(Pres. Milo – Rel. Paoloni)
Svolgimento del processo
1 - S..M. ricorreva
ai sensi dell'art. 152 D. Lgs. n 196 del 2003 al
Tribunale di Trento chiedendo il risarcimento dei danni
subiti a seguito della pubblicazione sul quotidiano
L'Adige della propria foto segnaletica in occasione
dell'arresto per furto di energia elettrica
condominiale, revocato già il giorno successivo per
insussistenza delle esigenze cautelari.
2 - Radicatosi il
contraddittorio, la S.I.E. - Società Iniziative
Editoriali S.p.A. eccepiva l'irritualità della procedura
seguita, essendo stato dedotto non il trattamento di un
dato personale, ma la violazione di un diritto
soggettivo da valutarsi in un ordinario giudizio di
cognizione.
3 - Con sentenza in data 6
febbraio 2008 il Tribunale adito, condivisa la tesi
della convenuta, dichiarava l'inammissibilità
dell'azione come proposta.
4. Il M. ha proposto
ricorso per cassazione articolato in due motivi; con il
primo denuncia violazione dell'art. 152, commi 1 e 2
D.Lgs. 196/2003, nullità della sentenza; difetto di
motivazione; con il secondo lamenta violazione degli
artt. 112 e 427 c.p.c.; nullità della sentenza;
contraddittorietà motivazione.
5 - La S.I.E. Società
Iniziative Editoriali ha resistito con controricorso,
concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per
il rigetto del ricorso.
6 - La trattazione del
ricorso, originariamente assegnato alla terza Sezione, è
stata da questa rimessa alle Sezioni Unite
sollecitandone una nuova pronuncia in ordine ai limiti
della ricorribilità immediata per cassazione avverso le
sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria in
tema di trattamento dei dati personali ex art. 152
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Motivi della decisione
1 - Riveste carattere
pregiudiziale l'esame di una questione che attiene
all'ammissibilità del ricorso e che la Corte può
rilevare d'ufficio.
2 - Il Tribunale adito ha
affermato che "dalla lettura complessiva dell'atto di
citazione deve ritenersi che il ricorrente abbia
proposto domanda diretta ad ottenere il risarcimento del
danno in quanto la convenuta avrebbe pubblicato sul
quotidiano da essa edito una foto che, per la sua
caratteristica di foto segnaletica, presentava caratteri
offensivi e diffamatori" e ne ha tratto la conseguenza
che "la domanda dell'attore si fonda non sul semplice
trattamento di un dato personale, ma sulla diffusione di
un'immagine del ricorrente che, per la sua peculiare
natura, risulta offensiva per l'interessato. La domanda
risarcitoria si fonda, quindi, sulla violazione
dell'art. 495 (rectius: 595 c.p.) ovvero del combinato
disposto dell'art. 2043 c.c. e art. 2 Cost. se si vuole
intendere dedotta in giudizio una lesione alla dignità
onorabilità dell'interessato".
3 - Il Tribunale ha statuito
nell'ambito delle proprie attribuzioni, essendo
orientamento consolidato (si veda, ex multis, la
sentenza n. 22893 del 9 settembre 2008) che
l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce
operazione riservata al giudice del merito, il cui
giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non
è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato
in maniera congrua e adeguata.
4 - L'interpretazione della
domanda del M. da parte della sentenza del Tribunale
ha determinato il mezzo di impugnazione conseguentemente
esperibile.
Infatti è certo (Cass. Sez.
III, a 30201 del 23 dicembre 2008; nello stesso senso la
recente Cass. Sez. VI n. 21363 del 15 ottobre 2010) che
l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve
essere proposta nelle forme previste dalla legge per la
domanda così come è stata qualificata dal giudice (a
prescindere dalla correttezza o meno di tale
qualificazione, peraltro nella specie non specificamente
censurata), e non come le parti ritengano che debba
essere qualificata.
5 - Il Tribunale ha
interpretato la domanda come esclusivamente finalizzata
ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla
lesione di un diritto soggettivo, come tale da far
valere ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, quindi,
attraverso il giudizio di cognizione ordinario.
6 - Pertanto il mezzo
d'impugnazione consentito dall'ordinamento era l'appello
e non il ricorso immediato per cassazione.
Sussistono giusti motivi per
compensare le spese del giudizio di cassazione
considerato che la ragione dell'inammissibilità del
ricorso è stata rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso
inammissibile. Spese compensate.
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