Avv. Paolo Nesta


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STRALCIO DEL VERBALE ADUNANZA DEL 28 APRILE 2011

 

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Il Consiglio delibera di ripristinare la prassi di rendere pubblici i dati relativi alle presenze dei Consiglieri alle adunanze, stante il recente comportamento di taluno che decide di prendervi parte solo se relatore di procedimenti disciplinari.

 

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Viene ammesso in Aula il Dott. Alberto Fabbrini, rappresentante della Società Lextel, convocato sia per conoscere lo stato di attuazione del progetto di collegamento con l’Anagrafe Comunale della popolazione, sia per illustrare il preventivo di spesa per il programma di gestione dei crediti formativi.

Dopo una breve premessa del Presidente, il Consigliere Segretario e i Consiglieri Condello, Graziani e Rossi illustrano i temi sui quali il Dott. Fabbrini è chiamato a fornire i chiarimenti della Società partner informatico dell’Ordine.

 

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Il Dott. Fabbrini fa presente che i lavori con la Società Unisys per il collegamento alla banca dati Anagrafica sono stati conclusi e collaudati ieri, nel senso che l’impianto informatico comunale e quello dell’Ordine colloquiano perfettamente. Entro una settimana, conclusi i test che si faranno alla presenza dei rappresentanti dell’Ordine, si potrà mettere in linea il prodotto.

Sul problema relativo al preventivo del costo per il software sui crediti formativi, egli informa che quell’importo era già ridotto rispetto ad uno formulato prima; si impegna, però, a rivederlo ancora, per soddisfare le richieste dell’Ordine. Infine, sottolinea che, ogni qualvolta si sono richieste modifiche al sito internet, queste sono state apportate immediatamente dalla Società, anche prima di ottenere il compenso. E’ ovvio che se per le modifiche la Società Lextel è chiamata a mettere in campo dei veri e propri sistemisti, e non semplici operatori, i costi più elevati non possono non essere considerati.

Interviene il Presidente il quale, pur ribadendo la massima stima e apprezzamento per la Società Lextel e per l’ottimo lavoro che la stessa svolge per il Consiglio, invita il Dott. Fabbrini a venire incontro il più possibile alle esigenze dell’Ordine anche contemperando quanto dallo stesso affermato con una conseguente ulteriore riduzione di spesa in favore dell’Istituzione.

Il Presidente prega il Dott. Fabbrini di riferire al Consigliere Graziani le determinazioni della Società Lextel all’esito dell’odierno incontro e lo ringrazia.

Alle ore 15.35 il Consiglio ringrazia il Dott. Alberto Fabbrini e lo congeda.

 

 

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Il Presidente riferisce sul convegno tenutosi lo scorso 20 aprile sul tema “Diritto e Spettacolo” al quale hanno partecipato insigni professori e noti personaggi dello spettacolo.

Comunica che l’Aula era gremita e l’uditorio molto attento agli argomenti trattati e, comunque, ribadisce –come già fatto nella precedente comunicazione del Consigliere Arditi di Castelvetere- che è stato uno degli eventi di maggior visibilità e immagine positiva per il Consiglio, come anche quello organizzato dal Consigliere Fasciotti, dove è intervenuta la nota scrittrice Dacia Maraini, denominato “Passi affrettati”.

Il Consiglio prende atto e ringrazia nuovamente i Consiglieri Arditi di Castelvetere e Fasciotti per i due convegni di grande successo.

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Il Presidente riferisce sull’invito rivoltogli dal Presidente e dai Commissari della CONSOB, per partecipare alla presentazione della relazione per l’anno 2010, che avrà luogo il prossimo 9 maggio, alle ore 10.30, a Milano presso la sede della Borsa Italiana, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il Consiglio prende atto.

 

- Il Presidente riferisce sull’invito del Dott. Franco Ionta, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, a partecipare alla celebrazione del 194° anniversario di fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria che avrà luogo il prossimo 13 maggio, alle ore 11.00, presso l’Arco di Costantino, alla presenza del Presidente della Repubblica.

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Cipollone.

