La domanda
diretta alla rimozione delle opere illegittimamente
realizzate nel cortile condominiale, trattandosi di
azione reale, va proposta nei confronti dei singoli
condomini che, quali litisconsorti necessari, debbono
essere evocati in giudizio.
Infatti “…
l’azione diretta non al semplice accertamento
dell’esistenza o inesistenza dell’altrui diritto, ma al
mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione
di manufatti o costruzioni, da luogo ad un’ipotesi di
litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni
interessati (Cass. 12767/1999; 5603/2001), perché
altrimenti la sentenza – che non potrebbe essere
eseguita conto i proprietari non partecipi al giudizio –
sarebbe inutiliter data”.
Secondo la
Corte di Cassazione (Sez. II Civ. n.6177/11), il fatto
che la società convenuta (costruttrice dell’immobile)
fosse anche condomina, “… perché rimasta proprietaria di
alcune unità immobiliari, come pure che la medesima
avesse realizzato l’immobile … , erano circostanze
irrilevanti e che … non avrebbero potuto legittimare la
condanna della medesima alla demolizione di parti
dell’edificio condominiale, tenuto conto al riguardo –
in relazione alla natura reale dell’azione di ripristino
– della sussistenza di un litisconsorzio che rendeva
necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i
comproprietari e, in particolare, di coloro che erano
proprietari delle singole unità abitative edificate su
porzione del cortile comune”.
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