PRODUCIBILITA’ O MENO
IN GIUDIZIO DI COMUNICAZIONI RICEVUTE DAI COLLEGHI DI
CONTROPARTE E NON QUALIFICATE COME RISERVATE.
- L’Avv. ………, in data
26 luglio 2011, ha chiesto un parere in materia
deontologica in merito alla producibilità o meno in
giudizio di comunicazioni ricevute dai colleghi di
controparte e non qualificate come riservate, qualora le
stesse risultano sottoscritte congiuntamente dai
colleghi e dai loro rappresentati.
Il medesimo Avvocato
chiede, inoltre, se il divieto di produzione ex art.28
del Codice Deontologico Forense, può essere derogato
producendo corrispondenza scambiata e sottoscritta
esclusivamente tra colleghi e a seguito di deposito da
parte dei colleghi di controparte di analoghe
comunicazioni.
Il Consiglio
- Udito il
Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della
Commissione Deontologica,
Osserva:
- l’art. 28 del
Codice Deontologico Forense vieta espressamente la
produzione in giudizio della corrispondenza scambiata
con il collega, qualora le lettere siano qualificate
“riservate” e, comunque, della corrispondenza che
contenga proposte transattive.
La suddetta
disposizione ammette solo due eccezioni, previste
rispettivamente dal I e II canone complementare del
succitato articolo, ritenendo consentita la produzione
della corrispondenza tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo di cui la stessa costituisca
attuazione, ovvero quando detta corrispondenza assicuri
l’adempimento delle prestazioni richieste.
Trattandosi di
eccezioni a una regola di carattere generale, le stesse
non sono suscettibili di un’interpretazione analogica o
troppo estensiva.
Il
comportamento tenuto dai professionisti, comunque, deve
sempre essere nel rispetto del principio disposto
dall’art.22 Codice Deontologico Forense, il quale
prevede che “l'avvocato
deve sempre mantenere nei confronti dei colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà”.
Premesso:
- che non è dato
conoscere in modo specifico la natura delle citate
comunicazioni intercorse
tra professionisti e parti, attesa l’omissione della
trasmissione a questo Consiglio,
ritiene
che, secondo
giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è
possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla
rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere
dai propri iscritti, posto che detti comportamenti
potrebbero formare oggetto di esposto su cui il
Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi.
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