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Cassazione Penale: bancarotta semplice documentale-(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 18 aprile 2011, n.15516)-Filodiritto.it

 

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La Cassazione ha ribadito che "il reato di bancarotta semplice documentale, punendo il comportamento omissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili, rappresenta un reato di pericolo presunto che mira ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito e persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 Codice Civile), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori".

 

Pertanto, la Cassazione ha ricordato il proprio consolidato orientamento secondo cui "L'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l'azienda non ha formalmente cessato la attività, anche se manchino passività insolute; esso viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese".

 

Nel caso di specie la Cassazione ha rilevato che "La esatta e piena integrazione della fattispecie, di natura formale ed a pericolo presunto, rende evidente come non sia correttamente evocato, la figura del reato impossibile di cui all'art. 49 comma 2 Codice Penale, dovendosi osservare che non ricorre né il caso della "inidoneità della azione" né quello della "inesistenza dell'oggetto" della condotta: al contrario, è quantomeno da osservare che la redazione dell'inventario, da redigersi ogni anno, serve ad evidenziare le attività e le passività della impresa oltre a quelle dell'imprenditore, estranee alla medesima. Esso si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare gli utili conseguiti o le perdite subite (art. 2217 Codice Civile)".

 

 

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