233516; Cass.,
Sez. 3^, 1 febbraio 2006, n. 13215, Morgillo ed altri,
rv. 233640; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2006, n. 6381,
Picuti, rv. 234003; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2005, n.
19363, Braidic, rv. 231698), come del resto desumibile
anche dalla circostanza che l'accertamento dei
presupposti per la restituzione nel termine non è più
effettuata sulla base di ciò che "risulta dagli atti"
(secondo l'originaria previsione contenuta nel D.L. 21
febbraio 2005, n. 17), ma è affidato al giudice che, a
tal fine, compie ogni "necessaria verifica". La
giurisprudenza di legittimità, quindi, rifuggendo da
astratte generalizzazioni e valorizzando, piuttosto, un
"metodo casistico", ha individuato, quali elementi
concorrenti, univocamente indicativi della conoscenza
effettiva del procedimento e/o del provvedimento e della
volontà di non comparire personalmente nel giudizio la
nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di
domicilio presso lo stesso, l'effettività della difesa
fiduciaria nel corso del processo, la notifica degli
atti nel domicilio eletto (ex plurimis Cass. 29482/2006
rv. 235237 - Cass.25618/2006 rv. 234369 - Cass.
19907/2006 rv. 233868 - Cass.33935/2006 rv. 235252 -
Cass. 16704/2008 riv 240118 - Cass. 3746/2009 riv 242535
- Cass. 66/2009 riv 245343). Ritenere che la rinuncia
possa essere espressa mediante comportamenti concludenti
non significa, però, ammettere presunzioni fondate su
una conoscenza indiretta dell'apertura di un
procedimento per poi inferire da esse una "volontaria"
assenza dal processo: la rinuncia tacita deve consistere
in un comportamento incompatibile con l'esercizio del
diritto di partecipare al proprio processo preceduta,
almeno, da una comunicazione all'imputato, che, secondo
la Corte Europea, può essere fornita anche al difensore,
qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso
quest'ultimo. In tale prospettiva, l'avviso deve
contenere le imputazioni contestate, la data del
processo e l'indicazione delle conseguenze cui il
soggetto va incontro in caso di mancata presentazione
all'udienza fissata, così da metterlo in condizione di
scegliere "consapevolmente" come esercitare il proprio
diritto di difesa (Cass. 29977/2006, rv. 235238 -
Cass.25041/2005, rv. 231887).
p.4. Orbene,
applicando al caso di specie i suddetti principi di
diritto, va osservato che è pacifico che il ricorrente è
stato giudicato in contumacia e che la difesa fu svolta
da un difensore di ufficio. Di conseguenza, va ritenuto
che il ricorrente non solo non ebbe mai effettiva
conoscenza del processo a suo carico né mai rinunciò
volontariamente a comparire in quanto le notificazioni
effettuate al difensore di ufficio sono di per sé
inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del
processo e non essendovi alcun elemento dal quale poter
desumere che il suddetto difensore sia riuscito a
rintracciare l'imputato e ad instaurare con il medesimo
un effettivo rapporto professionale.
L'ordinanza va quindi
annullata senza rinvio con conseguente pronuncia di
restituzione nei termini per impugnare.
La presente sentenza,
poiché ha valore di provvedimento di restituzione nel
termine per impugnare, va notificata al ricorrente in
quanto solo dalla notifica decorrono i termini per
impugnare.
P.Q.M.
Annulla Senza rinvio
l'impugnata ordinanza e restituisce S.A. nel termine per
la proposizione dell'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Chioggia -
pronunciata in data 2/04/2008.
Si notifichi al
ricorrente.
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