L’art. 284 del codice di procedura
penale prevede che l’imputato sottoposto agli arresti
domiciliari non possa allontanarsi dalla propria
abitazione. Se necessario il Giudice può altresì vietare
all’imputato agli arresti domiciliari di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
La Cassazione (v. sentenza n.
37151/2010) ha di recente affermato che la generica
prescrizione di “non comunicare con persone diverse dai
familiari conviventi” va intesa nella accezione di
divieto non solo di parlare con persone non della
famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in
contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa,
pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche,
anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte
attraverso Internet.
La Cassazione ha altresì chiarito
che “L’uso di Internet non può essere vietato tout court
ove non si risolva in una comunicazione con terzi,
comunque, attuata, ma abbia solamente funzione
conoscitiva o di ricerca, senza di entrare in contatto,
tramite il web, con altre persone.
La moderna tecnologia consente oggi
un agevole scambio di informazioni anche con mezzi
diversi dalla parola, tramite Web, e anche tale
trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa
nel concetto di “comunicazione”, pur se non
espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi
previsto nel generico “divieto di comunicare”, il
divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di
comunicare, attraverso altri strumenti, compresi quelli
informatici, sia in forma verbale che scritta o con
qualsiasi altra modalità che ponga in contatto
l’indagato con terzi (“pizzini”, gesti, comunicazioni
televisive anche mediate, etc.)”
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