(Pres.
Vittoria – Rel. Forte)
Ragioni di
fatto e di diritto
1. Con
ricorso presentato al Consiglio nazionale forense ai
sensi dell'art. 31, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre
1933 n. 1578, il dr. S..L. ha domandato di essere
iscritto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola
che per tre mesi aveva omesso di pronunciarsi sulla
stessa istanza, affermando di avere diritto
all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati,
per avere svolto le funzioni di vice procuratore
onorario presso la Procura della Repubblica di Napoli
per cinque anni consecutivi, ai sensi dell'art. 26, 1
comma, lett. b di detto regio decreto. Il Consiglio
nazionale forense, con decisione 28 novembre - 30
dicembre 2009 notificata al L. il 12 maggio successivo,
ha rigettato la domanda di iscrizione, ritenendo non
equiparabile la posizione di magistrato onorario a
quella di magistrato dell'ordine giudiziario. Per la
cassazione di tale pronuncia il L. ha proposto ricorso
di un unico motivo, notificato il 10 - 11 giugno 2010 e
illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., ed
ha denunciato violazione dell'art. 26 del r.d. 26
novembre 1933 n. 1578, in relazione all'art. 360 n. 3
c.p.c. Il ricorrente, pur riconoscendo le differenze
riscontrate anche dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 60 del 6 febbraio 2006, tra magistrati di
ruolo e magistrati onoraria nel sistema di nomina, che
solo per i primi è quello del concorso, nella
temporaneità dell'incarico dei secondi e per la
tendenziale gratuità delle funzioni esercitate da
costoro, nega che tale mancata equiparazione tra
magistrati togati e onorari rilevi anche ai fini della
iscrizione all'albo professionale degli avvocati.
Si afferma
in ricorso che la ratio dell'art. 26 del citato r.d. del
1933 prevede solo l'appartenenza all'ordine giudiziario
dei giudici onorari che li rende idonei alla iscrizione
all'albo nell'ipotesi di esercizio delle funzioni
giurisdizionali per il periodo di tempo di cui al citato
articolo dell'ordinamento della professione di avvocato,
come confermano la lettera e) di detta norma e la
lettera f) dell'art. 30 che davano diritto ai vice
pretori onorari con dodici o quindici anni di anzianità
alla iscrizione.
Ad avviso
del ricorrente, tale iscrizione non è negabile, dopo che
ai giudici onorari sono state attribuite le medesime
funzioni svolte da quelli ordinari, dovendosi altrimenti
dubitare della legittimità costituzionale della non
equiparazione di tali categorie, per contrasto con il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.,
considerato anche il diverso trattamento riservato ai
vice pretori onorari nei sensi sopra indicati.
2. Il
ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte
già enunciato (Cass. n. 8737 del 2008 e 4905 del 1997),
con riferimento ai giudici conciliatori e ai giudici di
pace, il principio di diritto per il quale i “magistrati
onorari” nominati in base alla legge sull'ordinamento
giudiziario come previsto dal secondo comma dell'art.
106 della Cost., non sono equiparabili a quelli
dell'ordine giudiziario ai fini dell'iscrizione all'albo
degli avvocati, sulla base del mero decorso dell'arco
temporale stabilito dalla legge per i magistrati
professionali, ai sensi degli artt. 26, comma 1, lett.
b, e 30, lett. a, del r.d.l. n. 1578 del 1933", norma
quest'ultima relativa all'albo degli avvocati all'epoca
distinto da quello dei procuratori. I magistrati onorari
restano infatti “estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia” (art. 108 Cost.),
ai quali è assicurata la medesima indipendenza
nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei
giudici togati; come tali essi non sono equiparabili a
"coloro che per cinque anni siano stati magistrati
dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo" di
cui all'art. 26 del r.d. n..1578 del 1933, in quanto
solo per questi ultimi il concorso di accesso alla
nomina assicura un accertamento della capacità
professionale del soggetto che chiede l'iscrizione,
analoga a quella di chi partecipa al c.d. esame di
concorso per la professione di avvocato (così
espressamente C. Cost. 22 dicembre 1980 n. 174).
L'esigenza di un particolare accertamento dell'idoneità
professionale per i giudici onorari è del resto
confermato anche dalla previsione speciale relativa ai
vice pretori onorari per i quali l'iscrizione era
consentita non solo dopo un periodo di tempo di
esercizio della funzione giurisdizionale maggiore di
quello sancito per i giudici togati (dodici e quindici
anni ai sensi della lettera e dell'art. 26 ed f
dell'art. 30 della legge n. 1578 del 1933) ma anche alla
condizione del rilascio dai Capi della Corte d'appello
di appartenenza di un attestato della loro "particolare
capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni",
costituente una valutazione tecnica della loro idoneità
alla professione forense.
D'altronde, mentre i giudici di professione
costituiscono l'ordine giudiziario di cui all'art. 4, 1
comma, del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, ordine cui l'art.
104 Cost. garantisce l'autonomia e indipendenza da ogni
altro potere, i giudici onorari hanno riconosciuta dallo
stesso ordinamento giudiziario solo una appartenenza
“funzionale” allo stesso ordine giudiziario (secondo
comma del citato art. 4), per la quale deve negarsi che
abbiano il medesimo titolo dei giudici togati alla
iscrizione all'albo degli avvocati.
Il ricorso
deve quindi essere rigettato; le spese del presente
giudizio di cassazione restano a carico del ricorrente
che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte a
sezioni unite rigetta il ricorso.
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