Il
Consiglio delibera di ripristinare la prassi di rendere
pubblici i dati relativi alle presenze dei Consiglieri
alle adunanze, stante il recente comportamento di taluno
che decide di prendervi parte solo se relatore di
procedimenti disciplinari.
****
Viene ammesso in Aula il Dott. Alberto Fabbrini,
rappresentante della Società Lextel, convocato sia per
conoscere lo stato di attuazione del progetto di
collegamento con l’Anagrafe Comunale della popolazione,
sia per illustrare il preventivo di spesa per il
programma di gestione dei crediti formativi.
Dopo una breve premessa del Presidente, il Consigliere
Segretario e i Consiglieri Condello, Graziani e Rossi
illustrano i temi sui quali il Dott. Fabbrini è chiamato
a fornire i chiarimenti della Società partner
informatico dell’Ordine.
****
Il
Dott. Fabbrini fa presente che i lavori con la Società
Unisys per il collegamento alla banca dati Anagrafica
sono stati conclusi e collaudati ieri, nel senso che
l’impianto informatico comunale e quello dell’Ordine
colloquiano perfettamente. Entro una settimana, conclusi
i test che si faranno alla presenza dei rappresentanti
dell’Ordine, si potrà mettere in linea il prodotto.
Sul problema relativo al preventivo del costo per il
software sui crediti formativi, egli informa che
quell’importo era già ridotto rispetto ad uno formulato
prima; si impegna, però, a rivederlo ancora, per
soddisfare le richieste dell’Ordine. Infine, sottolinea
che, ogni qualvolta si sono richieste modifiche al sito
internet, queste sono state apportate immediatamente
dalla Società, anche prima di ottenere il compenso. E’
ovvio che se per le modifiche la Società Lextel è
chiamata a mettere in campo dei veri e propri
sistemisti, e non semplici operatori, i costi più
elevati non possono non essere considerati.
Interviene il Presidente il quale, pur ribadendo la
massima stima e apprezzamento per la Società Lextel e
per l’ottimo lavoro che la stessa svolge per il
Consiglio, invita il Dott. Fabbrini a venire incontro il
più possibile alle esigenze dell’Ordine anche
contemperando quanto dallo stesso affermato con una
conseguente ulteriore riduzione di spesa in favore
dell’Istituzione.
Il
Presidente prega il Dott. Fabbrini di riferire al
Consigliere Graziani le determinazioni della Società
Lextel all’esito dell’odierno incontro e lo ringrazia.
Alle ore 15.35 il Consiglio ringrazia il Dott. Alberto
Fabbrini e lo congeda.
****
Il
Presidente riferisce sul convegno tenutosi lo scorso 20
aprile sul tema “Diritto e Spettacolo” al quale hanno
partecipato insigni professori e noti personaggi dello
spettacolo.
Comunica che l’Aula era gremita e l’uditorio molto
attento agli argomenti trattati e, comunque, ribadisce
–come già fatto nella precedente comunicazione del
Consigliere Arditi di Castelvetere- che è stato uno
degli eventi di maggior visibilità e immagine positiva
per il Consiglio, come anche quello organizzato dal
Consigliere Fasciotti, dove è intervenuta la nota
scrittrice Dacia Maraini, denominato “Passi affrettati”.
Il
Consiglio prende atto e ringrazia nuovamente i
Consiglieri Arditi di Castelvetere e Fasciotti per i due
convegni di grande successo.
****
Il
Presidente riferisce sull’invito rivoltogli dal
Presidente e dai Commissari della CONSOB, per
partecipare alla presentazione della relazione per
l’anno 2010, che avrà luogo il prossimo 9 maggio, alle
ore 10.30, a Milano presso la sede della Borsa Italiana,
alla presenza del Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
Il
Consiglio prende atto.
-
Il Presidente riferisce sull’invito del Dott. Franco
Ionta, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, a partecipare alla celebrazione del 194°
anniversario di fondazione del Corpo della Polizia
Penitenziaria che avrà luogo il prossimo 13 maggio, alle
ore 11.00, presso l’Arco di Costantino, alla presenza
del Presidente della Repubblica.
Il
Consiglio delega a partecipare il Consigliere Cipollone.
****
Il
Consigliere Condello evidenzia al Consiglio che da
alcune e-mail pubblicitarie informative ricevute in
questi giorni, emergerebbe che alcuni Organismi di
Mediazione e alcuni Enti di Formazione hanno la sede
presso studi legali e utilizzano anche la stessa
struttura e gli stessi numeri telefonici dello studio.
