Il Nuovo regolamento per la
disciplina delle sanzioni, deliberato dal Comitato dei
Delegati ed approvato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, è divenuto realtà.
L’attento lavoro svolto, ha
consentito alla Cassa di dotarsi di uno strumento
aggiornato ai tempi e meglio adatto alle nuove esigenze,
delle quali il precedente regolamento, risalente oramai
all’anno 2000, non avrebbe potuto tenere conto (si
pensi, tra tutti, all’invio telematico del Modello 5,
prima cartaceo).
Il nuovo regolamento ha perseguito,
e soddisfatto, importanti obiettivi tra i quali
l’introduzione di una maggiore flessibilità verso coloro
che intendano regolarizzare spontaneamente la propria
posizione contributiva e una rinnovata apertura e
attenzione verso i nuovi iscritti.
Le nuove disposizioni, per
decisione del Ministero non retroattive, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
Queste, in breve, le principali
novità del Regolamento:
- Generale attenuazione degli
importi delle sanzioni con particolare riferimento alle
ipotesi incolpevoli o più marginali, quali quelle dovute
a mero errore o breve ritardo.
- L’art. 5 del Regolamento, in
particolare, ha rivisto tutti gli importi delle sanzioni
per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per
ritardi.
Significative risultano le
modifiche apportate per le sanzioni comminate per
ritardo nell’invio del mod. 5, sanzioni che sono state
generalmente ridotte in confronto alle precedenti, e le
aliquote per il calcolo delle sanzioni. Tra le tante,
nel caso di un’omissione nel pagamento dei contributi si
applicherà la sanzione pari al 24% dell’importo dovuto,
contro il 30% del precedente regolamento, nel caso di
brevi ritardi (entro 8 giorni) non saranno dovute
sanzioni ma solo interessi nella misura del 2,75 per
cento.
- Ulteriori agevolazioni per i
giovani iscritti.
L’art. 5 del Regolamento, oltre a
mutamenti e riduzioni delle sanzioni, ha pure statuito
l’inapplicabilità della sanzione per il ritardo nella
comunicazione relativa ai primi due anni solari di
iscrizione all'Albo degli Avvocati nonché agli anni di
iscrizione nel registro dei praticanti iscritti alla
Cassa. Va sottolineato, sul punto, che tale
disposizione, al contrario di altre che si applicano
solo a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento,
si applica anche ai ritardi nelle comunicazioni relative
ad anni precedenti, purché le relative sanzioni non
siano state ancora corrisposte.
- Introduzione degli istituti
dell’accertamento per adesione e della regolarizzazione
spontanea, nel precedente regolamento non previsti.
Con l’accertamento per adesione,
mutuato dalla normativa fiscale, è stato previsto che,
qualora il soggetto nei cui confronti sia stata avviata
dalla Cassa una formale contestazione aderisca
all’accertamento mediante versamento diretto degli
importi dovuti nei modi e termini comunicati dalla
Cassa, la sanzione in oblazione viene ridotta di 1/3,
salvo quanto disposto dall’art. 8, 3° comma (art. 13
reg.).
Con la regolamentazione spontanea,
tutte le sanzioni previste dal regolamento ad eccezione
di quelle previste all’art. 8 (per omesso versamento dei
contributi, accertato a seguito di controlli incrociati
con il fisco) vengono ridotte della metà qualora
l’iscritto inadempiente provveda, prima della formale
contestazione da parte della Cassa alla regolarizzazione
dell’omissione (art. 14 reg.).
Come sopra accennato, le norme del
nuovo regolamento si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2011 avendo, i Ministeri vigilanti, espunto dal
progetto originario deliberato dal Comitato dei
Delegati, l’art. 19 che ne prevedeva l’efficacia
retroattiva.
A conclusione di questo breve
excursus va rimarcato come l’adozione delle nuove norme,
sopra sintetizzata senza pretese di completezza, abbia
mirato ad instaurare un miglior rapporto con gli
iscritti.
Le nuove norme approvate, e
segnatamente le modifiche apportate alle precedenti,
lungi dal configurarsi come meri condoni o saldi sui
debiti contributivi, come da qualche parte si è parlato,
vogliono palesare l’intento della Cassa Forense di
compiere passi significativi a favore degli iscritti,
nella convinzione che questi sapranno apprezzare anche
il compito solidaristico del loro Ente Previdenziale.
L’intero Regolamento può essere
rinvenuto nel sito www.cassaforense.it, pure
completamente rinnovato.
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