...della facoltà di conversione in denaro.
L'avvertimento ex articolo 492, comma 3, Cpc è
necessario anche nell'atto esecutivo presso terzi. La
Suprema corte fa chiarezza sulle novità legislative che
negli ultimi anni hanno interessato il pignoramento.
L'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo
495 Cpc, può chiedere la conversione del credito o della
cosa pignorati in un somma di denaro secondo le forme e
i termini previsti dal Codice deve essere contenuto in
ogni atto di pignoramento, compreso quello presso terzi.
L'avvertimento, quindi, deve essere contenuto anche
nell'atto notificato personalmente al debitore ex
articolo 543 Cpc. E se invece l'avviso manca? È escluso
che il pignoramento sia nullo. Ma attenzione, se il
debitore non è stato reso espressamente informato della
facoltà di presentare istanza di conversione, non può
essere disposta la vendita o l'assegnazione a norma
degli articoli 530, 552 e 569 Cc; laddove queste ultime
siano disposte ugualmente, la relativa ordinanza dovrà
considerarsi viziata, quindi opponibile ai sensi
dell'articolo 617 Cpc, perché emessa in violazione
dell'interesse del debitore. È quanto emerge da una
sentenza emessa il 23 marzo 2011 dalla seconda sezione
civile della Cassazione.
L'interesse del
debitore
È smentita la tesi secondo cui il pignoramento presso
terzi sarebbe un procedimento speciale rispetto a quello
"generale" dell'espropriazione mobiliare e dunque non
richiederebbe la necessità di avvertire il debitore
della facoltà di conversione. L'articolo 492 Cc negli
ultimi anni è stato modificato dalla legge 80/2005,
modificata dalla legge 263/05 e dalla legge 52/2006 che
hanno aggiunto numerose altre disposizioni. Risultato:
l'avvertimento di cui al comma terzo è un elemento che
deve essere contenuto in ogni atto di pignoramento, a
prescindere dalla forma particolare che esso debba
rivestire in ragione della natura del bene pignorato. Se
l'avviso al debitore dovesse mancare, la nullità
dell'atto di pignoramento va esclusa perché l'interesse
del debitore a essere informato delle modalità e del
termine per avanzare un'utile istanza di conversione può
essere soddisfatto altrimenti nel corso della procedura
esecutiva. Ma a patto che ciò avvenga prima che sia
disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569 Cc. Altrimenti scatta
l'opposizione agli atti esecutivi.
Dario Ferrara
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