Il
Consiglio Nazionale Forense, con decisione n. 137 del 27
ottobre 2008, ha evidenziato che “viola l’art. 19 del
Codice Deontologico Forense l’avvocato presso il cui
studio sia ubicata un’associazione di categoria quando,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto, pone
in essere un potenziale accaparramento di clientela, che
potrebbe trovare origine e causa proprio nel riferirsi a
un professionista operante nella duplice veste di
avvocato del libero Foro e di rappresentante
dell’Associazione, di talché la commissione dei ruoli
potrebbe essere strumentalmente utilizzata per acquisire
pratiche legali”.
Poichè detto principio potrebbe essere applicato anche
all’ipotesi in premessa, il Consigliere Condello chiede
al Consiglio di formulare al Consiglio Nazionale Forense
i seguenti quesiti:
“a) è possibile stabilire presso uno studio legale la
sede di un Organismo di Mediazione e/o di un Ente di
Formazione (D.M. 180/2010)?”;
“b) è possibile svolgere in uno studio legale i
procedimenti di mediazione di un Organismo e/o i corsi
di formazione di un Ente (D.M. 180/2010) ed essere socio
o associato dell’Ente accreditato?”.
Il
Consiglio prende atto e delibera di porre i quesiti alla
Commissione preposta del Consiglio Nazionale Forense.
****
Il
Consigliere Fasciotti comunica che in data odierna ha
partecipato, unitamente agli Avv.ti Claudio Berliri e
Gianni Di Matteo, alla riunione presso l’Osservatorio
Regionale per l’adeguamento degli Studi di Settore della
Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle
Entrate, in Via dei Capranesi n. 60.
I
rappresentanti del Consiglio hanno introdotto argomenti
seri e concreti sul piano giuridico sostanziale a tutela
della categoria e a beneficio dei più giovani. Della
riunione predisporranno un’approfondita relazione.
Il
Consiglio prende atto e approva.
-
Il Consigliere Fasciotti comunica che presenterà,
unitamente al Consigliere Arditi di Castelvetere, a
breve, un’ipotesi di convenzione tra il Presidente del
Tribunale Ordinario di Roma e il Presidente del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in
riferimento all’apertura di una sportello di consulenza
presso l’Ufficio del Giudice Tutelare.
Il
Consiglio prende atto e approva.
****
Il
Consigliere Rossi propone al Consiglio di apportare al
regolamento attuativo per la formazione permanente
obbligatoria le modifiche che seguono:
-
all’art. 2 punto 9 (indicazioni) – dopo la lettera e.
aggiungere:
“f. obiettivi del corso con particolare riferimento alla
formazione dell’Avvocato;”
-
all’art. 2 punto 9 (requisiti) – dopo la lettera c) alla
fine dell’articolo – aggiungere:
“Qualora gli eventi formativi abbiano fra i relatori
soggetti non iscritti ad Albi professionali, alla
domanda di accreditamento dovrà essere allegato un
sintetico curriculum dei relatori medesimi.”
-
all’art. 4 – aggiungere terzo comma:
“Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5,
comma 1, del Regolamento Nazionale Forense, i docenti
universitari a contratto per tutta la durata di
espletamento dell’incarico, fermo rimanendo l’obbligo di
aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento
professionale.”
-
all’art. 4, dopo il primo comma – aggiungere:
“L’esonero di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento
Nazionale Forense, per adempimento da parte dell’uomo e
della donna di doveri collegati alla paternità e alla
maternità in presenza di figli minori, può essere
richiesto da uno solo dei genitori.”
Pertanto il Regolamento risulta così formulato:
REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
OBBLIGATORIA
ART. 1
Il
presente Regolamento disciplina la realizzazione della
Formazione Professionale Continua da parte del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in recepimento del
Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in
data 13 luglio 2007.
ART. 2
1.
Il Consiglio realizza il programma avvalendosi di
strutture e mezzi propri ovvero avvalendosi della
collaborazione di altri enti che abbiano presentato
richiesta di accreditamento di un evento (Associazioni
Professionali, Istituti Universitari, Istituzioni
pubbliche o private) . In tale ultimo caso spetta
comunque al Consiglio dell’Ordine il controllo e
l’eventuale collaborazione nella direzione dell’evento.
In nessun caso il soggetto terzo può avvalersi della
qualifica di ente accreditato per la Formazione
Professionale Continua poiché esso viene delegato per lo
svolgimento di singoli eventi nei limiti e con
l’osservanza delle condizioni stabilite dal Consiglio
accreditante.
2.
