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IL C.D. DANNO CATASTROFICO O TANATOLOGICO IN GIURISPRUDENZA" - MAZZON Riccardo

 

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Sempre più spesso, in giurisprudenza, sembra manifestarsi una particolare figura di danno che assume la denominazione di danno c.d. catastrofico (o, ancor più recentemente, tanatologico):
“il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte avvenuta a breve distanza di tempo da lesioni personali, deve essere ricondotto nella dimensione dei danni morali e concorre alla liquidazione degli stessi da configurare in modo unitario ed onnicomprensivo, procedendosi alla personalizzazione della somma complessiva che tenga conto, perciò, anche della suddetta voce di danno, ove i danneggiati ne abbiano fatto specifica e motivata richiesta e sempre che le circostanze del caso concreto nel giustifichino la rilevanza”
Cassazione civile, sez. III, 08/04/2010, n. 8360 Ruggieri e altro c. Enel Distribuzione Campania e altro Red. Giust. civ. Mass. 2010, 4
trattasi del danno che il soggetto soffre mentre attende lucidamente l’estinzione della propria vita:
“in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, nel caso in cui vi sia la prova, posta ovviamente a carico dell'attore, di un apprezzabile lasso di tempo tra evento e morte potrà risarcirsi il danno biologico cd. terminale entrato nella sfera giuridica del danneggiato e trasmissibile agli eredi; nel caso in cui la morte intervenga a breve distanza dal fatto illecito, sarà risarcibile il cd. danno morale catastrofico, previa prova, sempre a carico dell'attore, dello stato di coscienza del proprio congiunto tale da consentirgli la percezione del proprio drammatico stato terminale ed il rendersi conto del probabile imminente decesso. (Nel caso di specie, il lasso di tempo intercorso tra l'incidente e la morte poteva essere ricondotto al massimo in venti minuti con conseguente esclusione della risarcibilità del danno biologico cd. terminale; allo stesso tempo non poteva essere risarcito neppure il danno morale cd. catastrofico dal momento che manca qualsiasi prova documentale e testimoniale sullo stato di coscienza della vittima tale da rendergli possibile la drammatica percezione e comprensione del grave ed imminente pericolo di morte)”.
Tribunale Isernia, 04/01/2010 - Redazione Giuffrè 2010
Trattasi di danno avente certamente matrice psichica ma che, nonostante le certezze ostentate dalla recente giurisprudenza (cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011),
“in caso di morte che segua le lesioni fisiche dopo breve tempo, il danno c.d. tanatologico, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine, dev'essere ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, ed il diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi. (Nella specie, avente ad oggetto il decesso conseguente ad un infortunio sul lavoro causato dal crollo di un muro, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte di merito che aveva ritenuto che l'ambito temporale estremamente circoscritto dei fatti rendesse irrilevante l'accertamento sull'esistenza in vita del lavoratore al momento dell'estrazione dalle macerie e sulla sua richiesta di aiuto)”
Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2010, n. 13672 Tozzo e altro c. Com. Serra S. Bruno e altro Red. Giust. civ. Mass. 2010, 6
“in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza psichica patita dalla vittima delle lesioni fisiche integra un danno che deve essere qualificato, e risarcito iure haereditatis (con liquidazione ancorata alla gravità dell'offesa ed alla serietà del pregiudizio), come danno morale e non come danno biologico, giacché una tale sofferenza, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è suscettibile, in ragione del limitato intervallo temporale di tempo tra lesione e morte, di degenerare in patologia”
Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3357 Cardosi c. Mattioli Giust. civ. Mass. 2010, 2, 196
resta di difficile collocazione, in quanto:
- qualora lo si voglia qualificare nell’ambito della sofferenza, pur se estrema, esso resta comunque un danno morale subiettivo, diverso da quello biologico;
“in tema di danno morale, il giudice deve valutare con attenta motivazione la rilevanza del lasso di tempo intercorrente tra la lesione e l'avvenuta morte onde apprezzare la trasmissibilità "iure hereditatis" del diritto della vittima al risarcimento del danno morale (inteso nella sua nuova e più ampia accezione, come sofferenza psichica di particolare intensità anche se di breve durata, da parte di chi abbia atteso lucidamente la fine della propria vita).
Cassazione civile, sez. III, 17/12/2009, n. 26505 Sonderegger c. Soc. Axa assicur. e altro Diritto & Giustizia 2010
- qualora, con l’avallo della scienza medico-legale, si riconosca la portata patologica dello stesso, a causa dell’impatto distruttivo che il medesimo avrebbe nella psiche del soggetto danneggiato, ne conseguirebbe certamente il suo ingresso, a pieno titolo, nell’ambito del danno psichico (biologico):
