La giurisprudenza sottolinea come
l'attività del concorrente debba essere “concretamente
efficiente”,
“deve configurarsi il concorso morale in un delitto
allorché l'apporto del concorrente si estrinsechi in
un'attività concretamente efficiente ed idonea anche
solo a rafforzare il disegno criminoso già concepito e
deliberato da altro concorrente, ovvero a rendere
definitivo e senz'altro eseguibile il disegno criminoso
già concepito, ma tuttavia non ancora definitivamente
deliberato. (Nella fattispecie è stato ritenuto che il
progetto criminoso di una colonna delle brigate rosse,
di sequestrare un dirigente dell'industria per fini
politici e sindacali, riceva un decisivo motivo di
rafforzamento dal consenso manifestato in ordine alla
esecuzione del delitto, da esponenti dell'assemblea
autonoma dell'industria stessa)”
Cassazione penale, sez. I, 11 aprile 1983 Cerica Giust.
pen. 1984, II,153 (s.m.)
con ciò intendendo far riferimento ad un suo necessario
contributo causale:
“la partecipazione morale nel reato si manifesta
indifferentemente con qualsiasi attività che, agendo in
via psichica sul proposito criminoso dell'autore, sia
sorretta dalla volontà di cooperare nel fatto
costituente il reato, e rappresenti un contributo
causale alla sua verificazione. In particolare, non
possono escludersi dalle possibili forme di
partecipazione morale l'accordo, quale attività di più
soggetti convergente al raggiungimento di un risultato
di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare
durante o dopo la commissione del reato, dovendo
riconoscersi, nell'una e nell'altra ipotesi, efficienza
causale nella verificazione dell'evento, sotto il
profilo, quanto meno, del rafforzamento dell'altrui
proposito criminoso”.
Cassazione penale, sez. un., 28 novembre 1981 Emiliani
Cass. pen. 1982, 432
In tale ambito, la giurisprudenza è solito affermare, in
linea con i principi (cfr., amplius, "Il
concorso di reati e il concorso di persone nel reato",
Cedam 2011):
- che, ai fini della configurabilità del concorso morale
di persone nel reato, non è necessaria
l'esplicazione di un'attività insostituibile (ai
fini della verificazione dell'evento);
“ai fini della configurabilità del concorso morale di
persone nel reato, non è necessaria l'esplicazione di
un'attività insostituibile ai fini della verificazione
dell'evento, ben potendo - i diversi apporti eziologici
- atteggiarsi in termini di semplice utilità o di
maggiore sicurezza rispetto al risultato finale
dell'azione. Va ritenuto, pertanto, il concorso morale
predetto anche tutte le volte in cui un soggetto,
diverso dall'esecutore materiale del reato, abbia in
qualche modo rafforzato il proposito criminoso di
quest'ultimo mediante parole, atteggiamenti o
comportamenti suscettibili di essere considerati e
valutati come contributo causale alla realizzazione
dell'evento”;
Cassazione penale, sez. I, 04 dicembre 1989 Tafuri Cass.
pen. 1991, I,406 (s.m.)
- che, anche nella partecipazione psichica, il
contributo, alla realizzazione collettiva del fatto
criminoso, deve estrinsecarsi in un comportamento
esteriore:
“il concorso di persone nel medesimo reato, secondo il
combinato disposto degli artt. 110, 114 e 115 c.p., si
configura ogni qualvolta l'imputato, con un
comportamento materiale, commissivo od omissivo e/o
anche soltanto psichico, contribuisce alla realizzazione
dell'evento tipico della fattispecie incriminatrice. Il
contributo, pertanto, alla realizzazione collettiva del
fatto criminoso - sia a livello ideativo o esecutivo,
morale o materiale - deve estrinsecarsi in un
comportamento esteriore che, nella partecipazione
psichica, deve consistere nella determinazione o nel
rafforzamento del proposito criminoso”;
Cassazione penale, sez. I, 06 luglio 1987 Mango Cass.
pen. 1989, 1743
- che
“ai fini della sussistenza della compartecipazione
morale occorre un'adesione che esprima da parte del
concorrente morale una volontà criminosa uguale a
quella dell'autore materiale ed, altresì, che
quest'ultimo dall'adesione del primo tragga uno
stimolo alla sua azione o un maggiore senso di
sicurezza nella propria condotta”.
Tribunale Catanzaro, sez. II, 20 marzo 2008 - Redazione
Giuffrè 2009
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