Il Consiglio, anche attraverso le Commissioni di studio,
promuove l’organizzazione di corsi di aggiornamento,
seminari, masters, convegni. Le Associazioni
Professionali e gli altri enti o istituzioni propongono
la realizzazione di analoghi eventi da sottoporre
all’approvazione del Consiglio.
3.
Integra assolvimento degli obblighi di formazione
professionale continua anche lo svolgimento di corsi
organizzati da due o più studi professionali in
collaborazione tra loro. Tali corsi non sono soggetti al
limite di 12 crediti formativi di cui all’art. 4 comma 2
del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.
4.
Con riferimento alle pubblicazioni in materia giuridica
di cui alla lettera b) dell’art. 4 del Regolamento del
Consiglio Nazionale forense verranno attribuiti:- n. 2
crediti formativi per ogni pubblicazione in materia
giuridica su riviste specializzate a diffusione o di
rilevanza nazionale, anche on line;- n. 8 crediti
formativi per ogni libro, saggio, monografia o trattato
pubblicato. Restano fermi i limiti massimi di cui
all’art 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio
Nazionale Forense.
Fermo restando il limite massimo di n. 24 crediti per la
partecipazione ad ogni evento formativo, la
partecipazione agli eventi indicati al punto 2 dell’art.
3 del Regolamento Nazionale attribuisce n. 2 crediti
formativi per ogni ora di partecipazione qualora detti
eventi vengano svolti on line.
5.
Integra, altresì, assolvimento degli obblighi di
formazione continua la partecipazione degli avvocati
iscritti all’Elenco Speciale ad eventi formativi
promossi dagli stessi enti di appartenenza o dalle loro
Avvocature, purché accreditati. Il 10% del totale dei
posti disponibili per tali eventi dovrà ad ogni modo
essere riservato ad Avvocati del libero foro.
6.
Nel caso di elaborazione di relazioni o di svolgimento
di lezioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a)
del Regolamento del Consiglio nazionale Forense,
verranno attribuiti n. 2 crediti per ogni ora di
svolgimento di attività formativa espletata. Lo
svolgimento di tale attività non è soggetto ai limite di
12 punti previsto dall’art. 4, comma 2 del Regolamento
del Consiglio Nazionale Forense.
7.
Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento
professionale nonché in materia di previdenza forense
possono essere promossi e organizzati esclusivamente dal
Consiglio dell’Ordine nonché da organismi consiliari o
cui il Consiglio dell’Ordine aderisce con il proprio
patrocinio:
a)
solo qualora l’evento sia organizzato in collaborazione
con lo stesso;
b)
non è consentito lo svolgimento di eventi nelle suddette
materie nell’ambito dell’attività di studio ex art.4
co.2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense ed
ex art.2 co.3 del presente Regolamento e, comunque,
presso gli studi legali.
8.
Gli eventi organizzati dalle Associazioni e dai soggetti
terzi devono garantire pari possibilità di ammissione
alla frequenza dell’evento a tutti gli iscritti.
L’appartenenza o l’iscrizione all’Associazione o
all’ente non può costituire condizione di priorità
all’ammissione alla frequenza dell’evento stesso.
L’80% del totale dei posti disponibili per ogni evento
deve, comunque, essere riservato agli iscritti
all’Ordine degli Avvocati di Roma.
9.
La domanda dì accreditamento proposta dagli enti deve
contenere le seguenti indicazioni:
a.
argomento trattato;
b.
durata effettiva dell’evento;
c.
numero di posti disponibili (di regola non inferiore a
50 ovvero non inferiore a 10 qualora l’argomento, ad
esclusivo giudizio del Consiglio, abbia carattere
particolarmente specialistico. Il Consiglio dell’Ordine
può stabilire deroghe al numero minimo di partecipanti);
d.
luogo di svolgimento;
e.
modalità di rilevazione delle presenze;
f.
obiettivi del corso con particolare riferimento alla
formazione dell’Avvocato;
ed
i seguenti requisiti:
a)
idoneo livello culturale e capacità formativa
dell’evento proposto;
b)
modalità di svolgimento tali da consentire,
eventualmente, la vigilanza da parte del Consiglio
dell’ordine;
c)
comprovata esperienza dell’ente nella formazione
forense.
Qualora gli eventi formativi abbiano fra i relatori
soggetti non iscritti ad Albi professionali, alla
domanda di accreditamento dovrà essere allegato un
sintetico curriculum dei relatori medesimi.
10.
Il Consiglio, o una Commissione da esso delegata,
verifica la sussistenza dei requisiti, rinviando la
richiesta al proponente qualora essa sia difforme
rispetto a quanto richiesto.
11.
