Con atto
di citazione notificato il 14 luglio 1992, il sig. C. V.
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il
sig. S.V. E, sul presupposto di essere proprietario di
un appartamento in (OMISSIS) nel quale risiedeva
unitamente alla propria famiglia e in cui si propagavano
illegittime immissioni di rumori che superavano la
normale tollerabilità provenienti dall’appartamento
confinante di proprietà del suddetto S., chiedeva di
condannare quest’ultimo all’esecuzione delle opere
idonee all’eliminazione dei rumori e al risarcimento dei
danni prodotti alle persone. Disposta c.t.u., la causa
veniva assegnata alla sezione stralcio e il G.O.A.
Designato ordinava l’integrazione del contraddittorio
nei confronti di A.G., coniuge del convenuto e
comproprietaria dell’immobile dal quale provenivano le
immissioni dedotte in controversia. Rimessa la causa sul
ruolo e rinnovata l’istruzione probatoria, anche con la
nomina di un nuovo c.t.u., all’esito del giudizio di
prime cure, il tribunale, con sentenza del 28 settembre
2005, rigettava la domanda e compensava le spese
processuali, sa
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Sentenza 23.2.2011 n. 4401
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott.
D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott.
SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott.
CARRATO Aldo - rel. Consigliere -
Dott.
SCALISI Antonino - Consigliere -
ha
pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso (iscritto
al N.R.G. 10854/09) proposto da: S.V., A.G. (C.F.:
(OMISSIS)), - ricorrenti -
contro
C.V.
(C.F.: (OMISSIS)), - controricorrente -
Avverso
la sentenza della Corte di appello di Napoli n.
157/2009, depositata il 20 gennaio 2009; udita la
relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
26 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo
Carrato; udito l’Avv. Giacinto Pelosi per i ricorrenti;
udito
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con
atto di citazione notificato il 14 luglio 1992, il sig.
C. V. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Napoli il sig. S.V. E, sul presupposto di essere
proprietario di un appartamento in (OMISSIS) nel quale
risiedeva unitamente alla propria famiglia e in cui si
propagavano illegittime immissioni di rumori che
superavano la normale tollerabilità provenienti
dall’appartamento confinante di proprietà del suddetto
S., chiedeva di condannare quest’ultimo all’esecuzione
delle opere idonee all’eliminazione dei rumori e al
risarcimento dei danni prodotti alle persone. Disposta
c.t.u., la causa veniva assegnata alla sezione stralcio
e il G.O.A. Designato ordinava l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di A.G., coniuge del
convenuto e comproprietaria dell’immobile dal quale
provenivano le immissioni dedotte in controversia.
Rimessa la causa sul ruolo e rinnovata l’istruzione
probatoria, anche con la nomina di un nuovo c.t.u.,
all’esito del giudizio di prime cure, il tribunale, con
sentenza del 28 settembre 2005, rigettava la domanda e
compensava le spese processuali, salvo che quelle
inerenti l’espletata c.t.u. .
A
seguito di appello interposto da C.V., nella resistenza
degli appellati, la Corte di appello di Napoli, con
sentenza n. 157 del 2009 (depositata il 20 gennaio
2009), accoglieva, per quanto di ragione, il gravame e,
per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza,
condannava S.V. E A. G., in solido fra loro, al
pagamento, in favore del C., della somma di Euro
6.000,00, oltre interessi, quale risarcimento del danno
dedotto in giudizio, oltre che al pagamento delle spese
del doppio grado di giudizio.
A
sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale
rilevava che la domanda dell’appellante trovava
fondamento nelle risultanze scaturite dalla c.t.u.
espletata dall’ing. P., fondata su una corretta
metodologia e supportata dall’utilizzazione di precisi
parametri di riferimento, dalle quali, quindi, era
conseguito un danno determinabile, in via equitativa,
nella richiamata misura.
Avverso
la suddetta sentenza di appello, notificata il 24
febbraio 2009, hanno proposto rituale ricorso per
cassazione S.V. E A.G., articolato in cinque motivi, al
quale ha resistito con controricorso C.V..
Diritto
1. Con il
primo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza
impugnata (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
4) prospettando la nullità della sentenza impugnata
(congiuntamente all’intero procedimento di appello)
perché fondata su una c.t.u.
nulla
per violazione del contraddittorio. In proposito risulta
formulato – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (”ratione
temporis” applicabile) il seguente quesito di diritto:
“dica la Corte di cassazione se la consulenza tecnica
d’ufficio svolta in primo grado e dichiarata nulla dal
giudice di prime cure per violazione del
contraddittorio, o comunque esperita in violazione del
principio del contraddittorio, possa essere utilizzata
nel giudizio di appello e posta a fondamento della
decisione assunta dalla Corte d’appello”.
