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Ai fini
del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume
un'importanza determinante per dare vita al vincolo di
indisponibilità relativa a favore del creditore
pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione. Proprio perché l'essenza del
pignoramento consiste nel creare tale vincolo
d'indisponibilità. la trascrizione ha in questo caso
funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con
l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e
debitore, si perfeziona solo dal momento della
trascrizione e non da quello anteriore della
notificazione.
Pertanto non può ritenersi che l'immobile donato
dall'imputato-debitore al proprio figlio sia stato
sottratto al pignoramento in quanto tale atto
introduttivo dell'esecuzione forzata, al momento della
donazione, non era stato ancora perfezionato. La
condotta ascritta aIl'imputato non può d'altra parte
inquadrarsi neppure del primo comma dell'art 388 c.p.,
che punisce colui che compie sui propri beni atti
simulati o fraudolenti per sottrarsi all'adempimento
degli obblighi civili nascenti da una sentenza di
condanna, nozione nella quale deve farsi rientrare anche
il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella è
assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce il
titolo in forza del quale fu attivata la procedura di
esecuzione forzata. Difetta nella condotta del prevenuto
la modalità simulatorla o fraudolenta del fatto tipico.
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