Per i
danni da inquinamento prodotti dal conduttore è
responsabile anche il proprietario – locatore.
Tanto ha
stabilito la Suprema Corte (Cass. sez. III Civ.
n.6525/11), che ha condannato il proprietario di un
fondo concesso in locazione al risarcimento dei danni
ambientali provocati dai conduttori con lo sversamento
di materiali tossico – nocivi.
Una
volta acquisita consapevolezza dell’esistenza dei
rifiuti sul terreno concesso in locazione, il
proprietario stipulava un accordo con i conduttori per
l’eliminazione dei rifiuti entro dieci mesi, con la
pattuizione di una penale.
L’accordo, però, si risolveva “… in un comportamento
diretto a consentire, nell’economia dello svolgimento
del rapporto locativo, la protrazione della permanenza
sul terreno del deposito di rifiuti da chiunque fosse
stato effettuato, fossero stati i conconduttori o terzi
soggetti …”
In tal
modo infatti, anzichè pretendere dal conduttore
l’immediata rimozione dei rifiuti, il proprietario
acconsentiva alla loro permanenza sul terreno.
Al
riguardo, una volta considerato che la previsione del
dovere di rimozione e ripristino è imposta direttamente
al proprietario (ex art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 22/97) e
lo è anche quando egli eserciti indirettamente il
godimento, è palese che, acquisita la consapevolezza
della presenza dei rifiuti, il dovere di attivarsi si
radicava immediatamente sul proprietario e doveva essere
azionato utendo, anche nei termini adombrati sopra in
ragione dell’eventuale atteggiamento di rifiuto dei
conduttori, di tutte le facoltà esercitabili contro i
conduttori per esigere che la situazione illecita
cessasse. Invece, nella specie il proprietario “… ha
consentito che l’esercizio del godimento continuasse per
dieci mesi, pur pattuendo lo sgombero entro quel termine
e prevedendo una penale una volta decorso il termine”. |