freccia015xLa Sesta sezione ha affermato che, nel vigente sistema della prevenzione reale, il proposto ed il terzo che abbia partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca del provvedimento definitivo di confisca, sono tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo invece loro preclusa, in ragione dell’inammissibilità di una rivalutazione dei medesimi fatti “sine die” e “ad nutum”, l’instaurazione di un incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., del quale può giovarsi unicamente il terzo che non abbia partecipato al procedimento per non essere stato messo nelle condizioni di farlo. Sentenza n. 23839 del 29 maggio 2019- www.cortedicassazione.it

-La Terza sezione ha affermato che il delitto di dichiarazione infedele si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, sì che non rileva l’eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria. (In motivazione la Corte ha disatteso, sulla base della espressa natura “annuale” della dichiarazione, l’assunto difensivo secondo cui nella nozione di “dichiarazione” dovrebbero farsi rientrare anche le eventuali dichiarazioni integrative presentate, nei tempi consentiti dalle norme tributarie, a rettifica della prima). Sentenza n. 23810 del 29 maggio 2019- www.cortedicassazione.it

-PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati – Collocazione della persona offesa in una struttura protetta – Elemento ostativo all’applicabilità della misura - Esclusione – Ragioni. Sentenza n. 23472 ud. 27/03/2019 - deposito del 28/05/2019 Misure cautelari -