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Ricorso senza assistenza di un difensore abilitato - Cassazione Civile, Sezione V, Sentenza n. 19636 del 16 Settembre 2010-Giusti e diritto.it

 

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Segnalata dall'Avv. Pierluigi Di Nunzio

Svolgimento del processo

ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

« 1. La XXX propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. XXX, depositata il XXX, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata l’inammissibilità del ricorso introduttivo per essere stato proposto senza l’assistenza di difensore abilitato.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 12 e 18 del decreto legislativo 546/1992, appare manifestamente fondato, in virtù del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, nelle controversie tributarie di valore superiore a lire 5.000.000 (ora €. 2582,28), per effetto dell’interpretazione adeguatrice degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi terzo e quarto, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 2000, l’inammissibilità del ricorso presentato senza l’assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal presidente della commissione tributaria; costituendo l’assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine sì traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio: in tal caso, la riforma della dichiarazione d’inammissibilità da parte della commissione tributaria regionale non consente a quest’ultima di procedere direttamente all’esame del merito, ma impone, ai sensi dell’art. 59, comma primo, lettera b), del d. lgs. n. 546 del 1992, la rimessione della causa alla commissione provinciale, perché inviti il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d’inammissibilità in caso d’inottemperanza (Cass. nn. 620 del 2006, 13208 del 2007, 18129 del 2009).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.»;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie.

Considerato che

il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata (così restando travolta anche quella di primo grado) e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria provinciale di Vercelli, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria provinciale di Vercelli.

Depositata in Cancelleria il 16.09.2010

 

 

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