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Successioni e donazioni -Legato in sostituzione di legittima: le Sezioni Unite aderiscono all'orientamento tradizionale -Corte di Cassazione Sezioni Unite civili – Sentenza del 29 marzo 2011, n. 7098-Lex 24.it

 

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Lorenzo Venditti -

 

    Le Sezioni Unite aderiscono alla tesi tradizionale secondo cui il legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c., al pari del legato ex art. 649 c.c., si acquista automaticamente. Conseguentemente il legittimario che intende conseguire la quota di riserva deve rinunziare formalmente al legato non essendo sufficiente un mero rifiuto.

 

 

 

 

Con riferimento al legato in sostituzione di legittima, il legatario che intende esercitare l'azione di riduzione – nel caso in cui l'oggetto del legato sia costituito da beni immobili – deve rinunciare al legato per iscritto ai sensi dell'art. 1350 n. 5 c.c.(”Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità : i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; (...) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;”). Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore. Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore”. Le Sezioni Unite, dunque, non ritengono che il disposto dell'art. 551 c.c. (“Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.”) sia idoneo a derogare al principio generale desumibile dall'art. 649 c.c. In altre parole anche il legato in sostituzione di legittima si acquista automaticamente alla morte del testatore.

 

 

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