2. Con il
secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato (con
riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la
violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., e
artt. 3 e 24 Cost., deducendo a conforto dello stesso il
seguente quesito di diritto: “dica la Corte di
cassazione se sussista violazione dell’art. 101 c.p.c.
In relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Nel caso di
sentenza che si sia avvalsa ai fini della decisione di
una consulenza tecnica d’ufficio nulla in quanto le
operazioni peritali si sono svolte in assenza di
contraddittorio stante la mancata partecipazione al
giudizio del litisconsorte necessario”.
3. Con il
terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto – in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il vizio di
motivazione della sentenza impugnata circa un punto
decisivo della controversia, individuando, quale sua
sintesi in funzione dell’assolvimento del requisito
previsto dall’art. 366 bis c.p.c., la seguente
prospettazione: “dica la Corte di cassazione se sussista
vizio di motivazione per insussistenza, insufficienza e
contraddittorietà della stessa in relazione alla
decisione di porre a fondamento della sentenza una
consulenza tecnica d’ufficio nulla le cui conclusioni
contrastano con altra e successiva consulenza tecnica
d’ufficio espletata nel medesimo giudizio e della quale
sono richiamati stralci che pure contrastano con la
prima relazione e con le dichiarazioni dei testi escussi
nonché in relazione alla omissione della illustrazione
dell’iter argomentativo riportato nella relativa
decisione”.
4. Con il
quarto motivo i ricorrenti hanno lamentato – avuto
riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la
violazione e falsa applicazione degli artt. 844 e 2043
c.c. nonché dell’art. 345 c.p.c., unitamente all’omessa
e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata
circa un punto decisivo della controversia, ponendo, ai
sensi dell’art. 366 bis c.p. E, la seguente questione di
diritto: “dica la Corte di cassazione se l’azione
risarcitoria (di carattere personale) proposta in
appello ai sensi dell’art. 2043 c.c. Rispetto alla
principale azione inibitoria (di carattere reale) ex
art. 844 c.c., tardivamente proposta in primo grado
nella sola sede di precisazione delle conclusioni, sia
da intendersi domanda nuova e, come tale, inammissibile
perla preclusione di cui all’art. 345 c.p.c.”.
5. Con il
quinto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno censurato la
sentenza impugnata della Corte di appello di Napoli, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per
violazione e falsa iapplicazione dell’art. 2697 c.c.,
oltre che per omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia
relativamente alla quantificazione del danno effettuata
in via equitativa. In proposito risulta proposta, in
virtù del citato art. 366 bis c.p.c., la seguente
questione: “dica la Corte di cassazione se sussiste
vizio di motivazione per insussistenza, insufficienza e
contraddittorietà della stessa in relazione al ricorso
alla liquidazione in via equitativa del danno lamentato
dall’appellante dal momento che non è stata fornita la
dimostrazione della sussistenza di impossibilità
probatoria nella quantificazione del danno richiesto o,
quantomeno, circa l’eventuale rilevante difficoltà nella
sua determinazione”.
6. Rileva
il collegio che i primi tre motivi del ricorso
(ammissibili, risultando assistiti dall’assolvimento, in
modo idoneo, del requisito prescritto dall’art. 366 bis
c.p.c., “ratione temporis” applicabile nella specie)
possono essere esaminati congiuntamente siccome
strettamente connessi. Essi sono fondati e devono,
pertanto, essere accolti.
Per
come evincibile dalla sentenza di appello impugnata, la
Corte territoriale, pur dando atto che il Tribunale
aveva escluso l’intollerabilità delle dedotte immissioni
sulla scorta delle risultanze emerse dalla relazione del
c.t.u. ing. G., ha ritenuto che, invece, fossero
accoglibili le conclusioni raggiunte dalla c.t.u.
espletata dall’ing. P., sulla cui scorta era rilevabile
la sussistenza delle condizioni per ritenere la
fondatezza dell’azione esercitata dall’appellante C.V..
Tuttavia, per come dedotto correttamente dai ricorrenti
e per quanto riscontrabile alla stregua del contenuto
degli atti processuali e della stessa sentenza di primo
grado (accessibili in questa sede in dipendenza del
prospettato vizio processuale), la sentenza di appello è
risultata basata su una c.t.u. che (erroneamente
individuata come successiva) era stata, in effetti,
dichiarata nulla e, quindi, inutilizzabile in funzione
della decisione, in quanto esperita in una fase del
giudizio di prime cure in cui il contraddittorio non era
integro, non essendo stata ancora in esso evocata la
litisconsorte necessaria A.G. (moglie di S.V.,
considerata tale in relazione alla natura reale e agli
effetti della domanda proposta anche ai sensi dell’art.
