Avv. Paolo Nesta


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PARERE DEONTOLOGICO ESPRESSO NELL’ADUNANZA DEL 29.09.2011

 

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SENTENZA FAVOREVOLE. OBBLIGO DI INFORMARE IL COLLEGA DI CONTROPARTE DELL’INTENZIONE DI INTRAPRENDERE L’AZIONE ESECUTIVA.

 

- L’Avv. ……, con richiesta di parere deontologico pervenuta il 18 luglio 2011, chiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma se il difensore della parte vittoriosa “immediatamente dopo essere entrato in possesso del dispositivo della sentenza di condanna o dell’intera pronuncia”:

a)                 debba intrattenere la corrispondenza volta a ottenere l’ottemperanza alla pronuncia esclusivamente con il collega difensore della controparte soccombente, anche quale domiciliatario della stessa”;

oppure possa:

b)                 inoltrare tale corrispondenza anche direttamente alla controparte soccombente presso il luogo di residenza, domicilio o dimora della medesima”;

c)                  con la stessa corrispondenza preavvertire direttamente la controparte soccombente che, decorso il termine di quindici giorni, in difetto di adempimento, sarà avviata la procedura di recupero forzoso del credito

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica

Considerato che:

- l’art. 88 c.p.c. dispone che le parti e i loro difensori debbono comportarsi in giudizio con lealtà e probità;

- l’art. 22 del Codice Deontologico Forense dispone l’obbligo per l’avvocato di mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà;

- l’art. 28 del Codice Deontologico Forense dispone che l’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale e che soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora o evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte sempre, peraltro, inviandone copia per conoscenza al legale avversario;

- l’art. 49 del Codice Deontologico Forense dispone l’obbligo per l’avvocato di non aggravare con onerose iniziative giudiziarie la situazione debitoria della controparte.

Rilevato che:

- la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Sentenza n. 27214 del 23 dicembre 2009, cassando il provvedimento del Consiglio Nazionale Forense del 18 maggio 2009 -che aveva rilevato l’inesistenza di alcuna norma che imponga di informare il difensore della controparte dell’intenzione di intraprendere un’azione esecutiva laddove non vi sia richiesta in tal senso- ha dettato il seguente principio di diritto: “viola l’art. 22 del Codice Deontologico Forense l’avvocato che, sulla base di sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia –in relazione alle condizioni economiche del debitore– del credito accertato nella pronunzia giurisdizionale, e pur in assenza di un rifiuto esplicito del debitore di dare spontanea esecuzione alla sentenza –notifichi al debitore atto di precetto (così aggravando la posizione debitoria di questi), senza preventivamente informare l’avvocato dell’avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva”

ritiene

che l’Avv. …… debba conformare il proprio comportamento alle norme processuali e deontologiche vigenti.

 

 

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