Le Sezioni unite: anche la forma del
ricorso è valida se l'atto perviene al giudice entro
trenta giorni
È la citazione la strada
da battere per proporre la domanda di annullamento della
delibera condominiale. L'articolo 1137 Cc, infatti, non
disciplina la forma dell'impugnazione che, dunque, resta
soggetta alla regola di cui all'articolo 163 Cpc. Se
tuttavia la domanda è proposta impropriamente con il
ricorso, invece che con la citazione, essa può
egualmente essere ritenuta valida a patto che l'atto sia
presentato al giudice, e non anche notificato, entro i
trenta giorni previsti dall'articolo 1137 Cc. Lo
stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione
con una sentenza depositata il 14 aprile 2011 che
risolve un contrasto giurisprudenziale.
An e quomodo
La norma di cui all'articolo 1137 Cc, spiega il massimo
consesso nomofilattico, si limita a consentire «ai
dissenzienti e agli assenti» all'assemblea di agire in
giudizio, per contestare la conformità alla legge o al
regolamento di condominio delle decisioni adottate. Ma
nulla dispone rispetto alle modalità di impugnazione,
che dunque vanno individuate alla stregua della generale
previsione dell'articolo 163 Cpc («la domanda si propone
mediante citazione»). È vero: nell'articolo 1137 Cc si
parla esplicitamente di «ricorso», ma non dimentichiamo
che la disposizione è inserita nel codice civile, corpus
di norme destinato alla configurazione dei diritti e
all'apprestamento delle relative azioni sotto il profilo
sostanziale e non anche sotto quello procedurale.
Insomma: il termine "ricorso" è impiegato nel senso
generico di "istanza giudiziale". La soluzione che
individua nella citazione la forma corretta di
impugnazione ha poi il pregio di evitare la situazione
paradossale che l'orientamento contrario può creare fra
le azioni di annullamento e quelle di nullità delle
deliberazioni condominiali, dal momento che soltanto
alle prime si ritiene unanimemente applicabile
l'articolo 1137 Cc: di conseguenza le domande dovrebbero
essere proposte in forme diverse anche quando si impugna
una stessa deliberazione e si deduce che è affetta da
vizi che ne comportano sia la nullità sia
l'annullamento.
Incombente inutile
Il ricorso, anche se non è il mezzo d'impugnazione
corretto, raggiunge comunque l'obiettivo di costituire
il rapporto processuale e risulta valido purché l'atto
sia presentato al giudice entro il termine posto
dall'articolo 1137 Cc. È invece escluso che la necessità
del rispetto dei trenta giorni sia estesa anche alla
notificazione: ciò non risponderebbe ad alcuno specifico
e concreto interesse del convenuto, mentre graverebbe
l'attore di un incombente il cui inadempimento può non
dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati
dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di
fissazione dell'udienza di comparizione. Accolto, nella
specie, il ricorso secondo cui la Corte d'appello ha
escluso erroneamente che la notificazione della
citazione per il giudizio di primo grado, avvenuta entro
il termine stabilito dall'articolo 1137 Cc, fosse idonea
ad evitare la decadenza comminata dalla disposizione.
Sarà il giudice del rinvio, dunque, a mettere la parola
"fine" alla vicenda.
Dario Ferrara
cassazione.net
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