 

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Il Consigliere Condello evidenzia al Consiglio che da alcune e-mail pubblicitarie informative ricevute in questi giorni, emergerebbe che alcuni Organismi di Mediazione e alcuni Enti di Formazione hanno la sede presso studi legali e utilizzano anche la stessa struttura e gli stessi numeri telefonici dello studio.

Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione n. 137 del 27 ottobre 2008, ha evidenziato che “viola l’art. 19 del Codice Deontologico Forense l’avvocato presso il cui studio sia ubicata un’associazione di categoria quando, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, pone in essere un potenziale accaparramento di clientela, che potrebbe trovare origine e causa proprio nel riferirsi a un professionista operante nella duplice veste di avvocato del libero Foro e di rappresentante dell’Associazione, di talché la commissione dei ruoli potrebbe essere strumentalmente utilizzata per acquisire pratiche legali”.

Poichè detto principio potrebbe essere applicato anche all’ipotesi in premessa, il Consigliere Condello chiede al Consiglio di formulare al Consiglio Nazionale Forense i seguenti quesiti:

“a) è possibile stabilire presso uno studio legale la sede di un Organismo di Mediazione e/o di un Ente di Formazione (D.M. 180/2010)?”;

“b) è possibile svolgere in uno studio legale i procedimenti di mediazione di un Organismo e/o i corsi di formazione di un Ente (D.M. 180/2010) ed essere socio o associato dell’Ente accreditato?”.

Il Consiglio prende atto e delibera di porre i quesiti alla Commissione preposta del Consiglio Nazionale Forense.

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Il Consigliere Fasciotti comunica che in data odierna ha partecipato, unitamente agli Avv.ti Claudio Berliri e Gianni Di Matteo, alla riunione presso l’Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli Studi di Settore della Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, in Via dei Capranesi n. 60.

I rappresentanti del Consiglio hanno introdotto argomenti seri e concreti sul piano giuridico sostanziale a tutela della categoria e a beneficio dei più giovani. Della riunione predisporranno un’approfondita relazione.

Il Consiglio prende atto e approva.

 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che presenterà, unitamente al Consigliere Arditi di Castelvetere, a breve, un’ipotesi di convenzione tra il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in riferimento all’apertura di una sportello di consulenza presso l’Ufficio del Giudice Tutelare.

Il Consiglio prende atto e approva.

 

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Il Consigliere Rossi propone al Consiglio di apportare al regolamento attuativo per la formazione permanente obbligatoria le modifiche che seguono:

- all’art. 2 punto 9 (indicazioni) – dopo la lettera e. aggiungere:

“f. obiettivi del corso con particolare riferimento alla formazione dell’Avvocato;”

- all’art. 2 punto 9 (requisiti) – dopo la lettera c) alla fine dell’articolo – aggiungere:

“Qualora gli eventi formativi abbiano fra i relatori soggetti non iscritti ad Albi professionali, alla domanda di accreditamento dovrà essere allegato un sintetico curriculum dei relatori medesimi.”

- all’art. 4 – aggiungere terzo comma:

“Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 1, del Regolamento Nazionale Forense, i docenti universitari a contratto per tutta la durata di espletamento dell’incarico, fermo rimanendo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale.”

- all’art. 4, dopo il primo comma – aggiungere:

“L’esonero di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento Nazionale Forense, per adempimento da parte dell’uomo e della donna di doveri collegati alla paternità e alla maternità in presenza di figli minori, può essere richiesto da uno solo dei genitori.”

Pertanto il Regolamento risulta così formulato:

 

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA

 

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in recepimento del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007.

ART. 2

1. Il Consiglio realizza il programma avvalendosi di strutture e mezzi propri ovvero avvalendosi della collaborazione di altri enti che abbiano presentato richiesta di accreditamento di un evento (Associazioni Professionali, Istituti Universitari, Istituzioni pubbliche o private) . In tale ultimo caso spetta comunque al Consiglio dell’Ordine il controllo e l’eventuale collaborazione nella direzione dell’evento. In nessun caso il soggetto terzo può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la Formazione Professionale Continua poiché esso viene delegato per lo svolgimento di singoli eventi nei limiti e con l’osservanza delle condizioni stabilite dal Consiglio accreditante.

