Segnalata
della
Dott.ssa Rita Marsico
Svolgimento del
processo
1. F.F. propone
ricorso per cassazione, affidandolo a due
motivi, avverso la sentenza n. 4630/09 del
5.3.09 del Tribunale di Roma, con la quale è
stata dichiarata inammissibile l’opposizione
agli atti esecutivi e rigettata l’opposizione ad
esecuzione da lui dispiegate nei confronti del
procedente A.D., fondate la prima sulla nullità
dell’atto di pignoramento presso terzi per
violazione del termine a comparire e la seconda
su di un’eccezione di compensazione e sulla
contestazione di alcune delle somme precettate
per spese e diritti di precetto.
2. Resiste con
controricorso il D.; ma nessuna delle parti
svolge ulteriore attività e nemmeno compare
all’udienza pubblica del 23.2.11 per partecipare
alla discussione orale.
Motivi della
decisione
3. Il ricorso
per cassazione è stato proposto con atto
notificato il 23.10.09, a fronte dell’avvenuta
notifica della sentenza in data 13.7.09: ma,
poiché le opposizioni all’esecuzione o agli atti
esecutivi sono escluse dalla sospensione
feriale, il ricorso è tardivo – essendo scaduto
il termine breve di cui all’art. 325 cpv.
c.p.c. il 13.9.09 – e quindi inammissibile.
4. Infatti,
l’esclusione dalla sospensione feriale dei –
termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ogni
anno), prevista dall’art. 3 della legge 7
ottobre 1969 n. 742 per tali opposizioni (Cass.
30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980
n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26
ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n.
12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440,
Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre
2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708;
tra le più recenti, v.: Cass., ord. 9998/10;
in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass.,
ord. 28 gennaio 2011 n. 2120; Cass. 1 febbraio
2011 n. 2345), si applica anche al termine
per proporre ricorso per cassazione: il
principio sancito dall’art. 3 della legge n.
742 del 1969, secondo cui talune cause,
quali quelle di opposizione all’esecuzione o
agli atti esecutivi, non sono sottoposte a
sospensione durante il periodo feriale, deve
intendersi riferito all’intero corso del
procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente
riferimento anche ai termini per proporre
ricorso per cassazione; la norma citata, invero,
anche nella parte in cui richiama l’art. 92
dell’ordinamento giudiziario, si riferisce
pur sempre a controversie che abbiano una
determinata natura (tale, cioè, da giustificare
l’esigenza di una sollecita trattazione), e non
già all’organo giudiziario presso il quale pende
la controversia medesima (giurisprudenza
consolidata; in materia di opposizione
all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le
altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342;
Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord.
18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n.
4942; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345; per
altre tipologie di cause sottratte alla
sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055,
Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo
1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass.
26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n.
10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3
gennaio 2001 n. 44).
5. Così
dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il
ricorrente va condannato al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna
F.F. al pagamento, in favore di A..D. , delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in
Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esbors |