Lorenzo Venditti -
Le Sezioni Unite aderiscono
alla tesi tradizionale secondo cui il legato in
sostituzione di legittima ex art. 551 c.c., al pari del
legato ex art. 649 c.c., si acquista automaticamente.
Conseguentemente il legittimario che intende conseguire
la quota di riserva deve rinunziare formalmente al
legato non essendo sufficiente un mero rifiuto.
Con riferimento al legato in
sostituzione di legittima, il legatario che intende
esercitare l'azione di riduzione – nel caso in cui
l'oggetto del legato sia costituito da beni immobili –
deve rinunciare al legato per iscritto ai sensi
dell'art. 1350 n. 5 c.c.(”Devono farsi per atto pubblico
o per scrittura privata, sotto pena di nullità : i
contratti che trasferiscono la proprietà di beni
immobili; (...) gli atti di rinunzia ai diritti indicati
dai numeri precedenti;”). Il legato si acquista senza
bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa
determinata o altro diritto appartenente al testatore,
la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al
legatario al momento della morte del testatore. Il
legatario però deve domandare all'onerato il possesso
della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente
dispensato dal testatore”. Le Sezioni Unite, dunque, non
ritengono che il disposto dell'art. 551 c.c. (“Se a un
legittimario è lasciato un legato in sostituzione della
legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la
legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde
il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il
valore del legato sia inferiore a quello della
legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa
disposizione non si applica quando il testatore ha
espressamente attribuito al legittimario la facoltà di
chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione della
legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il
valore del legato eccede quello della legittima
spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato
grava sulla disponibile.”) sia idoneo a derogare al
principio generale desumibile dall'art. 649 c.c. In
altre parole anche il legato in sostituzione di
legittima si acquista automaticamente alla morte del
testatore.
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