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Tribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione-(Tribunale Civile di Bologna - Dott. Giovanni Benassi Presidente, Dott. Carlo Sorgi Giudice, Dott. Maurizio Marchesini Giudice Relatore, Ordinanza 30 marzo 2011)-Filodiritto.it

 

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Il Tribunale di Bologna si è pronunciato in sede di reclamo, revocando l'ordinanza cautelare e reintegrando i reclamanti (dipendenti e al contempo soci di minoranza della società datrice di lavoro) nel proprio posto di lavoro. In sostanza il Tribunale ha rilevato "la radicale e conclamata illegittimità dei licenziamenti, e l'acquisita impossibilità, anche nel procedimento di merito, di accertare la sussistenza o meno delle contestazioni disciplinari mosse dalla società reclamata, e la conseguente assenza di qualunque altra motivazione che sorregga i licenziamenti stessi".

 

Secondo il Tribunale "per costante orientamento giurisprudenziale della suprema Corte di Cassazione, l'art. 3 della Legge N°108/1990, pur facendo riferimento al concetto di discriminazione, deve intendersi applicabile in via generale a tutti i licenziamenti nulli per motivo illecito unico e determinante, compresi i motivi di ritorsione e rappresaglia (Cass. N°4543/1999, N°20500/2008)".

 

Nel caso di specie: "Dagli atti processuali depositati è poi emerso che in epoca immediatamente anteriore ai licenziamenti in questione(16-09-2010), i reclamanti, nella loro veste di soci di minoranza della società reclamata, hanno ritenuto l'esistenza di incongruenze contabili nella gestione della società, ed hanno nominato un consulente contabile ex art. 2476 c.c., richiedendo poi formalmente copia della documentazione sociale, al fine di verificare le predette incongruenze contabili. È altresì emerso che la nomina del Consulente Contabile ex art. 2476 c.c., da parte dei soci di minoranza, si inseriva in una più ampia situazione conflittuale tra i soci di minoranza ed i soci di maggioranza, avente ad oggetto la cessione delle quote sociali dei diversi rami di azienda che componevano la società reclamata, cessione voluta dai soci di maggioranza ed osteggiata dai soci di minoranza".

 

In conclusione: "Nel caso in esame, l'atto di nomina di Consulente Contabile ex art. 2476 c.c., ancorché compiuto dai reclamanti nella loro veste di soci di Alfa srl, rileva nel procedimento in questione, in forza del fatto che i reclamanti erano al contempo soci di minoranza e lavoratori dipendenti di Alfa srl. Rileva altresì poiché tale atto di nomina di Consulente Contabile, si pone come atto legittimo, in quanto esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento ai soci, con la conseguenza che il licenziamento irrogato per reazione all'esercizio di tale diritto, costituisce licenziamento ritorsivo ex art. 3 della Legge N°108/1990, e determina l'applicabilità dell'art. 18 della Legge N°300/1970, a prescindere dai requisiti dimensionali dell'impresa".

 

(Tribunale Civile di Bologna - Dott. Giovanni Benassi Presidente, Dott. Carlo Sorgi Giudice, Dott. Maurizio Marchesini Giudice Relatore, Ordinanza 30 marzo 2011)

 

[Provvedimento prelevato dalla banca dati www.giuraemilia.it con il consenso dei curatori - Ringraziamo in particolare il Dott. Andrea Boari per la cortesia]

Tribunale Civile

Ordinanza 24.04.11

Tribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione

 

 

 

 

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

 

PROCEDIMENTO N° 713/2011

 

Udienza Collegiale del giorno 23-03-2011

 

Dott. Giovanni Benassi Presidente

Dott. Carlo Sorgi Giudice

Dott. Maurizio Marchesini Giudice Relatore

 

Tra

Parte Reclamante:

Caia

Mevio

Parte Reclamata:

Alfa srl

 

Il Tribunale, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

 

Dagli atti depositati è emerso che i reclamanti hanno lavorato alle dipendenze della società reclamata fino al 05-10-2010, data in cui sono stati licenziati per motivi asseritamene disciplinari.

 

È poi emerso che i reclamanti erano al contempo soci di Alfa srl, con una quota sociale pari al 49%.

 

È ancora emerso che il licenziamento dei reclamanti è avvenuto senza il rispetto delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della Legge N°300/1970, non essendo stato preceduto da rituale contestazione dei fatti integranti gli asseriti illeciti disciplinari, né tantomeno dall'assegnazione del termine previsto dalla norma, per la presentazione di giustificazioni da parte dei lavoratori.