“in tema di danno non patrimoniale "iure successionis" la domanda dei genitori svolta in qualità di eredi per il danno (biologico e morale) subito dal figlio, non può essere accolta, in quanto dagli atti è risultato che il decesso è avvenuto circa due ore dopo l’incidente e nulla di quanto è stato acquisito ha consentito di ritenere che fra l’incidente ed il decesso sia trascorso un “apprezzabile lasso di tempo” durante il quale la sfortunata vittima abbia potuto percepire il degrado della propria salute e l’imminenza della propria fine, patendo quel danno psichico da agonia (c.d. danno biologico e morale terminale, o danno catastrofico) che certamente avrebbe meritato risarcimento trasmissibile "iure hereditario". Con riferimento a simili fattispecie, negli ultimi anni la Corte di cassazione aveva ritenuto che nel caso di danno per morte, la vittima consegue il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale c.d. terminali, in tutti i casi in cui fra il fatto illecito ed il decesso fosse intercorso “un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. Cass. 21976/07). Le recenti sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008 affermano la risarcibilità del solo danno morale a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia “rimasta lucida” durante l’agonia in consapevole attesa della fine”
Tribunale Milano, sez. X, 16/06/2009, n. 7724 - Giustizia a Milano 2009, 9, 60 (s.m.)
“............secondo l'esperienza medico legale e psichiatrica le lesioni mortali, qualora non conducano a morte istantanea, producono, nell'intervallo di tempo fra le lesioni medesime e la morte, un danno "catastrofico" (per intensità) a carico della psiche del soggetto che, lucidamente, attende l'estinzione della propria vita. Detto danno (qualificabile non già come dolore, ma essenzialmente come "sofferenza esistenziale"), in quanto danno psichico può essere apprezzato dal soggetto danneggiato, in tutta la sua intensità, pur nel breve intervallo delle residue speranze di vita, essendo in tal caso non solo e non tanto il fatto della durata a determinare la patologia, ma la stessa intensità della sofferenza e della disperazione. Esso è quindi risarcibile ai familiari della vittima "iure hereditatis" e deve essere liquidato con riferimento al momento dell'evento dannoso senza che vi incidano fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso....”;
Corte appello Milano, 14 febbraio 2003, Padoan e altro c. Tassi e altro, Giur. milanese 2003, 305
“.....in caso di evento dannoso, da cui segue a breve distanza di tempo la morte della vittima, sussiste in capo a quest'ultima, che abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, diritto che si trasmette agli eredi, i quali potranno quindi reclamarne il risarcimento”
Tribunale Napoli, 15 febbraio 2003, Luongo e altro c. Gentile e altro, Giur. napoletana 2003, 294
“il danno biologico degli stretti congiunti di una persona deceduta per effetto dell'illecita condotta altrui è risarcibile quando vi sia la prova di una lesione psicofisica. Occorre distinguere il caso in cui il decesso sia strettamente consecutivo o addirittura istantaneo alle lesioni, da quello in cui la morte segua dopo un apprezzabile lasso di tempo. Nel primo caso, va esclusa la configurabilità del danno (cd. danno biologico) in quanto la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita, mentre nel secondo caso è da ammettere, traducendosi la lesione all'integrità fisica in una perdita che il soggetto, ancora in vita, è in grado di risentire e ne riconosce la trasmissibilità agli eredi. In altri termini, è necessario che vi sia un tempo sufficiente prima della morte, durante il quale l'infortunato, sopravvivendo in condizioni di ridotta potenzialità vitale, possa acquisire nel proprio patrimonio il credito risarcitorio suscettibile di trasmissione "iure hereditario". Ne consegue l'esclusione del risarcimento di tale voce di danno nelle ipotesi in cui il decesso sia avvenuto istantaneamente o, comunque, a breve distanza di tempo dall'evento lesivo. Nel caso di specie va riconosciuto in favore degli eredi del soggetto deceduto il danno non patrimoniale (comprensivo del danno alla salute e della sofferenza psichica) "iure hereditario", essendosi maturato nel patrimonio della vittima (de cuius) un corrispondente diritto al risarcimento, in considerazione di uno spazio di tempo sufficiente tra l'evento e la morte. Tale danno dovrà essere liquidato in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, e dovrà essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea, pur dovendosi tenere conto, ai fini della liquidazione e per adeguare l'ammontare del risarcimento alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, il danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte”.
Tribunale Teramo, 20/04/2010, n. 103 - Redazione Giuffrè 2010
Ccfr., amplius,  "Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010

 

 

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