Il
Consiglio delibera sulle proposte pervenute e redige un
programma -suscettibile di variazione e/o aggiornamento-
che trasmette al Consiglio Nazionale Forense.
12.
Il Consiglio, per evitare qualsiasi onere economico nei
confronti degli iscritti, si impegna a promuovere eventi
formativi gratuiti in numero tale da permettere la
formazione gratuita per tutti gli iscritti.
ART. 3
1.
Le
iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate
presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ovvero
presso l’ente organizzatore dell’evento stesso, a
partire dalla data di pubblicizzazione dell’evento e
fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo
criterio cronologico e con modalità di volta in volta
stabilite e rese note. La sopravvenuta impossibilità a
partecipare all’evento formativo per cui è stata
effettuata la prenotazione obbliga l’iscritto a dare
disdetta entro due giorni prima dell’inizio dell’evento
-salvi i casi di forza maggiore da documentare- onde
consentire la partecipazione da parte di altri.
2.
Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati
dal Consiglio dell’Ordine, sarà effettuato all’inizio e
alla fine di ogni evento attraverso rilevazione manuale
o elettronica. Sarà onere degli enti organizzatori degli
eventi formativi, al momento della domanda di accredito,
rendere note le modalità di controllo delle presenze
degli iscritti ai fini del rilascio dell’attestato di
partecipazione.
3.
Al
termine di ogni evento formativo gli enti organizzatori
rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza
recante il numero di crediti attribuito.
Per gli eventi organizzati direttamente dal Consiglio
l’attribuzione dei crediti può altresì avvenire in
automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto
senza rilascio di attestato di frequenza.
4.
Un’apposita Commissione istituita dal Consiglio
dell’Ordine, procederà al controllo delle
autocertificazioni triennali di cui al successivo punto
7 presentate dagli iscritti con potere di svolgere
attività di controllo anche a campione e di richiedere
documentazione integrativa all’iscritto.
5.
E’ facoltà dell’interessato chiedere al Consiglio
dell’Ordine il riconoscimento di crediti pregressi di
cui all’art. 2 del Regolamento Nazionale, ancorché non
espressamente autorizzati dal Consiglio Nazionale
Forense e/o dal Consiglio dell’Ordine.
Eventuali crediti maturati oltre al numero indicato
all’art. 2 del Regolamento Nazionale potranno, in ogni
caso, essere utilizzati nel triennio successivo.
6.
Per gli eventi formativi a cui siano stati riconosciuti
n. 24 crediti, in caso di partecipazione parziale, il
Consiglio dell’Ordine procederà all’attribuzione di
crediti in misura proporzionale all’effettiva frequenza
del corso.
7.
Al
termine di ogni triennio dovrà essere presentata al
Consiglio dell’Ordine un’autocertificazione relativa ai
crediti conseguiti.
ART. 4
1.
Sono esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che
versino in una delle situazioni di cui all’art. 5 del
Regolamento Nazionale. Sono esonerati totalmente anche i
Colleghi con 30 anni di professione e coloro che abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno d’età e che abbiano
venti anni di iscrizione (è equiparato allo svolgimento
dell’attività professionale lo svolgimento delle
funzioni giudiziarie).
Delibera, altresì, l'esenzione automatica dalla
formazione professionale continua per i Colleghi con 30
anni di professione e per i Colleghi
ultrasessantacinquenni e che abbiano 20 anni di
iscrizione” (è equiparato allo svolgimento dell’attività
professionale lo svolgimento delle funzioni
giudiziarie).
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma
1, del Regolamento Nazionale Forense, i docenti
universitari a contratto per tutta la durata di
espletamento dell’incarico, fermo rimanendo l’obbligo di
aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento
professionale.
2.
In caso di gravidanza l’esonero compete dall’inizio del
terzo mese precedente la data prevista per il termine
della gravidanza fino al 31 dicembre dell’anno
successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori
per comprovate ragioni di salute.
L’esonero di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento
Nazionale Forense, per adempimento da parte dell’uomo e
della donna di doveri collegati alla paternità e alla
maternità in presenza di figli minori, può essere
richiesto da uno solo dei genitori.
L’obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà
per gli iscritti i cui coniugi o figli versino in stato
di invalidità totale, asseverata dagli organi sanitari a
ciò preposti.
3.
Sono, altresì, esonerati dall’obbligo formativo, i
componenti il Consiglio dell’Ordine, a condizione che
durante l’anno organizzino e partecipino ad eventi
formativi, i Conciliatori nominati dal Consiglio
dell’Ordine che svolgono attività per la Camera di
Conciliazione di Roma, per tutto il periodo di durata
dell’incarico, i delegati alla Cassa Forense, i
componenti del Consiglio Nazionale Forense, nonché i
componenti di Commissioni consiliari, qualora le stesse
abbiano promosso attività formative.
