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SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA
DATI GIURIDICA LEX24
Compravendita immobiliare - Omessa
indicazione circa la presenza di oneri e servitù -
Responsabilità del venditore - Sussistenza - Possibilità
di esclusione della garanzia - Manifestazione specifica
dei contraenti - Necessità. (Cc, art. 1489)
L'omessa dichiarazione circa la
presenza di oneri e servitù sull'immobile configura un
inadempimento ascrivibile alla promissaria alienante.
Infatti la garanzia di cui all'art. 1489 c.c., che è un
elemento naturale della compravendita e non può
ritenersi esclusa se non in forza di una specifica e
univoca manifestazione della volontà dei contraenti, è
diretta a tutelare la consapevolezza delle
caratteristiche del diritto acquistato, il cui godimento
in presenza di oneri non apparenti può non essere
esercitato interamente per il concorso, a favore di
terzi, di uno ius in re aliena.
Corte d’Appello di Roma, Sezione 2,
sentenza 10 marzo 2011, n. 1048
Compravendita immobiliare -
Esistenza della servitù sul bene - Dedotta evizione del
bene - Non configurabilità - Mancata soppressione del
diritto di proprietà dell'acquirente - Responsabilità
del venditore - Insussistenza.
La esistenza di un diritto di
servitù sul fondo oggetto di compravendita non
costituisce fattispecie idonea alla configurabilità di
una ipotesi di evizione parziale, poiché il menzionato
diritto reale non determina la soppressione del diritto
di proprietà dell'acquirente. In circostanze siffatte,
pertanto, nemmeno può farsi applicazione del disposto
codicistico di cui all'art. 1489 c.c., poiché la ivi
contemplata responsabilità del venditore, nella vendita
di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di
terzi, è esclusa sia nel caso in cui il compratore abbia
avuto effettiva conoscenza del peso gravante sul bene,
sia nel caso in cui si tratti di oneri o diritti
apparenti. In tal senso, invero, mentre nel primo caso
deve presumersi che il compratore abbia accettato la
cosa unitamente al peso su di essa gravante, nella
seconda ipotesi gli oneri e i diritti apparenti
risultano da opere visibili e permanenti destinati al
loro esercizio, per cui non possono intendersi ignorati
dal compratore. Rilevato quanto innanzi deve, pertanto,
escludersi la configurabilità di una responsabilità ai
sensi dell'art. 1489 c.c. in capo all'alienante di un
immobile gravato dal diritto di servitù, avente ad
oggetto un'opera ben visibile ed apparente (quale, nella
specie, la servitù di passaggio esistente da oltre
trent'anni).
Tribunale Bologna, Sezione 1,
sentenza 16 febbraio 2011, n. 476
Vendita di cosa gravata da diritti
o da oneri - Autonoma azione per il risarcimento del
danno - Ammissibilità - Sussistenza - Necessità che il
venditore sia in mala fede - Esclusione - Colpa -
Sufficienza.
Nell'ipotesi di vendita di cosa
gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489
c.c., il compratore ha diritto, oltre alla risoluzione
del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo
quanto stabilito dall'art. 1480 c.c., anche al
risarcimento del danno, fondato sulle norme generali
degli artt. 1218 e 1223 c.c., in base al richiamo di
quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479 c.c.,
a sua volta richiamato dal citato art. 1480, cui rinvia
ancora il menzionato art. 1489 c.c. Il compratore può
quindi chiedere anche solo il risarcimento del danno,
essendo tale azione autonoma da quelle previste dallo
stesso art. 1489 c.c. Inoltre, alla garanzia di cui al
citato art. 1489, c.c., concernente gli oneri ed i
diritti dei terzi, che non essendo apparenti, non siano
stati dichiarati nel contratto (salvo che il compratore
non ne abbia avuto conoscenza), non può sottrarsi il
venditore che tali oneri o diritti abbia taciuti,
quand'anche la loro esistenza sia stata resa pubblica
con la trascrizione, a meno che egli non provi
l'effettiva conoscenza della controparte. Ne consegue
che non è necessario (in ragione dell'applicabilità
delle disposizioni generali in tema di inadempimento
delle obbligazioni) che il venditore sia in mala fede,
essendo invece sufficiente la colpa dello stesso.
Tribunale Roma, Sezione 3, sentenza
11 ottobre 2010, n. 19948
Risoluzione contratto di
compravendita immobiliare – Garanzia per oneri e diritti
gravanti sulla cosa vendita – Esclusione – Diritto
apparente – Conoscibilità – Diligenza del compratore –
Menzione del peso negli allegati del contratto di
compravendita - Apparenza
Ai sensi dell'art. 1489 c.c., il
compratore può avanzare richiesta di risoluzione del
contratto nell'ipotesi in cui la cosa venduta risulti
gravata da oneri o diritti reali o personali non
apparenti che ne diminuiscono il libero godimento, dei
quali lo stesso non avesse conoscenza e della cui
esistenza non sia stata fatta menzione nel contratto. Il
venditore, pertanto, è esonerato dalla prestazione di
siffatta garanzia nell'ipotesi in cui siffatti oneri o
diritti siano stati menzionati nell'accordo ovvero,
comunque, conosciuti e conoscibili dall'acquirente con
l'utilizzo della normale diligenza, in quanto apparenti.
Il concetto di apparenza, come si desume già da quanto
detto, è legato pertanto non solo alla percepibilità
oggettiva dei pesi in discussione, quanto piuttosto alla
facile conoscibilità degli stessi rapportata alla
diligenza da tenere in quel concreto affare,
comprendendo, quindi, ogni indizio che renda agevolmente
nota la sussistenza del diritto al contraente di media
diligenza. In tal senso, nel caso specifico, l'organo
giudicante ha qualificato come apparente, quindi
facilmente conoscibile con la diligenza da applicare a
quel determinato affare, il vincolo esistente sui beni
(un compendio di notevole valore) oggetto di
compravendita immobiliare che, sebbene non espressamente
dichiarato nell'atto pubblico - anzi espressamente
escluso - era comunque agevolmente percepibile perché
risultante dalla documentazione allegata allo stesso.
