Il disagio "dovuto all'incolpevole
imperizia" nell'uso del Pc va risarcito come
demansionamento
Stretta della Cassazione
sul demansionamento. Ha diritto a essere risarcito anche
del danno morale il lavoratore a cui sono state affidate
nuove mansioni senza nessuna formazione, soprattutto se
viene assegnato all'uso del Pc.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che ha
respinto il ricorso di un'azienda condannata a risarcire
un dipendente trasferito e al quale erano state affidate
nuove mansioni, senza nessuna preventiva istruzione.
In particolare l'impiegato, che da sempre aveva si era
occupato di amministrazione, era stato assegnato all'uso
dell'elaboratore elettronico.
Ma non aveva ricevuto nessun tipo di istruzione. Aveva
quindi avuto delle forti difficoltà ad ingranare nella
nuova attività. Per questo aveva chiesto al tribunale di
Milano il risarcimento del danno.
I giudici avevano accolto l'istanza. La Corte d'Appello
e ora la Cassazione hanno reso definitiva la decisione,
respingendo il ricorso dell'azienda.
In sentenza si legge che "l'assunto della società è
infondato, in quanto le considerazioni svolte dalla
Corte territoriale non conducono a tale conclusione,
avendo la stessa, alla luce dell'istruttoria esperita,
osservato come il lavoratore fosse stato assegnato
all'uso dell'elaboratore elettronico senza la previa,
necessaria istruzione e quindi con disagio dovuto
all'evidente ed incolpevole imperizia e con conseguente
pregiudizio per la dignità personale e per il prestigio
professionale, tutelati dall'art. 35, primo comma,
Cost". C'è di più. "In caso di accertato demansionamento
professionale del lavoratore - si legge in un altro
passaggio chiave delle interessanti motivazioni - in
violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice di merito,
con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione
se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del
relativo danno, determinandone anche l'entità in via
equitativa, con processo logico - giuridico attinente
alla formazione della prova, anche presuntiva, in base
agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità
della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di
professionalità colpita, alla durata del
demansionamento, all'esito finale della dequalifieazione
e alle altre circostanze del caso concreto".
Debora Alberici
cassazione.net
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