4.
Sono, inoltre, esonerati, fermi restando gli obblighi
formativi in materia di deontologia e ordinamento
professionale, coloro che prestano le funzioni di
Magistrato Onorario e di Vice-Procuratore Onorario,
nonché i membri delle Commissioni Tributarie.
5.
A
prescindere dalla data di iscrizione all’Albo, sono,
altresì, esonerati dagli obblighi formativi, ad
eccezione di quelli in materia di ordinamento forense,
previdenza e deontologia, coloro i quali abbiano
superato l’esame di stato limitatamente ai tre anni
successivi dal conseguimento del titolo di Avvocato,
nonché i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca,
gli assistenti ordinari, i ricercatori e i cultori della
materia che abbiano svolto attività didattiche,
nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le sedi
universitarie.
6.
La programmazione di un numero di eventi formativi che
non consenta la formazione gratuita a tutti gli iscritti
costituisce motivo di improcedibilità dell’azione
disciplinare nei confronti dell’iscritto che, pur
avendone fatto richiesta periodicamente e per almeno 8
volte nel corso di ciascun anno, non abbia potuto
partecipare gratuitamente ai corsi di formazione
organizzati direttamente dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma.
ART. 5
Il
mancato rispetto dell’obbligo formativo permanente al di
fuori dei casi di esonero esplicitamente previsti
comporta l’obbligo dell’avvio dell’azione disciplinare
nei confronti dell’iscritto inadempiente.
ART. 6
Il
presente Regolamento potrà essere modificato da
successive delibere del Consiglio dell’Ordine.
Il
Consiglio approva le modifiche. Manda al Dipartimento
Centro Studi di aggiornare il testo del Regolamento,
siccome oggi integrato, anche nella versione pubblicata
sul sito istituzionale, nell’Area “Regolamenti
consiliari”.
Il
Presidente desidera ringraziare, innanzi a tutto il
Consiglio, il Consigliere Rossi che ha curato da sola la
stesura, oggi approvata, del nuovo Regolamento, dando
prova, per l’ennesima volta, della straordinaria
capacità organizzativa e tecnica con cui gestisce la
formazione professionale su delega del Consiglio.
****
A
questo punto il Consigliere Arditi di Castelvetere,
esauriti i punti all’ordine del giorno, chiede di poter
leggere un proprio scritto e che lo stesso venga
integralmente riportato a verbale.
“Mi rivolgo ai Consiglieri Vaglio e Di Tosto, autori
della e-mail di poche ore fa.
Mi
compiaccio, anzitutto, dell’invidiabile disponibilità di
tempo e fantasia dimostrata in questi anni –ma,
soprattutto, nell’ultimo- nel riuscire a mistificare la
verità: la sensazione che ho, tuttavia, è quella di
amarezza.
Conosco bene lo stile e gli intenti di Voi due: dopo tre
anni di frequentazione ho deciso di allontanarmi non
condividendo più i Vostri scopi e, prima ancora, i
metodi con i quali essi si vorrebbero realizzare.
La
mia decisione, quindi, non è stata “per caso”, ma
determinata da precisi avvenimenti tra i quali voglio
ricordare solo l’ultimo.
Era la sera del 16 febbraio 2010, all’indomani dalle
elezioni per il biennio in corso.
Il
risultato era chiaro e inequivocabile: lista Conte: 8
Consiglieri; lista Agire e Informare: 5 Consiglieri;
altri 2 Consiglieri di altrettanti schieramenti.
Dopo sotterranei accordi, dei quali gli artefici si sono
ben guardati dall’informarmi, in quella sera del 16
febbraio 2010 vengo “convocata” per sentirmi formulare
una proposta che, da subito, ho considerato scandalosa,
perchè era contraria al mio senso di rispetto verso le
persone, contraria alla mia educazione, contraria ai
valori che mi sono stati impartiti, e che -nella
fattispecie- voglio riassumere in una parola: la
sincerità.
Mi
si disse che, appartenendo io a un gruppo, avrei dovuto
votare –per l’elezione delle tre cariche istituzionali-
persone che per me non rappresentavano affatto
l’Istituzione: avrei dovuto, cioè, dare il mio consenso
a chi -personalmente- non lo meritava, dovendo mettere
da parte le mie valutazioni e non potendo considerare il
mio libero convincimento nella preferenza.