2. Il Consiglio, anche attraverso le Commissioni di studio, promuove l’organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, masters, convegni. Le Associazioni Professionali e gli altri enti o istituzioni propongono la realizzazione di analoghi eventi da sottoporre all’approvazione del Consiglio.

3. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento di corsi organizzati da due o più studi professionali in collaborazione tra loro. Tali corsi non sono soggetti al limite di 12 crediti formativi di cui all’art. 4 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

4. Con riferimento alle pubblicazioni in materia giuridica di cui alla lettera b) dell’art. 4 del Regolamento del Consiglio Nazionale forense verranno attribuiti:- n. 2 crediti formativi per ogni pubblicazione in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line;- n. 8 crediti formativi per ogni libro, saggio, monografia o trattato pubblicato. Restano fermi i limiti massimi di cui all’art 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

Fermo restando il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni evento formativo, la partecipazione agli eventi indicati al punto 2 dell’art. 3 del Regolamento Nazionale attribuisce n. 2 crediti formativi per ogni ora di partecipazione qualora detti eventi vengano svolti on line.

5. Integra, altresì, assolvimento degli obblighi di formazione continua la partecipazione degli avvocati iscritti all’Elenco Speciale ad eventi formativi promossi dagli stessi enti di appartenenza o dalle loro Avvocature, purché accreditati. Il 10% del totale dei posti disponibili per tali eventi dovrà ad ogni modo essere riservato ad Avvocati del libero foro.

6. Nel caso di elaborazione di relazioni o di svolgimento di lezioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento del Consiglio nazionale Forense, verranno attribuiti n. 2 crediti per ogni ora di svolgimento di attività formativa espletata. Lo svolgimento di tale attività non è soggetto ai limite di 12 punti previsto dall’art. 4, comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

7. Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale nonché in materia di previdenza forense possono essere promossi e organizzati esclusivamente dal Consiglio dell’Ordine nonché da organismi consiliari o cui il Consiglio dell’Ordine aderisce con il proprio patrocinio:

a) solo qualora l’evento sia organizzato in collaborazione con lo stesso;

b) non è consentito lo svolgimento di eventi nelle suddette materie nell’ambito dell’attività di studio ex art.4 co.2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense ed ex art.2 co.3 del presente Regolamento e, comunque, presso gli studi legali.

8. Gli eventi organizzati dalle Associazioni e dai soggetti terzi devono garantire pari possibilità di ammissione alla frequenza dell’evento a tutti gli iscritti. L’appartenenza o l’iscrizione all’Associazione o all’ente non può costituire condizione di priorità all’ammissione alla frequenza dell’evento stesso.

L’80% del totale dei posti disponibili per ogni evento deve, comunque, essere riservato agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma.

9. La domanda dì accreditamento proposta dagli enti deve contenere le seguenti indicazioni:

a. argomento trattato;

b. durata effettiva dell’evento;

c. numero di posti disponibili (di regola non inferiore a 50 ovvero non inferiore a 10 qualora l’argomento, ad esclusivo giudizio del Consiglio, abbia carattere particolarmente specialistico. Il Consiglio dell’Ordine può stabilire deroghe al numero minimo di partecipanti);

d. luogo di svolgimento;

e. modalità di rilevazione delle presenze;

f. obiettivi del corso con particolare riferimento alla formazione dell’Avvocato;

ed i seguenti requisiti:

a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell’evento proposto;

b) modalità di svolgimento tali da consentire, eventualmente, la vigilanza da parte del Consiglio dell’ordine;

c) comprovata esperienza dell’ente nella formazione forense.

Qualora gli eventi formativi abbiano fra i relatori soggetti non iscritti ad Albi professionali, alla domanda di accreditamento dovrà essere allegato un sintetico curriculum dei relatori medesimi.

10. Il Consiglio, o una Commissione da esso delegata, verifica la sussistenza dei requisiti, rinviando la richiesta al proponente qualora essa sia difforme rispetto a quanto richiesto.

11. Il Consiglio delibera sulle proposte pervenute e redige un programma -suscettibile di variazione e/o aggiornamento- che trasmette al Consiglio Nazionale Forense.

12. Il Consiglio, per evitare qualsiasi onere economico nei confronti degli iscritti, si impegna a promuovere eventi formativi gratuiti in numero tale da permettere la formazione gratuita per tutti gli iscritti.