844 c.c., siccome implicante, al fine dell’eliminazione
dei dedotti inconvenienti, la richiesta di condanna
all’esecuzione di opere necessarie incidenti
sull’immobile dal quale il C. aveva assunto che
provenivano le immissioni oggetto della controversia e
di cui era anch’ella comproprietaria).
In
particolare, la prima c.t.u. (effettuata con la nomina
dell’ing. P.) era stata dichiarata nulla dal giudice di
prime cure, per violazione del principio del
contraddittorio, congiuntamente a tutta l’attività
istruttoria svolta fino al momento dell’intervenuta
integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ A.
G. (nei cui confronti, pertanto, non era opponibile
alcuna precedente attività processuale svolta), tanto è
vero che il designato G.O.A. Della Sezione stralcio del
Tribunale di Napoli aveva chiarito che gli atti
istruttori da prendere in considerazione per la
decisione della causa era solo quelli posti in essere
dopo l’ordinanza istruttoria del 18 marzo 2003 (una
volta, cioè, integrato completamente il
contraddittorio), con la quale era stata disposta la
rinnovazione dell’intera istruttoria, ivi compresa la
nomina del nuovo c.t.u. nella persona dell’ing. G.,
sulla scorta delle cui conclusioni, non smentite dalle
emergenze della prova testimoniale, lo stesso G.O.A. Era
giunto al rigetto della domanda del C..
Pertanto, la nullità e l’inopponibilità alla
litisconsorte necessaria A.G. Della c.t.u. dell’ing. P.
come ritenuta dal giudice di primo grado non poteva che
comportare la sua inutilizzabilità anche da parte del
giudice del gravame, poiché realizzatasi in violazione
dei principi del contraddittorio e di difesa, dovendo,
infatti, anche la sentenza di appello basarsi
necessariamente ed esclusivamente sulle prove
legittimamente acquisite e produttive di effetti tra
tutte le parti del giudizio. In proposito, si ricorda
che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa
Corte (cfr, ad es., Cass. 12 gennaio 1977, n. 131),
qualora il chiamato in causa, per ragioni di
litisconsorzio necessario (od anche facoltativo),
eccepisca un pregiudizio del diritto di difesa, non
avendo partecipato alle operazioni svolte nel corso di
consulenza tecnica d’ufficio disposta ed espletata prima
della sua chiamata, il giudice deve provvedere alla
rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in
difetto, decidere nei confronti del chiamato sulla base
di quella compiuta in sua assenza, aggiungendosi che, in
ogni caso, una consulenza tecnica d’ufficio nulla per
violazione del principio del contraddittorio non è
utilizzabile né nel giudizio nel quale è stata esperita
(e, pertanto, neanche in appello) né in un giudizio
diverso (avente ad oggetto un analogo accertamento),
restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anche
solo indiziario (cfr. Cass. 15 gennaio 1994, n. 343 e,
per un riferimento più generale, Cass. 30 marzo 2006, n.
7528).
7. In
definitiva, sulla scorta delle riportate argomentazioni,
vanno ritenuti fondati i primi tre motivi dedotti con il
ricorso (avuto riguardo alle prospettate violazioni di
legge e al denunciato vizio motivazionale, essendo
risultata basata la sentenza impugnata su motivazione
illegittima in quanto riferita alle risultanze di una
c.t.u. nulla) e al loro accoglimento consegue, previa
dichiarazione di assorbimento degli altri due motivi
formulati, la cassazione della sentenza impugnata, con
rinvio ad altra Sezione della Corte ‘ di appello di
Napoli che, nel pronunciarsi anche sulle spese del
presente giudizio, si atterrà al seguente principio di
diritto:
“qualora, nel corso di un giudizio di primo grado sia
stata dichiarata la nullità di una consulenza tecnica
d’ufficio perché espletata in difetto dell’integrità del
contraddittorio, con sua conseguente rinnovazione a
seguito dell’integrazione dello stesso contraddittorio,
il giudice di appello non può fondare la sua decisione
sulle risultanze della prima c.t.u. dichiarata nulla ed
inutilizzabile ma deve, per non incorrere nella
violazione dei principi del contraddittorio e del
diritto di difesa, statuire sul merito della
controversia esclusivamente sulla scorta della c.t.u.
rinnovata e delle altre prove legittimamente acquisite a
contraddittorio integro”.
P.Q.M.
La
Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e,
assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti, rinviando, anche per le
spese del presente giudizio, ad altra sezione della
Corte di appello di Napoli.
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^
Sezione civile, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011
lvo che
quelle inerenti l’espletata c.t.u....
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