Patrizia D'Arcangelo
La Corte
di Cassazione ritiene da tempo che la violazione
dell’obbligo di fedeltà non sia causa di addebito
qualora la crisi coniugale fosse già in atto.
Tale
principio è stato di recente ribadito dalla Suprema
Corte con sentenza n. 2093 del 28 gennaio 2011 ove si
legge: “la violazione dell’obbligo di fedeltà
coniugale, particolarmente grave in quanto di regola
rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e
giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge
responsabile, non è causa d’addebito se risulti provato
che comunque non ha avuto incidenza causale nel
determinare la crisi coniugale, siccome essa già
preesisteva”.
In buona
sostanza, stando a quanto affermato dagli “ermellini”,
la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce una
circostanza sufficiente a determinare la pronuncia di
addebito della separazione a carico del coniuge
responsabile soltanto nel caso in cui sussista il nesso
di causalità fra l’infedeltà e la crisi
coniugale (si tratta di un accertamento
riservato al giudice del merito che, se adeguatamente
motivato, è incensurabile).
Anche in
casi di constatata ed inconfutabile prova del tradimento
il Giudice deve quindi svolgere un accertamento rigoroso
ed una valutazione complessiva del comportamento tenuto
da entrambi i coniugi. Giacché se da esso dovesse
risultare la preesistenza di una crisi già
irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato
da una convivenza meramente formale, sicuramente la
prova del tradimento non sarebbe di per sé sufficiente a
pronunciare la separazione con addebito. Infatti,
accertato a carico di un coniuge un comportamento
riprovevole, non può essere omesso l’esame anche della
condotta dell’altro, non potendo quel comportamento
essere giudicato senza un suo raffronto con quello del
coniuge.
La Cassazione (cfr.,ad esempio, sentenza n. 559/03)
ritiene quindi che il giudice abbia l’obbligo di
verificare se e quale incidenza i comportamenti
denunciati ed accertati abbiano avuto nella crisi
coniugale. Tale accertamento richiede una
valutazione globale e comparativa dei comportamenti dei
separandi
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