ART. 3

1. Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ovvero presso l’ente organizzatore dell’evento stesso, a partire dalla data di pubblicizzazione dell’evento e fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo criterio cronologico e con modalità di volta in volta stabilite e rese note. La sopravvenuta impossibilità a partecipare all’evento formativo per cui è stata effettuata la prenotazione obbliga l’iscritto a dare disdetta entro due giorni prima dell’inizio dell’evento -salvi i casi di forza maggiore da documentare- onde consentire la partecipazione da parte di altri.

2. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal Consiglio dell’Ordine, sarà effettuato all’inizio e alla fine di ogni evento attraverso rilevazione manuale o elettronica. Sarà onere degli enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di accredito, rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione.

3. Al termine di ogni evento formativo gli enti organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero di crediti attribuito.

Per gli eventi organizzati direttamente dal Consiglio l’attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza.

4. Un’apposita Commissione istituita dal Consiglio dell’Ordine, procederà al controllo delle autocertificazioni triennali di cui al successivo punto 7 presentate dagli iscritti con potere di svolgere attività di controllo anche a campione e di richiedere documentazione integrativa all’iscritto.

5. E’ facoltà dell’interessato chiedere al Consiglio dell’Ordine il riconoscimento di crediti pregressi di cui all’art. 2 del Regolamento Nazionale, ancorché non espressamente autorizzati dal Consiglio Nazionale Forense e/o dal Consiglio dell’Ordine.

Eventuali crediti maturati oltre al numero indicato all’art. 2 del Regolamento Nazionale potranno, in ogni caso, essere utilizzati nel triennio successivo.

6. Per gli eventi formativi a cui siano stati riconosciuti n. 24 crediti, in caso di partecipazione parziale, il Consiglio dell’Ordine procederà all’attribuzione di crediti in misura proporzionale all’effettiva frequenza del corso.

7. Al termine di ogni triennio dovrà essere presentata al Consiglio dell’Ordine un’autocertificazione relativa ai crediti conseguiti.

ART. 4

1. Sono esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che versino in una delle situazioni di cui all’art. 5 del Regolamento Nazionale. Sono esonerati totalmente anche i Colleghi con 30 anni di professione e coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d’età e che abbiano venti anni di iscrizione (è equiparato allo svolgimento dell’attività professionale lo svolgimento delle funzioni giudiziarie).

Delibera, altresì, l'esenzione automatica dalla formazione professionale continua per i Colleghi con 30 anni di professione e per i Colleghi ultrasessantacinquenni e che abbiano 20 anni di iscrizione” (è equiparato allo svolgimento dell’attività professionale lo svolgimento delle funzioni giudiziarie).

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 1, del Regolamento Nazionale Forense, i docenti universitari a contratto per tutta la durata di espletamento dell’incarico, fermo rimanendo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale.

2. In caso di gravidanza l’esonero compete dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute.

L’esonero di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento Nazionale Forense, per adempimento da parte dell’uomo e della donna di doveri collegati alla paternità e alla maternità in presenza di figli minori, può essere richiesto da uno solo dei genitori.

L’obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà per gli iscritti i cui coniugi o figli versino in stato di invalidità totale, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti.

3. Sono, altresì, esonerati dall’obbligo formativo, i componenti il Consiglio dell’Ordine, a condizione che durante l’anno organizzino e partecipino ad eventi formativi, i Conciliatori nominati dal Consiglio dell’Ordine che svolgono attività per la Camera di Conciliazione di Roma, per tutto il periodo di durata dell’incarico, i delegati alla Cassa Forense, i componenti del Consiglio Nazionale Forense, nonché i componenti di Commissioni consiliari, qualora le stesse abbiano promosso attività formative.

4. Sono, inoltre, esonerati, fermi restando gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale,  coloro che prestano le funzioni di Magistrato Onorario e di Vice-Procuratore Onorario, nonché i membri delle Commissioni Tributarie.

