Il Tribunale di Bologna si è
pronunciato in sede di reclamo, revocando l'ordinanza
cautelare e reintegrando i reclamanti (dipendenti e al
contempo soci di minoranza della società datrice di
lavoro) nel proprio posto di lavoro. In sostanza il
Tribunale ha rilevato "la radicale e conclamata
illegittimità dei licenziamenti, e l'acquisita
impossibilità, anche nel procedimento di merito, di
accertare la sussistenza o meno delle contestazioni
disciplinari mosse dalla società reclamata, e la
conseguente assenza di qualunque altra motivazione che
sorregga i licenziamenti stessi".
Secondo il Tribunale "per costante
orientamento giurisprudenziale della suprema Corte di
Cassazione, l'art. 3 della Legge N°108/1990, pur facendo
riferimento al concetto di discriminazione, deve
intendersi applicabile in via generale a tutti i
licenziamenti nulli per motivo illecito unico e
determinante, compresi i motivi di ritorsione e
rappresaglia (Cass. N°4543/1999, N°20500/2008)".
Nel caso di specie: "Dagli atti
processuali depositati è poi emerso che in epoca
immediatamente anteriore ai licenziamenti in
questione(16-09-2010), i reclamanti, nella loro veste di
soci di minoranza della società reclamata, hanno
ritenuto l'esistenza di incongruenze contabili nella
gestione della società, ed hanno nominato un consulente
contabile ex art. 2476 c.c., richiedendo poi formalmente
copia della documentazione sociale, al fine di
verificare le predette incongruenze contabili. È altresì
emerso che la nomina del Consulente Contabile ex art.
2476 c.c., da parte dei soci di minoranza, si inseriva
in una più ampia situazione conflittuale tra i soci di
minoranza ed i soci di maggioranza, avente ad oggetto la
cessione delle quote sociali dei diversi rami di azienda
che componevano la società reclamata, cessione voluta
dai soci di maggioranza ed osteggiata dai soci di
minoranza".
In conclusione: "Nel caso in esame,
l'atto di nomina di Consulente Contabile ex art. 2476
c.c., ancorché compiuto dai reclamanti nella loro veste
di soci di Alfa srl, rileva nel procedimento in
questione, in forza del fatto che i reclamanti erano al
contempo soci di minoranza e lavoratori dipendenti di
Alfa srl. Rileva altresì poiché tale atto di nomina di
Consulente Contabile, si pone come atto legittimo, in
quanto esercizio di un diritto riconosciuto
dall'ordinamento ai soci, con la conseguenza che il
licenziamento irrogato per reazione all'esercizio di
tale diritto, costituisce licenziamento ritorsivo ex
art. 3 della Legge N°108/1990, e determina
l'applicabilità dell'art. 18 della Legge N°300/1970, a
prescindere dai requisiti dimensionali dell'impresa".
(Tribunale Civile di Bologna -
Dott. Giovanni Benassi Presidente, Dott. Carlo Sorgi
Giudice, Dott. Maurizio Marchesini Giudice Relatore,
Ordinanza 30 marzo 2011)
[Provvedimento prelevato dalla
banca dati www.giuraemilia.it con il consenso dei
curatori - Ringraziamo in particolare il Dott. Andrea
Boari per la cortesia]
Tribunale Civile
Ordinanza 24.04.11
Tribunale di Bologna: licenziamento
illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per
ritorsione
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
PROCEDIMENTO N° 713/2011
Udienza Collegiale del giorno
23-03-2011
Dott. Giovanni Benassi Presidente
Dott. Carlo Sorgi Giudice
Dott. Maurizio Marchesini Giudice
Relatore
Tra
Parte Reclamante:
Caia
Mevio
Parte Reclamata:
Alfa srl
Il Tribunale, a scioglimento della
riserva, osserva quanto segue.
Dagli atti depositati è emerso che
i reclamanti hanno lavorato alle dipendenze della
società reclamata fino al 05-10-2010, data in cui sono
stati licenziati per motivi asseritamene disciplinari.
È poi emerso che i reclamanti erano
al contempo soci di Alfa srl, con una quota sociale pari
al 49%.
È ancora emerso che il
licenziamento dei reclamanti è avvenuto senza il
rispetto delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7
della Legge N°300/1970, non essendo stato preceduto da
rituale contestazione dei fatti integranti gli asseriti
illeciti disciplinari, né tantomeno dall'assegnazione
del termine previsto dalla norma, per la presentazione
di giustificazioni da parte dei lavoratori.
Ne consegue che i suddetti
licenziamenti sono irrimediabilmente nulli, e tale
radicale illegittimità impedisce definitivamente
l'accertamento della sussistenza o meno delle
contestazioni disciplinari mosse dalla società
reclamata.