Soprattutto, al fine di creare la necessaria somma per
raggiungere quel risultato già di per sè -da me
considerato- sleale, avrei dovuto –senza repliche-
allearmi con coloro i quali mai mi sarei alleata, ovvero
con i quali avevo già rotto alleanze per forti
incompatibilità nella relazione umana, che io –tra
l’altro- considero il primo e unico elemento per
un’esistenza libera e serena.
Avrei dovuto, cioè, tradire me stessa per avere come
risultato il successo esclusivo di taluni, in
pregiudizio di Antonio Conte, persona alla quale mi lega
–da sempre- un affetto sincero, frutto di un’amicizia
che proviene da molto prima dell’avvento di Mauro
Vaglio, perchè tramandata da padre in figlio.
Avrei dovuto, ancora, tradire la memoria di mio padre,
il quale mi ha insegnato a non accettare compromessi che
potessero essere privi di valore morale.
Avrei dovuto, infine, vergognarmi di me stessa, così
come allora mi vergognavo solo per avere ricevuta quella
proposta.
Eppure avete insistito, addirittura alludendo a presunte
denunzie penali mosse a mio carico da chi –con il mio
voto- avrebbe ottenuto una di quelle tre cariche in
ballo: assicurandomi, in tal senso, che se avessi
accettato quell’alleanza (sporca), quella denunzia
sarebbe stata ritirata.
Ho
risposto che avrei preferito affrontare, piuttosto che
scappare: perchè io sono vera e non mi spavento.
Ho
risposto che Antonio Conte aveva vinto, e meritava di
fare il Presidente.
Ho
risposto che “Agire e Informare” aveva perso, perchè era
la verità.
Verità che -con quelli che io ho reputato artifizi e
raggiri- si voleva, appunto, modificare.
Lo
stile non è cambiato.
Mi
ritrovo, dopo più di un anno, a dover constatare gli
stessi problemi.
Bugie, solo bugie, mascherate da proclami che altro non
sono che “spot elettorali” riversati a migliaia di
professionisti che non hanno il tempo, nè la voglia, di
assistere a beghe artatamente elaborate.
“Spot” che vorrebbero far sì che coloro i quali un anno
fa non sono riusciti ad arrivare al vertice del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in tal
modo vi potrebbero.
“Spot” tristi, perchè elaborati per un intento
individualistico, non certo per “il bene
dell’Avvocatura”: e io conosco i Vostri metodi di
accaparramento di consenso.
La
faccio io una domanda a Mauro Vaglio: che ne è stato
della battaglia per i crediti formativi gratuiti?
Mi
risulta che vi sono almeno due Associazioni Forensi
delle quali è socio fondatore e/o promotore proprio il
Consigliere Vaglio: l’Associazione degli Avvocati
Romani, e il Centro Studi per il Diritto di Famiglia.
Annoto: 5 maggio
2011, Sala Convegni Chiesa Valdese, “gli appalti
pubblici”, Euro 120,00 per la partecipazione; Seminari
di approfondimento tecnico-giuridico sulla legge n.
183/2010, 29/4 – 27/4/2011, Teatro Manzoni in Roma, Euro
144,00 per la partecipazione.
Corsi a pagamento,
promossi da queste Associazioni di cui è parte
integrante colui che deve la sua prima elezione proprio
a quella battaglia contro il mercimonio della formazione
obbligatoria.
E’ per questo che,
riferendomi al contenuto di una e-mail trasmessa a
migliaia di Colleghi (e nella quale vengono espresse
dichiarazioni mendaci, diffamatorie, e nella quale viene
data l’ennesima disinformazione), esprimo la mia
indignazione per il tenore e il contenuto di quella
missiva, i cui autori agiscono –ancora una volta- senza
rispetto nè per la persona, nè per le altrui
intelligenze, nè per la verità.
E’ per questo che,
ancora più indignata, dichiaro di non accettare lezioni
da coloro che –nei miei confronti- si sono macchiati di
ipocrisia e infedeltà: coloro che a me hanno proposto di
partecipare a un “ribaltone” al solo scopo di essere
portati al vertice di un’Istituzione che deve lavorare
per unire e non per creare divisioni; che deve andare
avanti per dare certezza, e non per costruire nuove
incertezze; che deve ottenere risultati, e non formulare
mere dichiarazioni di valore.
All’apice di questa
Istituzione, un anno fa, ho ritenuto che Mauro Vaglio e
Pietro Di Tosto –persone che con me si erano comportate
come si sono comportate- non fossero adeguate.
Oggi -vedendo quanto
accade e notando che gli stessi sfruttano le paure della
gente, che fanno parte di Associazioni che commerciano
la formazione obbligatoria, che diffamano la mia
persona, e gioiscono delle altrui avversità- sono sempre
più convinta di aver fatto la scelta giusta: quella
dell’onestà.”