5. A prescindere dalla data di iscrizione all’Albo, sono, altresì, esonerati dagli obblighi formativi, ad eccezione di quelli in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, coloro i  quali abbiano superato l’esame di stato limitatamente ai tre anni successivi dal conseguimento del titolo di Avvocato, nonché i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca, gli assistenti ordinari, i ricercatori e i cultori della materia che abbiano svolto attività didattiche, nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le sedi universitarie.

6. La programmazione di un numero di eventi formativi che non consenta la formazione gratuita a tutti gli iscritti costituisce motivo di improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti dell’iscritto che, pur avendone fatto richiesta periodicamente e per almeno 8 volte nel corso di ciascun anno, non abbia potuto partecipare gratuitamente ai corsi di formazione organizzati direttamente dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

ART. 5

Il mancato rispetto dell’obbligo formativo permanente al di fuori dei casi di esonero esplicitamente previsti comporta l’obbligo dell’avvio dell’azione disciplinare nei confronti dell’iscritto inadempiente.

ART. 6

Il presente Regolamento potrà essere modificato da successive delibere del Consiglio dell’Ordine.

Il Consiglio approva le modifiche. Manda al Dipartimento Centro Studi di aggiornare il testo del Regolamento, siccome oggi integrato, anche nella versione pubblicata sul sito istituzionale,  nell’Area “Regolamenti consiliari”.

Il Presidente desidera ringraziare, innanzi a tutto il Consiglio, il Consigliere Rossi che ha curato da sola la stesura, oggi approvata, del nuovo Regolamento, dando prova, per l’ennesima volta, della straordinaria capacità organizzativa e tecnica con cui gestisce la formazione professionale su delega del Consiglio.

 

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A questo punto il Consigliere Arditi di Castelvetere, esauriti i punti all’ordine del giorno, chiede di poter leggere un proprio scritto e che lo stesso venga integralmente riportato a verbale.

“Mi rivolgo ai Consiglieri Vaglio e Di Tosto, autori della e-mail di poche ore fa.

Mi compiaccio, anzitutto, dell’invidiabile disponibilità di tempo e fantasia dimostrata in questi anni –ma, soprattutto, nell’ultimo- nel riuscire a mistificare la verità: la sensazione che ho, tuttavia, è quella di amarezza.

Conosco bene lo stile e gli intenti di Voi due: dopo tre anni di frequentazione ho deciso di allontanarmi non condividendo più i Vostri scopi e, prima ancora, i metodi con i quali essi si vorrebbero realizzare.

La mia decisione, quindi, non è stata “per caso”, ma determinata da precisi avvenimenti tra i quali voglio ricordare solo l’ultimo.

Era la sera del 16 febbraio 2010, all’indomani dalle elezioni per il biennio in corso.

Il risultato era chiaro e inequivocabile: lista Conte: 8 Consiglieri; lista Agire e Informare: 5 Consiglieri; altri 2 Consiglieri di altrettanti schieramenti.

Dopo sotterranei accordi, dei quali gli artefici si sono ben guardati dall’informarmi, in quella sera del 16 febbraio 2010 vengo “convocata” per sentirmi formulare una proposta che, da subito, ho considerato scandalosa, perchè era contraria al mio senso di rispetto verso le persone, contraria alla mia educazione, contraria ai valori che mi sono stati impartiti, e che -nella fattispecie- voglio riassumere in una parola: la sincerità.

Mi si disse che, appartenendo io a un gruppo, avrei dovuto votare –per l’elezione delle tre cariche istituzionali- persone che per me non rappresentavano affatto l’Istituzione: avrei dovuto, cioè, dare il mio consenso a chi -personalmente- non lo meritava, dovendo mettere da parte le mie valutazioni e non potendo considerare il mio libero convincimento nella preferenza.

Soprattutto, al fine di creare la necessaria somma per raggiungere quel risultato già di per sè -da me considerato- sleale, avrei dovuto –senza repliche- allearmi con coloro i quali mai mi sarei alleata, ovvero con i quali avevo già rotto alleanze per forti incompatibilità nella relazione umana, che io –tra l’altro- considero il primo e unico elemento per un’esistenza libera e serena.

Avrei dovuto, cioè, tradire me stessa per avere come risultato il successo esclusivo di taluni, in pregiudizio di Antonio Conte, persona alla quale mi lega –da sempre- un affetto sincero, frutto di un’amicizia che proviene da molto prima dell’avvento di Mauro Vaglio, perchè tramandata da padre in figlio.

