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Danno ambientale: responsabile anche il locatore del fondo- Cass. sez. III Civ. n.6525/11-Studiodiruggero.it

 

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Per i danni da inquinamento prodotti dal conduttore è responsabile anche il proprietario – locatore.

 

Tanto ha stabilito la Suprema Corte (Cass. sez. III Civ. n.6525/11), che ha condannato il proprietario di un fondo concesso in locazione al risarcimento dei danni ambientali provocati dai conduttori con lo sversamento di materiali tossico – nocivi.

 

Una volta acquisita consapevolezza dell’esistenza dei rifiuti sul terreno concesso in locazione, il proprietario stipulava un accordo con i conduttori per l’eliminazione dei rifiuti entro dieci mesi, con la pattuizione di una penale.

 

L’accordo, però, si risolveva “… in un comportamento diretto a consentire, nell’economia dello svolgimento del rapporto locativo, la protrazione della permanenza sul terreno del deposito di rifiuti da chiunque fosse stato effettuato, fossero stati i conconduttori o terzi soggetti …”

 

In tal modo infatti, anzichè pretendere dal conduttore l’immediata rimozione dei rifiuti, il proprietario acconsentiva alla loro permanenza sul terreno.

 

Al riguardo, una volta considerato che la previsione del dovere di rimozione e ripristino è imposta direttamente al proprietario (ex art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 22/97) e lo è anche quando egli eserciti indirettamente il godimento, è palese che, acquisita la consapevolezza della presenza dei rifiuti, il dovere di attivarsi si radicava immediatamente sul proprietario e doveva essere azionato utendo, anche nei termini adombrati sopra in ragione dell’eventuale atteggiamento di rifiuto dei conduttori, di tutte le facoltà esercitabili contro i conduttori per esigere che la situazione illecita cessasse. Invece, nella specie il proprietario “… ha consentito che l’esercizio del godimento continuasse per dieci mesi, pur pattuendo lo sgombero entro quel termine e prevedendo una penale una volta decorso il termine”.

 

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