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DATORE DI LAVORO NON E' CONSENTITO PROCRASTINARE LA CONTESTAZIONE
DELL'ADDEBITO DISCIPLINARE -
In modo da rendere difficile la
difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del
rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 3043 dell'8 febbraio 2011,
Pres. Vidiri, Rel. Mammone).
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La
giurisprudenza di legittimità individua la ratio
del principio dell'immediatezza della contestazione
disciplinare (desumibile dall'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori) nell'obbligo di osservare le regole della
buona fede e della correttezza nell'attuazione del
rapporto di lavoro, e ritiene che non sia consentito
all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la
contestazione medesima in modo da rendere difficile la
difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla
sorte del rapporto; nel licenziamento l'immediatezza
della contestazione si configura dunque quale elemento
costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.
Il criterio di immediatezza va inteso peraltro in senso
relativo, dovendosi tener conto della specifica natura
dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente
per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto
più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa
valutazione del giudice di merito è insindacabile in
sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata
e priva di vizi logici.
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