Segnalata dall'Avv.
Pierluigi Di
Nunzio
Svolgimento del processo
ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.,
è stata depositata in cancelleria la seguente
relazione:
« 1. La XXX propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Commissione
tributaria regionale del Piemonte n. XXX,
depositata il XXX, con la quale, rigettando
l’appello della contribuente, è stata confermata
l’inammissibilità del ricorso introduttivo per
essere stato proposto senza l’assistenza di
difensore abilitato.
L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di
costituzione.
2. Il ricorso, con il quale si denuncia la
violazione degli artt. 12 e 18 del decreto
legislativo 546/1992, appare manifestamente
fondato, in virtù del principio, ripetutamente
affermato da questa Corte, secondo il quale,
nelle controversie tributarie di valore
superiore a lire 5.000.000 (ora €. 2582,28), per
effetto dell’interpretazione adeguatrice degli
artt. 12, comma quinto, e 18, commi terzo
e quarto, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, fornita dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 189 del 2000, l’inammissibilità del
ricorso presentato senza l’assistenza di un
difensore abilitato può essere dichiarata
soltanto qualora la parte privata non ottemperi,
nel termine all’uopo fissato, all’ordine di
munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal
presidente della commissione tributaria;
costituendo l’assistenza tecnica una condizione
di ammissibilità della domanda, detto ordine non
può che provenire, con carattere di
pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e
la mancata fissazione del relativo termine sì
traduce in un vizio attinente alla regolare
instaurazione del contraddittorio: in tal caso,
la riforma della dichiarazione d’inammissibilità
da parte della commissione tributaria regionale
non consente a quest’ultima di procedere
direttamente all’esame del merito, ma impone, ai
sensi dell’art. 59, comma primo, lettera b),
del d. lgs. n. 546 del 1992, la rimessione
della causa alla commissione provinciale, perché
inviti il ricorrente a munirsi della prescritta
assistenza tecnica, con declaratoria
d’inammissibilità in caso d’inottemperanza (Cass.
nn. 620 del 2006, 13208 del 2007, 18129 del 2009).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa
essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.»;
che la relazione è stata comunicata al pubblico
ministero e notificata agli avvocati delle
parti;
che non sono state depositate conclusioni
scritte, né memorie.
Considerato che
il Collegio, a seguito della discussione in
camera di consiglio, condivide i motivi in fatto
e in diritto esposti nella relazione e,
pertanto, riaffermato il principio di diritto
sopra richiamato, il ricorso va accolto, la
sentenza impugnata deve essere cassata (così
restando travolta anche quella di primo grado) e
la causa rinviata ad altra sezione della
Commissione tributaria provinciale di Vercelli,
la quale procederà a nuovo esame della
controversia, uniformandosi al detto principio,
oltre a provvedere in ordine alle spese anche
del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra
sezione della Commissione tributaria provinciale
di Vercelli.
Depositata in Cancelleria il 16.09.2010 |