Il
Consigliere Arditi di Castelvetere, a chiusura di ciò,
ribadisce tutta la propria indignazione per la e-mail
richiamata a firma dei Consiglieri Di Tosto e Vaglio.
Il
Consigliere Tesoriere dichiara di aver letto la e-mail
cui ha fatto riferimento ora il Consigliere Arditi di
Castelvetere, la quale è piena di falsità e maldicenze.
C’è un passaggio in quella e-mail che è irrispettoso per
chi l’ha scritta, perchè chi lo ha fatto mente sapendo
di mentire. Si tratta dell’inciso sull’approvazione del
bilancio del Consiglio, approvato il 16 aprile scorso. I
Consiglieri Vaglio e Di Tosto (quest’ultimo
verosimilmente non ha neppure mai letto la e-mail che
reca in calce la sua firma), non erano presenti
all’Assemblea di approvazione, ma c’erano i loro amici,
i Consiglieri Cassiani e Cerè. Non si è trattato di
un’Assemblea segreta, ma pubblica, e la diserzione del
gruppo del Consigliere Vaglio è dipesa dal fatto che
essi sapevano di non avere i numeri per contrastare
l’approvazione che è avvenuta in modo plebiscitario e
non “con pochi intimi”.
Il
Consigliere Tesoriere insiste con il Presidente perchè
si prendano provvedimenti che blocchino, o tentino di
bloccare, o tentino di scoraggiare, questa scorretta
condotta di fare silenzio all’interno delle sedute
consiliari e poi molestare i colleghi con delle e-mail
contro il Consiglio, redatte e firmate da alcuni
Consiglieri. Tra questi Consiglieri, oltre ai
Consiglieri Vaglio e Di Tosto, sappiamo che c’è il
Consigliere Cerè, sulla quale non vuole esprimere
parola, e l’ex Presidente Cassiani che fino a ieri era
oggetto di critiche, anche pesanti, da parte degli
stessi suddetti Consiglieri Vaglio e Di Tosto.
Il
Presidente ritiene di dover intervenire per bloccare la
discussione perchè intende mantenere un profilo alto dei
lavori consiliari sino alla fine del mandato, visto che
i Colleghi pretendono dal Consiglio lavoro e fatica, non
maldicenze e chiacchiere stucchevoli.
Risponde al Consigliere Tesoriere che non darà impulso,
nè corso ad alcuna polemica che intende, viceversa,
stroncare sul nascere.
Il
Presidente comunica di non aver letto questa e-mail e di
averne avuto conoscenza da una comunicazione del
Consigliere Arditi di Castelvetere e da varie
segnalazioni giunte da molte colleghi incontrati in
Tribunale o dai quali è stato raggiunto telefonicamente.
Come detto al Consigliere Tesoriere poc’anzi, il
Presidente ribadisce di aver detto a tutti di non voler
più scendere al livello di sterili polemiche.
In
questi 14 mesi il Consiglio ha lavorato come mai
avvenuto nell’ultimo decennio. Questo Consiglio si è
guadagnato sul campo l’autorevolezza perduta negli anni
passati e questo è confermato a tutti noi, ogni giorno,
da tantissimi colleghi che lo riconoscono a ognuno dei
Consiglieri dell’Ordine in carica. Non è il caso,
quindi, di perdere tempo dinanzi alla menzogna, alla
e-mail del Consigliere Vaglio, il quale ha evidentemente
bisogno di scrivere le sue idee in quanto, durante le
riunioni del Consiglio, non riesce a spiegare a voce ciò
che intende dire. Non ci si deve preoccupare per le
e-mail del Consigliere Vaglio (che leggono sempre meno
persone e che, come molti di quei colleghi hanno
riferito al Presidente, più o meno sarcasticamente, sono
zeppe di errori grammaticali e refusi) ma lavorare per
le celebrazioni di un grande evento che è quello del
Centenario, per l’evasione delle pratiche di disciplina,
per l’emissione dei pareri di congruità, delle
iscrizioni nell’Albo e nel Registro, della formazione di
alto livello, della mediazione, al cento per cento,
gestita dagli avvocati, dalla riconosciuta centralità
autorevole dell’Ordine di Roma, anche rispetto al
Consiglio Nazionale Forense e all’Organismo Unitario
dell’Avvocatura Italiana.
