Nel
giudizio di revocazione, l’art. 399 cod. proc. civ.
stabilisce, a pena di improcedibilità, l’onere per la
parte di depositare l’atto di citazione in cancelleria
entro venti giorni dalla notifica; in assenza di
un’espressa indicazione legislativa, deve ritenersi che
il deposito di una copia anziché dell’originale
dell’atto di citazione costituisca una mera irregolarità
che non implica lesione dei diritti della controparte,
purché vi sia conformità tra copia ed originale e
quest’ultimo venga poi depositato all’udienza di
comparizione. Testo Completo:
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE - DEPOSITO DELL'ATTO
DI CITAZIONE A PENA DI IMPROCEDIBILITA' - SUFFICIENZA
DELLA COPIA - CONDIZIONI
Nel giudizio di revocazione, l’art. 399 cod. proc. civ.
stabilisce, a pena di improcedibilità, l’onere per la
parte di depositare l’atto di citazione in cancelleria
entro venti giorni dalla notifica; in assenza di
un’espressa indicazione legislativa, deve ritenersi che
il deposito di una copia anziché dell’originale
dell’atto di citazione costituisca una mera irregolarità
che non implica lesione dei diritti della controparte,
purché vi sia conformità tra copia ed originale e
quest’ultimo venga poi depositato all’udienza di
comparizione.
Sentenza n. 3691 del 15 febbraio 2011
(Sezione Terza Civile, Presidente G.B. Petti, Estensore
G. Carluccio)
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