Avrei dovuto, ancora, tradire la memoria di mio padre, il quale mi ha insegnato a non accettare compromessi che potessero essere privi di valore morale.

Avrei dovuto, infine, vergognarmi di me stessa, così come allora mi vergognavo solo per avere ricevuta quella proposta.

Eppure avete insistito, addirittura alludendo a presunte denunzie penali mosse a mio carico da chi –con il mio voto- avrebbe ottenuto una di quelle tre cariche in ballo: assicurandomi, in tal senso, che se avessi accettato quell’alleanza (sporca), quella denunzia sarebbe stata ritirata.

Ho risposto che avrei preferito affrontare, piuttosto che scappare: perchè io sono vera e non mi spavento.

Ho risposto che Antonio Conte aveva vinto, e meritava di fare il Presidente.

Ho risposto che “Agire e Informare” aveva perso, perchè era la verità.

Verità che -con quelli che io ho reputato artifizi e raggiri- si voleva, appunto, modificare.

Lo stile non è cambiato.

Mi ritrovo, dopo più di un anno, a dover constatare gli stessi problemi.

Bugie, solo bugie, mascherate da proclami che altro non sono che “spot elettorali” riversati a migliaia di professionisti che non hanno il tempo, nè la voglia, di assistere a beghe artatamente elaborate.

“Spot” che vorrebbero far sì che coloro i quali un anno fa non sono riusciti ad arrivare al vertice del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in tal modo vi potrebbero.

“Spot” tristi, perchè elaborati per un intento individualistico, non certo per “il bene dell’Avvocatura”: e io conosco i Vostri metodi di accaparramento di consenso.

La faccio io una domanda a Mauro Vaglio: che ne è stato della battaglia per i crediti formativi gratuiti?

Mi risulta che vi sono almeno due Associazioni Forensi delle quali è socio fondatore e/o promotore proprio il Consigliere Vaglio: l’Associazione degli Avvocati Romani, e il Centro Studi per il Diritto di Famiglia.

Annoto: 5 maggio 2011, Sala Convegni Chiesa Valdese, “gli appalti pubblici”, Euro 120,00 per la partecipazione; Seminari di approfondimento tecnico-giuridico sulla legge n. 183/2010, 29/4 – 27/4/2011, Teatro Manzoni in Roma, Euro 144,00 per la partecipazione.

Corsi a pagamento, promossi da queste Associazioni di cui è parte integrante colui che deve la sua prima elezione proprio a quella battaglia contro il mercimonio della formazione obbligatoria.

E’ per questo che, riferendomi al contenuto di una e-mail trasmessa a migliaia di Colleghi (e nella quale vengono espresse dichiarazioni mendaci, diffamatorie, e nella quale viene data l’ennesima disinformazione), esprimo la mia indignazione per il tenore e il contenuto di quella missiva, i cui autori agiscono –ancora una volta- senza rispetto nè per la persona, nè per le altrui intelligenze, nè per la verità.

E’ per questo che, ancora più indignata, dichiaro di non accettare lezioni da coloro che –nei miei confronti- si sono macchiati di ipocrisia e infedeltà: coloro che a me hanno proposto di partecipare a un “ribaltone” al solo scopo di essere portati al vertice di un’Istituzione che deve lavorare per unire e non per creare divisioni; che deve andare avanti per dare certezza, e non per costruire nuove incertezze; che deve ottenere risultati, e non formulare mere dichiarazioni di valore.

All’apice di questa Istituzione, un anno fa, ho ritenuto che Mauro Vaglio e Pietro Di Tosto –persone che con me si erano comportate come si sono comportate- non fossero adeguate.

Oggi -vedendo quanto accade e notando che gli stessi sfruttano le paure della gente, che fanno parte di Associazioni che commerciano la formazione obbligatoria, che diffamano la mia persona, e gioiscono delle altrui avversità- sono sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta: quella dell’onestà.”

Il Consigliere Arditi di Castelvetere, a chiusura di ciò, ribadisce tutta la propria indignazione per la e-mail richiamata a firma dei Consiglieri Di Tosto e Vaglio.

