I
genitori di un alunno disabile impugnavano di fronte al
Tar del Lazio il provvedimento con cui l’amministrazione
scolastica aveva disposto, per l’anno scolastico
2010/2011, l’assegnazione di sole n. 6 ore settimanali
di sostegno in favore del minore, in luogo delle 11 ore
settimanali allo stesso attribuite presso la medesima
Scuola nell’anno scolastico 2009/2010
Considerato che la fattispecie dedotta in giudizio
presentava, in fatto e in diritto, elementi di
sostanziale affinità con altra già esaminata del
Tribunale, che ha accolto il ricorso con sentenza in
forma semplificata n. 3298 in data 25 luglio 2010, il
Tar definitivamente pronunciando sul ricorso, ai sensi
degli artt. 60 e 74 c.p.a., l’accoglieva, riconoscendo
il diritto del minore L. V. al sostegno scolastico, e di
conseguenza ordinando alle amministrazioni soccombenti
la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a
garantirla.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2011,
proposto da:
F. V. ed E. F., nella qualità di genitori esercenti la
potestà sul figlio minore L. V.
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Direzione Generale per il Lazio - Ufficio
Scolastico Provinciale di Roma, Scuola Elementare (…),
in persona dei rispettivi rappresentati legali pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale
dello Stato, preso la cui sede - in Roma, alla via dei
Portoghesi, n.12- domiciliano per legge;
per l’annullamento, previa sospensione,
a.- del provvedimento, di estremi allo stato
sconosciuti, con cui l’amministrazione scolastica ha
disposto, per l’anno scolastico 2010/2011,
l’assegnazione di sole n. 6 ore settimanali di sostegno
in favore del minore, in luogo delle 11 ore settimanali
allo stesso attribuite presso la medesima Scuola
nell’anno scolastico 2009/2010;
b.- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi
e/o consequenziali eventualmente adottati, comunque,
lesivi degli interessi dei ricorrenti e del minore;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del minore L. V., iscritto alla II classe
della scuola Elementare (…) di Roma all’assegnazione di
11 ore di sostegno settimanali per l’anno scolastico in
corso e per tutto il ciclo della scuola Elementare di
(10 grado).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle
amministrazioni scolastiche intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 17 febbraio 2011
il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.
in ordine alla possibilità di definire il giudizio in
forma semplificata;
Visto il comma 1 dell’anzidetto art. 60 il quale dispone
che “in sede di decisione della domanda cautelare,
purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima
notificazione del ricorso, il collegio, accertata la
completezza del contraddittorio e dell’istruttoria,
sentite sul punto le parti costituite, può definire, in
camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma
semplificata, salvo che una delle parti dichiari che
intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o
regolamento di competenza, ovvero regolamento di
giurisdizione”;
Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: “Nel caso in
cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la
manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice
decide con sentenza in forma semplificata”;
Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni
processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla
possibilità di definire il giudizio cautelare con
sentenza in forma semplificata, atteso che nel caso
all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza
del ricorso;
Premesso che con il ricorso si chiede l’adozione di un
provvedimento idoneo a garantire al figlio dei
ricorrenti, in relazione alla documentata situazione di
handicap di cui il minore risulta affetto, un apporto di
11 ore di insegnamento di sostegno, già accordategli per
il decorso anno scolastico, in luogo delle 6 ore
assegnategli per il corrente anno scolastico;
Considerato che del provvedimento impugnato viene
dedotta l’illegittimità per violazione di legge, sotto
plurimi profili;
Considerato, in particolare, con riferimento alla
vicenda dedotta nel presente giudizio (cfr. allegato n.
5 al ricorso concernente il “Verbale G.L.H. Operativo”)
, che - a fronte di un suggerimento della famiglia di
ripristinare le “11 ore di sostegno, già assegnate
durante il precedente anno scolastico, in accordo con le
insegnanti” , la struttura sanitaria consiglia di
“utilizzare gli strumenti compensativi per garantire un
insegnamento graduale e sistematico” e la medesima
istituzione scolastica formula le seguenti
“annotazioni”: “L’alunno necessita di un maggior numero
di ore per consentirgli un graduale e sistematico
apprendimento degli obiettivi prefissati”;
Considerato che l’ora riferita e documentata circostanza
invera gli assunti formulati in ricorso, rendendo di
conseguenza palesemente illegittimi gli atti impugnati;
Considerato che la fattispecie dedotta nel presente
giudizio presenta, in fatto e in diritto, elementi di
sostanziale affinità con altra già esaminata della
Sezione, che ha accolto il ricorso con sentenza in forma
semplificata n. 3298 in data 25 luglio 2010;
Visto il precitato art. 74 c.p.c. il quale dispone che
la motivazione della sentenza in forma semplificata “può
consistere, se del caso, ad un precedente conforme”;
Considerato che, in applicazione del disposto normativo
che precede, può farsi rinvio alle motivazioni e alle
statuizioni contenute nella precitata sentenza n.
3298/2010;
Considerato, in particolare, che nella richiamata
sentenza la Sezione, facendo applicazione dell’art. 34,
lett. c), c.p.a. - il quale prevede che, “in caso di
accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della
domanda condanna l’amministrazione all’adozione delle
misure idonee a tutelare la situazione giuridica
soggettiva dedotta in giudizio” - ha disposto che le
amministrazioni scolastiche intimate “avviino e
perfezionino con ogni tempestività, in base alla
previsione di cui al precitato art. 9 del
decreto_legge_78_2010 che contempla la possibilità di
procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno,
le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata
integrazione dell’organico del personale di cui trattasi
in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione
scolastica”;
Considerato pertanto di accogliere il ricorso
limitatamente alla domanda principale intesa ad
assicurare al minore il sostegno scolastico nella misura
oraria richiesta (11 ore anziché 6);
Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la
compensazione tra le parti di spese di giudizio e
onorari di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ai
sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., l’accoglie,
riconoscendo il diritto del minore Luca Venditti al
sostegno scolastico nei sensi di cui in motivazione, e
di conseguenza ordina alle amministrazioni soccombenti
la tempestiva adozione dei provvedimenti ivi indicati.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2011
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