 

Ne consegue che i suddetti licenziamenti sono irrimediabilmente nulli, e tale radicale illegittimità impedisce definitivamente l'accertamento della sussistenza o meno delle contestazioni disciplinari mosse dalla società reclamata.

 

Dagli atti processuali depositati è poi emerso che in epoca immediatamente anteriore ai licenziamenti in questione (16-09-2010), i reclamanti, nella loro veste di soci di minoranza della società reclamata, hanno ritenuto l'esistenza di incongruenze contabili nella gestione della società, ed hanno nominato un consulente contabile ex art. 2476 c.c., richiedendo poi formalmente copia della documentazione sociale, al fine di verificare le predette incongruenze contabili.

 

È altresì emerso che la nomina del Consulente Contabile ex art. 2476 c.c., da parte dei soci di minoranza, si inseriva in una più ampia situazione conflittuale tra i soci di minoranza ed i soci di maggioranza, avente ad oggetto la cessione delle quote sociali dei diversi rami di azienda che componevano la società reclamata, cessione voluta dai soci di maggioranza ed osteggiata dai soci di minoranza.

 

Ciò posto, osserva il Tribunale che appare provato, allo stato degli atti della fase cautelare, che il vero ed unico motivo determinante i licenziamenti irrogati, sia stata la nomina da parte di Caia e Mevio, nella loro veste di soci di Alfa srl, di consulente contabile ex art. 2476 c.c..

 

In tal senso depone la radicale e conclamata illegittimità dei licenziamenti, e l'acquisita impossibilità, anche nel procedimento di merito, di accertare la sussistenza o meno delle contestazioni disciplinari mosse dalla società reclamata, e la conseguente assenza di qualunque altra motivazione che sorregga i licenziamenti stessi.

 

Osserva poi il Tribunale che per costante orientamento giurisprudenziale della suprema Corte di Cassazione, l'art. 3 della Legge N°108/1990, pur facendo riferimento al concetto di discriminazione, deve intendersi applicabile in via generale a tutti i licenziamenti nulli per motivo illecito unico e determinante, compresi i motivi di ritorsione e rappresaglia (Cass. N°4543/1999, N°20500/2008).

 

Nel caso in esame, l'atto di nomina di Consulente Contabile ex art. 2476 c.c., ancorché compiuto dai reclamanti nella loro veste di soci di Alfa srl, rileva nel procedimento in questione, in forza del fatto che Caia e Mevio erano al contempo soci di minoranza e lavoratori dipendenti di Alfa srl. Rileva altresì poiché tale atto di nomina di Consulente Contabile, si pone come atto legittimo, in quanto esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento ai soci, con la conseguenza che il licenziamento irrogato per reazione all'esercizio di tale diritto, costituisce licenziamento ritorsivo ex art. 3 della Legge N°108/1990, e determina l'applicabilità dell'art. 18 della Legge N°300/1970, a prescindere dai requisiti dimensionali dell'impresa.

 

Sussiste pertanto il fumus boni iuris dei reclamanti.

 

Per quanto riguarda l'elemento del periculum in mora, osserva il Tribunale che Caia e Mevio, con i licenziamenti oggetto del presente procedimento, sono stati privati delle retribuzioni, unica loro fonte reddito, avente conseguentemente carattere alimentare.

 

A ciò si aggiunge la considerazione che dagli atti depositati è emersa la dichiarata intenzione dei soci di maggioranza, di alienare l'azienda o parte di essa.

 

Si aggiunge poi l'ulteriore considerazione che, sempre dagli atti depositati dalla stessa parte reclamata, emerge con chiarezza che l'azienda ha obbiettive difficoltà economiche, ed ha difficoltà ad esibire a terzi potenziali compratori, la documentazione attestante lo stato dei conti aziendali.

 

Sussiste pertanto anche il requisito del periculum in mora.

 

Pertanto l'ordinanza cautelare impugnata deve essere revocata, e deve essere ordinato a Alfa srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegra di Caia e Mevio, nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte, o in mansioni equivalenti.

 

Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente in Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari.

 

Spese generali, IVA e cpa seguono come per legge.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, in funzione di Giudice del Lavoro, in sede di Reclamo ex art. 669 terdecies cpc, a scioglimento della riserva, revoca l'ordinanza cautelare emessa tra le parti in data 25-11-2011.

 

Ordina a Alfa srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegra di Caia e Mevio, nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte, o in mansioni equivalenti.

 

Condanna Alfa srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio cautelare, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari. Spese generali, IVA e cpa seguono come per legge.

 

BOLOGNA 30-03-2011

 

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Benassi

 

Depositata in Cancelleria il 30 MAR 2011

 

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