Il Consigliere Tesoriere dichiara di aver letto la e-mail cui ha fatto riferimento ora il Consigliere Arditi di Castelvetere, la quale è piena di falsità e maldicenze. C’è un passaggio in quella e-mail che è irrispettoso per chi l’ha scritta, perchè chi lo ha fatto mente sapendo di mentire. Si tratta dell’inciso sull’approvazione del bilancio del Consiglio, approvato il 16 aprile scorso. I Consiglieri Vaglio e Di Tosto (quest’ultimo verosimilmente non ha neppure mai letto la e-mail che reca in calce la sua firma), non erano presenti all’Assemblea di approvazione, ma c’erano i loro amici, i Consiglieri Cassiani e Cerè. Non si è trattato di un’Assemblea segreta, ma pubblica, e la diserzione del gruppo del Consigliere Vaglio è dipesa dal fatto che essi sapevano di non avere i numeri per contrastare l’approvazione che è avvenuta in modo plebiscitario e non “con pochi intimi”.

Il Consigliere Tesoriere insiste con il Presidente perchè si prendano provvedimenti che blocchino, o tentino di bloccare, o tentino di scoraggiare, questa scorretta condotta di fare silenzio all’interno delle sedute consiliari e poi molestare i colleghi con delle e-mail contro il Consiglio, redatte e firmate da alcuni Consiglieri. Tra questi Consiglieri, oltre ai Consiglieri Vaglio e Di Tosto, sappiamo che c’è il Consigliere Cerè, sulla quale non vuole esprimere parola, e l’ex Presidente Cassiani che fino a ieri era oggetto di critiche, anche pesanti, da parte degli stessi suddetti Consiglieri Vaglio e Di Tosto.

Il Presidente ritiene di dover intervenire per bloccare la discussione perchè intende mantenere un profilo alto dei lavori consiliari sino alla fine del mandato, visto che i Colleghi pretendono dal Consiglio lavoro e fatica, non maldicenze e chiacchiere stucchevoli.

Risponde al Consigliere Tesoriere che non darà impulso, nè corso ad alcuna polemica che intende, viceversa, stroncare sul nascere.

Il Presidente comunica di non aver letto questa e-mail e di averne avuto conoscenza da una comunicazione del Consigliere Arditi di Castelvetere e da varie segnalazioni giunte da molte colleghi incontrati in Tribunale o dai quali è stato raggiunto telefonicamente. Come detto al Consigliere Tesoriere poc’anzi, il Presidente ribadisce di aver detto a tutti di non voler più scendere al livello di sterili polemiche.

In questi 14 mesi il Consiglio ha lavorato come mai avvenuto nell’ultimo decennio. Questo Consiglio si è guadagnato sul campo l’autorevolezza perduta negli anni passati e questo è confermato a tutti noi, ogni giorno, da tantissimi colleghi che lo riconoscono a ognuno dei Consiglieri dell’Ordine in carica. Non è il caso, quindi, di perdere tempo dinanzi alla menzogna, alla e-mail del Consigliere Vaglio, il quale ha evidentemente bisogno di scrivere le sue idee in quanto, durante le riunioni del Consiglio, non riesce a spiegare a voce ciò che intende dire. Non ci si deve preoccupare per le e-mail del Consigliere Vaglio (che leggono sempre meno persone e che, come molti di quei colleghi hanno riferito al Presidente, più o meno sarcasticamente, sono zeppe di errori grammaticali e refusi) ma lavorare per le celebrazioni di un grande evento che è quello del Centenario, per l’evasione delle pratiche di disciplina, per l’emissione dei pareri di congruità, delle iscrizioni nell’Albo e nel Registro, della formazione di alto livello, della mediazione, al cento per cento, gestita dagli avvocati, dalla riconosciuta centralità autorevole dell’Ordine di Roma, anche rispetto al Consiglio Nazionale Forense e all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana.

Quanto al Consigliere Cassiani, che oggi si accompagna ai Consiglieri Di Tosto e Vaglio che –come accennato poc’anzi dal Consigliere Tesoriere- quando presiedeva il Consiglio era da costoro ferocemente contestato, evidentemente non si rende conto di come parlano di lui i colleghi –basti ricordare le critiche che si sollevarono dopo il ricorso post-elezioni al T.A.R.- e, comunque, alle prossime elezioni verrà giudicato per la sua attività consiliare e per la sua coerenza politica.

