Sempre più spesso, in giurisprudenza, sembra manifestarsi una
particolare figura di danno che assume la denominazione
di danno c.d.
catastrofico (o, ancor più recentemente,
tanatologico):
“il danno cosiddetto "tanatologico"
o da morte avvenuta a breve distanza di tempo da lesioni
personali, deve essere ricondotto nella dimensione dei
danni morali e concorre alla liquidazione degli stessi
da configurare in modo unitario ed onnicomprensivo,
procedendosi alla personalizzazione della somma
complessiva che tenga conto, perciò, anche della
suddetta voce di danno, ove i danneggiati ne abbiano
fatto specifica e motivata richiesta e sempre che le
circostanze del caso concreto nel giustifichino la
rilevanza”
Cassazione civile, sez. III, 08/04/2010, n. 8360
Ruggieri e altro c. Enel Distribuzione Campania e altro
Red. Giust. civ. Mass. 2010, 4
trattasi del danno che il soggetto soffre mentre attende
lucidamente
l’estinzione della propria vita:
“in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, nel
caso in cui vi sia la prova, posta ovviamente a carico
dell'attore, di un apprezzabile lasso di tempo tra
evento e morte potrà risarcirsi il danno biologico cd.
terminale entrato nella sfera giuridica del danneggiato
e trasmissibile agli eredi; nel caso in cui la morte
intervenga a breve distanza dal fatto illecito, sarà
risarcibile il cd. danno morale catastrofico, previa
prova, sempre a carico dell'attore, dello stato di
coscienza del proprio congiunto tale da consentirgli la
percezione del proprio drammatico stato terminale ed il
rendersi conto del probabile imminente decesso. (Nel
caso di specie, il lasso di tempo intercorso tra
l'incidente e la morte poteva essere ricondotto al
massimo in venti minuti con conseguente esclusione della
risarcibilità del danno biologico cd. terminale; allo
stesso tempo non poteva essere risarcito neppure il
danno morale cd. catastrofico dal momento che manca
qualsiasi prova documentale e testimoniale sullo stato
di coscienza della vittima tale da rendergli possibile
la drammatica percezione e comprensione del grave ed
imminente pericolo di morte)”.
Tribunale Isernia, 04/01/2010 - Redazione Giuffrè 2010
Trattasi di danno avente certamente
matrice psichica
ma che, nonostante le certezze ostentate dalla recente
giurisprudenza (cfr., amplius, "Le
azioni a tutela del danneggiato da circolazioni
stradale", Giuffrè, Milano 2011),
“in caso di morte che segua le lesioni fisiche dopo
breve tempo, il danno c.d. tanatologico, consistente
nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta
lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della
fine, dev'essere ricondotto nella dimensione del danno
morale, inteso nella sua più ampia accezione, ed il
diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli
eredi. (Nella specie, avente ad oggetto il decesso
conseguente ad un infortunio sul lavoro causato dal
crollo di un muro, la S.C. ha cassato la pronuncia della
corte di merito che aveva ritenuto che l'ambito
temporale estremamente circoscritto dei fatti rendesse
irrilevante l'accertamento sull'esistenza in vita del
lavoratore al momento dell'estrazione dalle macerie e
sulla sua richiesta di aiuto)”
Cassazione civile, sez. lav., 07/06/2010, n. 13672 Tozzo
e altro c. Com. Serra S. Bruno e altro Red. Giust. civ.
Mass. 2010, 6
“in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo,
la sofferenza psichica patita dalla vittima delle
lesioni fisiche integra un danno che deve essere
qualificato, e risarcito iure haereditatis (con
liquidazione ancorata alla gravità dell'offesa ed alla
serietà del pregiudizio), come danno morale e non come
danno biologico, giacché una tale sofferenza, di massima
intensità anche se di durata contenuta, non è
suscettibile, in ragione del limitato intervallo
temporale di tempo tra lesione e morte, di degenerare in
patologia”
Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3357 Cardosi
c. Mattioli Giust. civ. Mass. 2010, 2, 196
resta di
difficile collocazione, in quanto:
- qualora lo si voglia qualificare nell’ambito della
sofferenza, pur se estrema, esso resta comunque un
danno morale
subiettivo, diverso da quello biologico;
“in tema di danno morale, il giudice deve valutare con
attenta motivazione la rilevanza del lasso di tempo
intercorrente tra la lesione e l'avvenuta morte onde
apprezzare la trasmissibilità "iure hereditatis" del
diritto della vittima al risarcimento del danno morale
(inteso nella sua nuova e più ampia accezione, come
sofferenza psichica di particolare intensità anche se di
breve durata, da parte di chi abbia atteso lucidamente
la fine della propria vita).
