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Tar Lazio, sez. III bis, 9 marzo 2011, n. 2137, pres. Speranza, est. Calveri - "LE ORE DI SOSTEGNO SONO UN DIRITTO"

 

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I genitori di un alunno disabile impugnavano di fronte al Tar del Lazio il provvedimento con cui l’amministrazione scolastica aveva disposto, per l’anno scolastico 2010/2011, l’assegnazione di sole n. 6 ore settimanali di sostegno in favore del minore, in luogo delle 11 ore settimanali allo stesso attribuite presso la medesima Scuola nell’anno scolastico 2009/2010 
Considerato che la fattispecie dedotta in giudizio presentava, in fatto e in diritto, elementi di sostanziale affinità con altra già esaminata del Tribunale, che ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata n. 3298 in data 25 luglio 2010, il Tar definitivamente pronunciando sul ricorso, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., l’accoglieva, riconoscendo il diritto del minore L. V. al sostegno scolastico, e di conseguenza ordinando alle amministrazioni soccombenti la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a garantirla.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2011, proposto da:
F. V. ed E. F., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore L. V.
contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Lazio - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, Scuola Elementare (…), in persona dei rispettivi rappresentati legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, preso la cui sede - in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12- domiciliano per legge;
per l’annullamento, previa sospensione,

a.- del provvedimento, di estremi allo stato sconosciuti, con cui l’amministrazione scolastica ha disposto, per l’anno scolastico 2010/2011, l’assegnazione di sole n. 6 ore settimanali di sostegno in favore del minore, in luogo delle 11 ore settimanali allo stesso attribuite presso la medesima Scuola nell’anno scolastico 2009/2010;

b.- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali eventualmente adottati, comunque, lesivi degli interessi dei ricorrenti e del minore;

nonché per l’accertamento e la declaratoria

del diritto del minore L. V., iscritto alla II classe della scuola Elementare (…) di Roma all’assegnazione di 11 ore di sostegno settimanali per l’anno scolastico in corso e per tutto il ciclo della scuola Elementare di (10 grado).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni scolastiche intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 17 febbraio 2011 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. in ordine alla possibilità di definire il giudizio in forma semplificata;

Visto il comma 1 dell’anzidetto art. 60 il quale dispone che “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione”;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: “Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata”;

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata, atteso che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso;

Premesso che con il ricorso si chiede l’adozione di un provvedimento idoneo a garantire al figlio dei ricorrenti, in relazione alla documentata situazione di handicap di cui il minore risulta affetto, un apporto di 11 ore di insegnamento di sostegno, già accordategli per il decorso anno scolastico, in luogo delle 6 ore assegnategli per il corrente anno scolastico;

Considerato che del provvedimento impugnato viene dedotta l’illegittimità per violazione di legge, sotto plurimi profili;

Considerato, in particolare, con riferimento alla vicenda dedotta nel presente giudizio (cfr. allegato n. 5 al ricorso concernente il “Verbale G.L.H. Operativo”) , che - a fronte di un suggerimento della famiglia di ripristinare le “11 ore di sostegno, già assegnate durante il precedente anno scolastico, in accordo con le insegnanti” , la struttura sanitaria consiglia di “utilizzare gli strumenti compensativi per garantire un insegnamento graduale e sistematico” e la medesima istituzione scolastica formula le seguenti “annotazioni”: “L’alunno necessita di un maggior numero di ore per consentirgli un graduale e sistematico apprendimento degli obiettivi prefissati”;

Considerato che l’ora riferita e documentata circostanza invera gli assunti formulati in ricorso, rendendo di conseguenza palesemente illegittimi gli atti impugnati;

Considerato che la fattispecie dedotta nel presente giudizio presenta, in fatto e in diritto, elementi di sostanziale affinità con altra già esaminata della Sezione, che ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata n. 3298 in data 25 luglio 2010;

Visto il precitato art. 74 c.p.c. il quale dispone che la motivazione della sentenza in forma semplificata “può consistere, se del caso, ad un precedente conforme”;

Considerato che, in applicazione del disposto normativo che precede, può farsi rinvio alle motivazioni e alle statuizioni contenute nella precitata sentenza n. 3298/2010;

Considerato, in particolare, che nella richiamata sentenza la Sezione, facendo applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a. - il quale prevede che, “in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda condanna l’amministrazione all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” - ha disposto che le amministrazioni scolastiche intimate “avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto_legge_78_2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica”;

Considerato pertanto di accogliere il ricorso limitatamente alla domanda principale intesa ad assicurare al minore il sostegno scolastico nella misura oraria richiesta (11 ore anziché 6);

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.


P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., l’accoglie, riconoscendo il diritto del minore Luca Venditti al sostegno scolastico nei sensi di cui in motivazione, e di conseguenza ordina alle amministrazioni soccombenti la tempestiva adozione dei provvedimenti ivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2011

 

 

 

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