Infine, se il Consigliere Vaglio pensa di essere adeguato nel ruolo del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, di essere più rappresentativo di quello attuale, lo si vedrà alle prossime elezioni. Il resto sono chiacchiere. Il consenso lo si ottiene dai colleghi solo con la stima, il lavoro e la rappresentatività dei loro referenti. Non si ottiene certamente nè con i ricorsi nè con le e-mail.

Il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri Arditi di Castelvetere, Cipollone, Condello, Fasciotti, Graziani, Nesta, Rossi si associano a quanto dedotto dal Presidente, accogliendo l’invito a chiudere la polemiche e procedere oltre.

I Consiglieri Di Tosto e Vaglio prendono la parola e ringraziano il Consigliere Arditi di Castelvetere per avere finalmente rappresentato pubblicamente, anche se con svariate imprecisioni, di avere prima accettato i voti da parte della propria lista per poi passare immediatamente nell’altra formazione, partecipando all’elezione come Presidente di Antonio Conte. A quest’ultimo rispondono che preferiscono consegnare le proprie dichiarazioni per iscritto in modo da evitare che, nella fretta della redazione del verbale da parte del Segretario, esse possano essere fraintese.

Per il resto ritengono che i fatti sono chiari e i Colleghi sono in grado di valutarli in modo assolutamente obiettivo.

Il Presidente fa presente che anche questa comunicazione dimostra la gratuità delle offese rivolte al Consigliere Segretario, insinuando che costui possa verbalizzare a suo piacimento e, quindi, invita i Consiglieri Vaglio e Di Tosto a non mettere in dubbio la correttezza della verbalizzazione del Consigliere Segretario stesso.

Il Consigliere Vaglio fa presente che quell’inciso nella sua dichiarazione, fatta insieme al Consigliere Di Tosto, è legato al fatto che non si sa cosa abbia verbalizzato il Consigliere Segretario della lunga prolusione del Presidente.

Il Consigliere Segretario, a questo punto, legge al microfono, parola per parola, dalla dichiarazione del Presidente in poi, ciò che ha verbalizzato, onde evitare di alimentare sospetti che non hanno motivo di sussistere: al termine della lettura tutti i Consiglieri, ivi compresi i Consiglieri Di Tosto e Vaglio, su esplicita domanda dello stesso Consigliere Segretario, dichiarano che la verbalizzazione è perfetta.

Il Consigliere Segretario aggiunge quindi che, nonostante la rapidità con le quali gli interventi si susseguono in Aula, egli ben riesce a verbalizzare tutto –senza che la fretta dedotta poc’anzi, come possibile ostacolo a una verbalizzazione fedele, possa far rischiare di omettere nulla- come hanno potuto constatare or ora i Consiglieri Vaglio e Di Tosto, nessuno dei quali sarebbe capace di fare altrettanto.

Il Consigliere Di Tosto dichiara di non invidiare affatto il Consigliere Segretario nelle operazioni di verbalizzazione.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e dispone procedersi oltre.

Il Presidente aggiunge e conclude che non consentirà più, d’ora in poi, stucchevoli campagne elettorali in Aula, mantenendo i lavori consiliari esclusivamente vertenti sui punti all’ordine del giorno. Invita tutti i Consiglieri, al di là delle e-mail/comunicazioni che qualcuno intenderà inviare ai Colleghi e delle quali si assumeranno la totale responsabilità politica, civile, penale ed etica, ad astenersi da discussioni, dibattiti e provocazioni di qualsiasi genere, ribadendo che gli stessi debbono esclusivamente attenersi ai compiti istituzionali previsti in ogni adunanza. Se ciò non avverrà il Presidente comunica sin d’ora, al primo accenno di diatriba, l’immediata sospensione dei lavori con pubblicazione sul sito delle generalità del Consigliere che, col suo comportamento, abbia intralciato il lavoro dell’Istituzione.

Tutti i Consiglieri si dichiarano d’accordo con le ultime parole del Presidente.

 

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