La PEC esonera l'avvocato dall'elezione di domicilio-Cassazione civile , SS.UU., sentenza 20.06.2012 n° 10143 – commento e testo a cura di di Massimo Caravetta .La Cass. Civ., SS.UU., con sentenza 20.06.2012, n. 10143 ha statuito che : L'obbligo di indicare l'indirizzo di pec, per effetto della legge di stabilità, a partire dal primo febbraio 2012, esonera il legale dall'elezione di domicilio quando si trova a dover patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato. Va altresì accantonata la possibilità alternativa di elezione fittizia dello stesso domicilio nella cancelleria dell'ufficio interessato. Basta l'indicazione dell'indirizzo pec che, oltretutto, rispetto alla notifica incancelleria è più veloce e offre più garanzie all'avvocato destinatario. L'obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) esonera l'avvocato dall'elezione di domicilio quando si trova a dover patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato.Lo hanno stabilito le Sezioni Unie della Cassazione, con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10143, forenendo un'interpretazione dell'art. 82 del R.D. 37/1934, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, apportate dall'art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183, che hanno trovato applicazione dal 1° febbraio 2012.

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