SENTENZA FAVOREVOLE.
OBBLIGO DI INFORMARE IL COLLEGA DI CONTROPARTE
DELL’INTENZIONE DI INTRAPRENDERE L’AZIONE ESECUTIVA.
- L’Avv. ……, con
richiesta di parere deontologico pervenuta il 18 luglio
2011, chiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma se il difensore della parte vittoriosa “immediatamente
dopo essere entrato in possesso del dispositivo della
sentenza di condanna o dell’intera pronuncia”:
a)
“debba intrattenere la corrispondenza volta a
ottenere l’ottemperanza alla pronuncia esclusivamente
con il collega difensore della controparte soccombente,
anche quale domiciliatario della stessa”;
oppure possa:
b)
“inoltrare tale corrispondenza anche
direttamente alla controparte soccombente presso il
luogo di residenza, domicilio o dimora della medesima”;
c)
“con la stessa corrispondenza preavvertire
direttamente la controparte soccombente che, decorso il
termine di quindici giorni, in difetto di adempimento,
sarà avviata la procedura di recupero forzoso del
credito”
Il Consiglio
- Udito il
Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della
Commissione Deontologica
Considerato che:
- l’art. 88 c.p.c.
dispone che le parti e i loro difensori debbono
comportarsi in giudizio con lealtà e probità;
- l’art. 22 del
Codice Deontologico Forense dispone l’obbligo per
l’avvocato di mantenere sempre nei confronti dei
colleghi un comportamento ispirato a correttezza e
lealtà;
- l’art. 28 del
Codice Deontologico Forense dispone che l’avvocato non
può mettersi in contatto diretto con la controparte che
sia assistita da altro legale e che soltanto in casi
particolari, per richiedere determinati comportamenti o
intimare messe in mora o evitare prescrizioni o
decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata
direttamente alla controparte sempre, peraltro,
inviandone copia per conoscenza al legale avversario;
- l’art. 49 del
Codice Deontologico Forense dispone l’obbligo per
l’avvocato di non aggravare con onerose iniziative
giudiziarie la situazione debitoria della controparte.
Rilevato che:
- la Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, con Sentenza n. 27214 del
23 dicembre 2009, cassando il provvedimento del
Consiglio Nazionale Forense del 18 maggio 2009
-che aveva rilevato l’inesistenza di alcuna norma che
imponga di informare il difensore della controparte
dell’intenzione di intraprendere un’azione esecutiva
laddove non vi sia richiesta in tal senso- ha
dettato il seguente principio di diritto: “viola
l’art. 22 del Codice Deontologico Forense l’avvocato
che, sulla base di sentenza favorevole al proprio
cliente, nonostante la modestia –in relazione alle
condizioni economiche del debitore– del credito
accertato nella pronunzia giurisdizionale, e pur in
assenza di un rifiuto esplicito del debitore di dare
spontanea esecuzione alla sentenza –notifichi al
debitore atto di precetto (così aggravando la posizione
debitoria di questi), senza preventivamente informare
l’avvocato dell’avversario della propria intenzione di
dare corso alla procedura esecutiva”
ritiene
che l’Avv. …… debba
conformare il proprio comportamento alle norme
processuali e deontologiche vigenti.
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