di Michele Didonna
Il ricorso alla procedura negoziata,
senza pubblicazione del bando di gara ex art. 57, comma
2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, e' legittimo soltanto
nel caso in cui l'impresa prescelta risulti l'unica in
grado di eseguire un'opera o una prestazione
particolare.
Il ricorso alla
procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di
gara ex art. 57, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006,
è legittimo soltanto nel caso in cui l’impresa prescelta
risulti l'unica in grado di eseguire un'opera o una
prestazione particolare.
Una stazione appaltante
ha indetto la procedura negoziata, senza pubblicazione
del bando di gara ex art. 57, comma 2°, lett. b), D.Lgs.
n. 163/2006, per la fornitura di un impianto di
trattamento e valorizzazione di rifiuti con importo
contrattuale di euro 2.250.000,00. Postulando l’unicità
del macchinario prescelto, veniva posta in essere non
un’indagine di mercato, bensì un approfondimento tecnico
interno con l’individuazione diretta del contraente
esterno, senza che la P.A. avesse indicato elementi,
anche solo informativi, in ordine ad altri eventuali
analoghi macchinari, anche solo per evidenziarne
l’incapacità a svolgere quella prestazione.
Sul ricorso di altra
ditta, operante nel settore di mercato interessato dalla
fornitura in parola, il T.A.R. di Genova ha censurato la
legittimità del ricorso alla procedura in questione. Ha
infatti premesso che la procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara costituisce una deroga
al normale principio di concorrenzialità che domina la
materia degli appalti pubblici e, pertanto, i casi in
cui essa è legislativamente consentita sono tassativi e
da interpretarsi restrittivamente, con onere
dell'Amministrazione di motivare espressamente la
sussistenza dei presupposti giustificativi.
Sicché ha rilevato come
i presupposti per il ricorso alla procedura negoziata
senza pubblicazione del bando di gara, per l'unicità
della prestazione, ricorrono soltanto quando si tratti
di qualità “talmente particolari dell'impresa” da farla
apparire, sia sotto il profilo delle maestranze
altamente specializzate, sia per gli strumenti
tecnologici di cui dispone, sia per il prodotto o il
servizio offerto, come l'unica in grado di eseguire
un'opera o una prestazione dalle caratteristiche
tecniche assolutamente particolari, sì che l'art. 57,
comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163 del 2006 trova
applicazione in casi di prestazioni infungibili o rese
in posizioni monopolistiche.
Conseguentemente ha
osservato che l’amministrazione avrebbe dovuto
individuare le caratteristiche esclusive del servizio
con estremo rigore e ampiezza descrittiva in modo da
dimostrare l’inutilità o comunque l’impossibilità di un
confronto concorrenziale il cui esito sarebbe stato
pressoché scontato a priori, perché solo un operatore
economico sarebbe stato in grado di assicurare la
prestazione richiesta: in altri termini, ha concluso il
Collegio ligure, necessitava la preliminare
individuazione dell’oggetto della prestazione da
rendere, e non il macchinario che si riteneva più
adatto, accompagnata da una preventiva indagine di
mercato, da svolgersi ex ante e non ex post da cui
sarebbe risultata l’unicità dell’operatore
in grado di svolgere quella prestazione. |