Cassazione civile, sez. III, 17/12/2009, n. 26505
Sonderegger c. Soc. Axa assicur. e altro Diritto &
Giustizia 2010
- qualora, con l’avallo della scienza medico-legale, si
riconosca la portata patologica dello stesso, a causa
dell’impatto distruttivo che il medesimo avrebbe nella
psiche del soggetto danneggiato, ne conseguirebbe
certamente il suo ingresso, a pieno titolo, nell’ambito
del danno
psichico (biologico):
“in tema di danno non patrimoniale "iure successionis"
la domanda dei genitori svolta in qualità di eredi per
il danno (biologico e morale) subito dal figlio, non può
essere accolta, in quanto dagli atti è risultato che il
decesso è avvenuto circa due ore dopo l’incidente e
nulla di quanto è stato acquisito ha consentito di
ritenere che fra l’incidente ed il decesso sia trascorso
un “apprezzabile lasso di tempo” durante il quale la
sfortunata vittima abbia potuto percepire il degrado
della propria salute e l’imminenza della propria fine,
patendo quel danno psichico da agonia (c.d. danno
biologico e morale terminale, o danno catastrofico) che
certamente avrebbe meritato risarcimento trasmissibile
"iure hereditario". Con riferimento a simili
fattispecie, negli ultimi anni la Corte di cassazione
aveva ritenuto che nel caso di danno per morte, la
vittima consegue il diritto al risarcimento del danno
biologico e del danno morale c.d. terminali, in tutti i
casi in cui fra il fatto illecito ed il decesso fosse
intercorso “un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. Cass.
21976/07). Le recenti sentenze delle Sezioni Unite del
novembre 2008 affermano la risarcibilità del solo danno
morale a ristoro della sofferenza psichica provata dalla
vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo
breve tempo la morte, che sia “rimasta lucida” durante
l’agonia in consapevole attesa della fine”
Tribunale Milano, sez. X, 16/06/2009, n. 7724 -
Giustizia a Milano 2009, 9, 60 (s.m.)
“............secondo l'esperienza medico legale e
psichiatrica le lesioni mortali, qualora non conducano a
morte istantanea, producono, nell'intervallo di tempo
fra le lesioni medesime e la morte, un danno
"catastrofico" (per intensità) a carico della psiche del
soggetto che, lucidamente, attende l'estinzione della
propria vita. Detto danno (qualificabile non già come
dolore, ma essenzialmente come "sofferenza
esistenziale"), in quanto danno psichico può essere
apprezzato dal soggetto danneggiato, in tutta la sua
intensità, pur nel breve intervallo delle residue
speranze di vita, essendo in tal caso non solo e non
tanto il fatto della durata a determinare la patologia,
ma la stessa intensità della sofferenza e della
disperazione. Esso è quindi risarcibile ai familiari
della vittima "iure hereditatis" e deve essere liquidato
con riferimento al momento dell'evento dannoso senza che
vi incidano fatti ed avvenimenti successivi, quali la
morte del soggetto leso....”;
Corte appello Milano, 14 febbraio 2003, Padoan e altro
c. Tassi e altro, Giur. milanese 2003, 305
“.....in caso di evento dannoso, da cui segue a breve
distanza di tempo la morte della vittima, sussiste in
capo a quest'ultima, che abbia avuto consapevolezza
dell'approssimarsi della morte, un danno biologico di
natura psichica, diritto che si trasmette agli eredi, i
quali potranno quindi reclamarne il risarcimento”
Tribunale Napoli, 15 febbraio 2003, Luongo e altro c.
Gentile e altro, Giur. napoletana 2003, 294
“il danno biologico degli stretti congiunti di una
persona deceduta per effetto dell'illecita condotta
altrui è risarcibile quando vi sia la prova di una
lesione psicofisica. Occorre distinguere il caso in cui
il decesso sia strettamente consecutivo o addirittura
istantaneo alle lesioni, da quello in cui la morte segua
dopo un apprezzabile lasso di tempo. Nel primo caso, va
esclusa la configurabilità del danno (cd. danno
biologico) in quanto la morte non costituisce la massima
lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul
diverso bene giuridico della vita, mentre nel secondo
caso è da ammettere, traducendosi la lesione
all'integrità fisica in una perdita che il soggetto,
ancora in vita, è in grado di risentire e ne riconosce
la trasmissibilità agli eredi. In altri termini, è
necessario che vi sia un tempo sufficiente prima della
morte, durante il quale l'infortunato, sopravvivendo in
condizioni di ridotta potenzialità vitale, possa
acquisire nel proprio patrimonio il credito risarcitorio
suscettibile di trasmissione "iure hereditario". Ne
consegue l'esclusione del risarcimento di tale voce di
danno nelle ipotesi in cui il decesso sia avvenuto
istantaneamente o, comunque, a breve distanza di tempo
dall'evento lesivo. Nel caso di specie va riconosciuto
in favore degli eredi del soggetto deceduto il danno non
patrimoniale (comprensivo del danno alla salute e della
sofferenza psichica) "iure hereditario", essendosi
maturato nel patrimonio della vittima (de cuius) un
corrispondente diritto al risarcimento, in
considerazione di uno spazio di tempo sufficiente tra
l'evento e la morte. Tale danno dovrà essere liquidato
in relazione alla menomazione della integrità
psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di
tempo, e dovrà essere commisurato soltanto all'inabilità
temporanea, pur dovendosi tenere conto, ai fini della
liquidazione e per adeguare l'ammontare del risarcimento
alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se
pure temporaneo, il danno è massimo nella sua entità ed
intensità, tanto che la lesione alla salute è così
elevata da non essere suscettibile di recupero ed
esitare nella morte”.
Tribunale Teramo, 20/04/2010, n. 103 - Redazione Giuffrè
2010
Ccfr., amplius, "Il
danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e
processuale", Utet, Torino 2010
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