Dagli atti processuali depositati è
poi emerso che in epoca immediatamente anteriore ai
licenziamenti in questione (16-09-2010), i reclamanti,
nella loro veste di soci di minoranza della società
reclamata, hanno ritenuto l'esistenza di incongruenze
contabili nella gestione della società, ed hanno
nominato un consulente contabile ex art. 2476 c.c.,
richiedendo poi formalmente copia della documentazione
sociale, al fine di verificare le predette incongruenze
contabili.
È altresì emerso che la nomina del
Consulente Contabile ex art. 2476 c.c., da parte dei
soci di minoranza, si inseriva in una più ampia
situazione conflittuale tra i soci di minoranza ed i
soci di maggioranza, avente ad oggetto la cessione delle
quote sociali dei diversi rami di azienda che
componevano la società reclamata, cessione voluta dai
soci di maggioranza ed osteggiata dai soci di minoranza.
Ciò posto, osserva il Tribunale che
appare provato, allo stato degli atti della fase
cautelare, che il vero ed unico motivo determinante i
licenziamenti irrogati, sia stata la nomina da parte di
Caia e Mevio, nella loro veste di soci di Alfa srl, di
consulente contabile ex art. 2476 c.c..
In tal senso depone la radicale e
conclamata illegittimità dei licenziamenti, e
l'acquisita impossibilità, anche nel procedimento di
merito, di accertare la sussistenza o meno delle
contestazioni disciplinari mosse dalla società
reclamata, e la conseguente assenza di qualunque altra
motivazione che sorregga i licenziamenti stessi.
Osserva poi il Tribunale che per
costante orientamento giurisprudenziale della suprema
Corte di Cassazione, l'art. 3 della Legge N°108/1990,
pur facendo riferimento al concetto di discriminazione,
deve intendersi applicabile in via generale a tutti i
licenziamenti nulli per motivo illecito unico e
determinante, compresi i motivi di ritorsione e
rappresaglia (Cass. N°4543/1999, N°20500/2008).
Nel caso in esame, l'atto di nomina
di Consulente Contabile ex art. 2476 c.c., ancorché
compiuto dai reclamanti nella loro veste di soci di Alfa
srl, rileva nel procedimento in questione, in forza del
fatto che Caia e Mevio erano al contempo soci di
minoranza e lavoratori dipendenti di Alfa srl. Rileva
altresì poiché tale atto di nomina di Consulente
Contabile, si pone come atto legittimo, in quanto
esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento ai
soci, con la conseguenza che il licenziamento irrogato
per reazione all'esercizio di tale diritto, costituisce
licenziamento ritorsivo ex art. 3 della Legge
N°108/1990, e determina l'applicabilità dell'art. 18
della Legge N°300/1970, a prescindere dai requisiti
dimensionali dell'impresa.
Sussiste pertanto il fumus boni
iuris dei reclamanti.
Per quanto riguarda l'elemento del
periculum in mora, osserva il Tribunale che Caia e
Mevio, con i licenziamenti oggetto del presente
procedimento, sono stati privati delle retribuzioni,
unica loro fonte reddito, avente conseguentemente
carattere alimentare.
A ciò si aggiunge la considerazione
che dagli atti depositati è emersa la dichiarata
intenzione dei soci di maggioranza, di alienare
l'azienda o parte di essa.
Si aggiunge poi l'ulteriore
considerazione che, sempre dagli atti depositati dalla
stessa parte reclamata, emerge con chiarezza che
l'azienda ha obbiettive difficoltà economiche, ed ha
difficoltà ad esibire a terzi potenziali compratori, la
documentazione attestante lo stato dei conti aziendali.
Sussiste pertanto anche il
requisito del periculum in mora.
Pertanto l'ordinanza cautelare
impugnata deve essere revocata, e deve essere ordinato a
Alfa srl, in persona del legale rappresentante pro
tempore, la reintegra di Caia e Mevio, nel posto di
lavoro e nelle mansioni svolte, o in mansioni
equivalenti.
Le spese processuali di entrambi i
gradi del giudizio cautelare seguono la soccombenza e
vengono liquidate complessivamente in Euro 1.500,00 per
diritti ed Euro 2.000,00 per onorari.
Spese generali, IVA e cpa seguono
come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna in
composizione collegiale, in funzione di Giudice del
Lavoro, in sede di Reclamo ex art. 669 terdecies cpc, a
scioglimento della riserva, revoca l'ordinanza cautelare
emessa tra le parti in data 25-11-2011.
Ordina a Alfa srl, in persona del
legale rappresentante pro tempore, la reintegra di Caia
e Mevio, nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte, o
in mansioni equivalenti.
Condanna Alfa srl, in persona del
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle
spese processuali di entrambi i gradi del giudizio
cautelare, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00
per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari. Spese
generali, IVA e cpa seguono come per legge.
BOLOGNA 30-03-2011
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Benassi
Depositata in Cancelleria il 30 MAR
2011 |