Tribunale Bassano del Grappa,
sentenza 18 settembre 2010, n. 516
Vendita di beni immobili –
Compravendita di bene immobile realizzato in difformità
della licenza edilizia – Applicabilità della disciplina
relativa ai vizi della cosa venduta – Esclusione –
Applicabilità della disciplina relativa ai beni gravati
da oneri o da diritti di godimento dei terzi –
Legittimità - Conseguenze
Nell'ipotesi di compravendita di
costruzione realizzata in difformità della licenza
edilizia deve ritenersi applicabile la norma di cui
all'art. 1489 c.c. riguardante i beni gravati da oneri o
da diritti di godimento dei terzi, in quanto in detto
caso non è ravvisabile un vizio della cosa, non
vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene. A
tale proposito è necessario sottolineare, altresì, che
l'espressa dichiarazione del venditore che il bene
compravenduto è libero da oneri o diritti reali o
personali di godimento esonera l'acquirente dall'onere
di qualsiasi indagine, operando a suo favore il
principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione,
con l'effetto che se la dichiarazione è contraria al
vero, il venditore è responsabile nei confronti della
controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa
facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se
essi non erano apparenti.
Tribunale Roma, Sezione 10,
sentenza 15 luglio 2010, n. 14818
Inadempimento contratto di
compravendita immobiliare - Obbligo di trasmettere il
possesso materiale del bene - Immobile abusivamente
occupato da terzi - Responsabilità della parte
inadempiente.
In materia di inadempimento di
contratto di compravendita immobiliare, il debitore
inadempiente che non consegna il bene libero da persone
e cose, non può invocare quale motivo di esclusione
della propria responsabilità la circostanza che
l'immobile sia abusivamente occupato da un terzo in
quanto emerge a suo carico la colpa di non aver
provveduto ai dovuti controlli ovvero di aver
erroneamente valutato la propria attitudine
all'adempimento dell'obbligazione.
Tribunale Bari, Sezione 3,
sentenza 5 maggio 2010, n. 1564
Vendita - Obbligazioni del
venditore - Garanzia per evizione - Evizione c.d.
"limitativa" - Cosa gravata da oneri o da diritti di
godimento di terzi - Tutela del compratore - Azione di
risoluzione del contratto e azione di riduzione del
prezzo - Distinzione - Giudizio di risoluzione del
contratto di compravendita - Grado di appello -
Formulazione di domanda di riduzione del prezzo -
Inammissibilità - Controversia avente ad oggetto una
costruzione realizzata su terreno sottoposto a vincolo
di inedificabilità ai sensi di previsione di regolamento
condominiale
L'azione di risoluzione del
contratto e l'azione di riduzione del prezzo, spettanti,
a norma dell'art 1489 c.c., al compratore di una cosa
gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi,
sono nettamente distinte tra di loro: la prima, infatti,
è diretta all'eliminazione del negozio, la seconda, al
contrario, alla conservazione di esso. Ne consegue
l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della
domanda di riduzione del prezzo proposta per la prima
volta in appello nel giudizio di risoluzione del
contratto di compravendita ex art. 1489 c.c. citato, in
quanto domanda nuova e diversa rispetto a quella
principale.
Corte di Cassazione, Sezione 2,
sentenza 22 febbraio 2010, n. 4248
Vendita di azienda – Vendita di
bene gravato da oneri e diritti di godimento di terzi –
Vendita di bene non conforme alle prescrizioni
igienico-sanitarie – Dichiarazione difforme del
venditore – Irrilevanza della clausola recante: il bene
è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova – Compressione del libero godimento e della
commerciabilità
Deve ritenersi integrata l'ipotesi
normativa di cui all'art. 1489 C.c. - vendita di bene
gravato da oneri o da diritti di godimento di terzi -
nel caso in cui, nonostante le dichiarazioni
contrattuali di parte venditrice volte ad assicurare
espressamente la conformità dei locali commerciali
ceduti alla normativa igienico - sanitaria applicabile,
l'acquirente sia sottoposto, in seguito a controllo
degli appositi uffici amministrativi, a rilevanti
prescrizioni relative alla necessità di mettere in
regola l'immobile acquistato con la richiamata
normativa, con la minaccia, peraltro, di subire pesanti
sanzioni in caso di inottemperanza. Posto che risulta
irrilevante in tali fattispecie l'eventuale clausola,
pure contenuta nel contratto, per la quale il bene è
venduto "nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova" deve rilevarsi, invece, una concreta diminuzione
del libero godimento del bene acquistato oltre che, allo
stato, una difficile commerciabilità dello stesso.
Tribunale Trieste, sentenza 19
febbraio 2010, n. 174
Oneri e pesi sull’immobile venduto
– Trascrizione – Apparenza – Esclusione – Falsa
dichiarazione del venditore – Responsabilità -
Sussistenza
La limitazione al libero godimento
del bene non diventa apparente solo perché il relativo
titolo è trascritto o perché la sua esistenza potrebbe
essere conosciuta attraverso la consultazione di
pubblici registri, e l'espressa dichiarazione di
inesistenza di oneri o diritti reali sul bene importa,
se falsa, la responsabilità del venditore anche nel caso
che i pesi siano stati trascritti, atteso che quella
dichiarazione contrattuale trae in inganno il
compratore, facendogli apparitore superfluo l'uso di
quella diligenza cui altrimenti potrebbe ritenersi
tenuto.
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