Quanto al Consigliere Cassiani, che oggi si accompagna
ai Consiglieri Di Tosto e Vaglio che –come accennato
poc’anzi dal Consigliere Tesoriere- quando presiedeva il
Consiglio era da costoro ferocemente contestato,
evidentemente non si rende conto di come parlano di lui
i colleghi –basti ricordare le critiche che si
sollevarono dopo il ricorso post-elezioni al T.A.R.- e,
comunque, alle prossime elezioni verrà giudicato per la
sua attività consiliare e per la sua coerenza politica.
Infine, se il Consigliere Vaglio pensa di essere
adeguato nel ruolo del Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, di essere più
rappresentativo di quello attuale, lo si vedrà alle
prossime elezioni. Il resto sono chiacchiere. Il
consenso lo si ottiene dai colleghi solo con la stima,
il lavoro e la rappresentatività dei loro referenti. Non
si ottiene certamente nè con i ricorsi nè con le e-mail.
Il
Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e i
Consiglieri Arditi di Castelvetere, Cipollone, Condello,
Fasciotti, Graziani, Nesta, Rossi si associano a quanto
dedotto dal Presidente, accogliendo l’invito a chiudere
la polemiche e procedere oltre.
I
Consiglieri Di Tosto e Vaglio prendono la parola e
ringraziano il Consigliere Arditi di Castelvetere per
avere finalmente rappresentato pubblicamente, anche se
con svariate imprecisioni, di avere prima accettato i
voti da parte della propria lista per poi passare
immediatamente nell’altra formazione, partecipando
all’elezione come Presidente di Antonio Conte. A
quest’ultimo rispondono che preferiscono consegnare le
proprie dichiarazioni per iscritto in modo da evitare
che, nella fretta della redazione del verbale da parte
del Segretario, esse possano essere fraintese.
Per il resto ritengono che i fatti sono chiari e i
Colleghi sono in grado di valutarli in modo
assolutamente obiettivo.
Il
Presidente fa presente che anche questa comunicazione
dimostra la gratuità delle offese rivolte al Consigliere
Segretario, insinuando che costui possa verbalizzare a
suo piacimento e, quindi, invita i Consiglieri Vaglio e
Di Tosto a non mettere in dubbio la correttezza della
verbalizzazione del Consigliere Segretario stesso.
Il
Consigliere Vaglio fa presente che quell’inciso nella
sua dichiarazione, fatta insieme al Consigliere Di
Tosto, è legato al fatto che non si sa cosa abbia
verbalizzato il Consigliere Segretario della lunga
prolusione del Presidente.
Il
Consigliere Segretario, a questo punto, legge al
microfono, parola per parola, dalla dichiarazione del
Presidente in poi, ciò che ha verbalizzato, onde evitare
di alimentare sospetti che non hanno motivo di
sussistere: al termine della lettura tutti i
Consiglieri, ivi compresi i Consiglieri Di Tosto e
Vaglio, su esplicita domanda dello stesso Consigliere
Segretario, dichiarano che la verbalizzazione è
perfetta.
Il
Consigliere Segretario aggiunge quindi che, nonostante
la rapidità con le quali gli interventi si susseguono in
Aula, egli ben riesce a verbalizzare tutto –senza che la
fretta dedotta poc’anzi, come possibile ostacolo a una
verbalizzazione fedele, possa far rischiare di omettere
nulla- come hanno potuto constatare or ora i Consiglieri
Vaglio e Di Tosto, nessuno dei quali sarebbe capace di
fare altrettanto.
Il
Consigliere Di Tosto dichiara di non invidiare affatto
il Consigliere Segretario nelle operazioni di
verbalizzazione.
Il
Presidente dichiara chiusa la discussione e dispone
procedersi oltre.
Il
Presidente aggiunge e conclude che non consentirà più,
d’ora in poi, stucchevoli campagne elettorali in Aula,
mantenendo i lavori consiliari esclusivamente vertenti
sui punti all’ordine del giorno. Invita tutti i
Consiglieri, al di là delle e-mail/comunicazioni che
qualcuno intenderà inviare ai Colleghi e delle quali si
assumeranno la totale responsabilità politica, civile,
penale ed etica, ad astenersi da discussioni, dibattiti
e provocazioni di qualsiasi genere, ribadendo che gli
stessi debbono esclusivamente attenersi ai compiti
istituzionali previsti in ogni adunanza. Se ciò non
avverrà il Presidente comunica sin d’ora, al primo
accenno di diatriba, l’immediata sospensione dei lavori
con pubblicazione sul sito delle generalità del
Consigliere che, col suo comportamento, abbia
intralciato il lavoro dell’Istituzione.
Tutti i Consiglieri si dichiarano d’accordo con le
ultime parole del Presidente.
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