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Sostituire l'amministratore e nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 77- Tribunale di Napoli - Uff. XV Indagini preliminari - 16 febbraio 2011 -CondominioWeb.com

 

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Considerato che possono costituirsi parte civile nel processo anche gli “enti di fatto”, in quanto l’art. 75 c.p.c., nel disciplinare la capacità processuale, prevede che “le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli art. 36 e seg. del codice civile”;
 
considerato che l’art. 1131 c.c. riconosce espressamente la legittimazione anche al condominio, che non ha soggettività, ma è un mero centro di interessi (cfr., Cass. penale sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991);
 
considerato che, tuttavia, la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 77 c.p.p. si rende necessaria per consentire la costituzione di parte civile alle persone che “non hanno il libero esercizio dei diritti”;
 
considerato che dal sistema normativo delineato dal codice civile emerge che l’amministratore di condominio non è un organo necessario del condominio, in quanto l’art. 1129 c.c. espressamente richiede la nomina di un amministratore solo quando il numero di condomini sia superiore a quattro. Ne consegue che in materia di condominio negli edifici, l’organo principale, depositario del potere decisionale, è l’assemblea dei condomini, così come in materia di comunione in generale il potere decisionale e di amministrazione della cosa comune, spetta solo ed esclusivamente ai comunisti (art. 1105 c.c.) e la nomina di un amministratore cui “delegare” l’esercizio del potere di amministrazione è ipotesi meramente eventuale, ex art. 1106 c.c. Del resto, la prima, fondamentale, competenza dell’amministratore consiste nell’”eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini” (art. 1130 c.c., comma 1 n. 1). Da tali coordinate ermeneutiche si evince che l’essenza delle funzioni dell’amministratore è imprescindibilmente legata al potere decisionale dell’assemblea: è l’assemblea l’organo deliberativo del condominio e l’organo cui compete l’adozione di decisioni in materia di amministrazione dello stesso, mentre l’amministratore riveste un ruolo di mero esecutore materiale delle deliberazioni adottate in seno all’assemblea. Nessun potere decisionale o gestorio compete all’amministratore di condominio in quanto tale (e ciò a differenza di quanto accade nelle società, sia di persone che di capitali, dove all’amministratore competono poteri propriamente gestionali). Anche l’art. 1131 c.c., nell’attribuire all’amministratore di condominio un potere di rappresentanza dei condomini e di azione in giudizio, chiarisce che tale potere è conferito “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea”. Ancora una volta, quindi, si legano i poteri dell’amministratore di condominio alle deliberazioni dell’assemblea, proprio a voler sottolineare la derivazione e subordinazione degli stessi alle decisioni dell’organo assembleare (cfr., Cassazione civile sez. un., 06 agosto 2010, n. 18331).
 
Non va, inoltre, trascurata la circostanza che l’amministratore di condominio è un mandatario dei singoli condomini che ben possono stare in giudizio personalmente.
 
Da quanto precede, dunque, deriva che l’assemblea del condominio può liberamente esercitare i propri diritti revocando, ove lo ritenga opportuno, l’incarico all’amministratore ***. e nominare un nuovo amministratore.
 
Non può, inoltre, essere sottaciuto che la nomina di un curatore speciale nei confronti di soggetti (rectius, i singoli condomini) che hanno il libero esercizio dei diritti, oltre a non essere consentito dal codice di rito, realizzerebbe un’indebita intromissione in scelte processuali che, invece, devono spettare esclusivamente ai soggetti interessati.
 

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