Avv. Paolo Nesta


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PARERE DEONTOLOGICO ESPRESSO NELL’ADUNANZA DEL 29.09.2011

 

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ART. 28 DEL CODICE DEONTOLOGICO: PRODUCIBILITA’ IN GIUDIZIO DELLA CORRISPONDENZA TRA COLLEGHI

 

- L’Avv. ……, in data 21 febbraio 2011, ha chiesto a questo Consiglio dell’Ordine “di fornire la propria interpretazione dell’art. 28 del codice deontologico forense” in merito ai seguenti quesiti:

1)“è producibile in giudizio la corrispondenza non riservata, intercorsa tra colleghi, nella quale siano indicate, senza finalità transattiva, le modalità richieste o contestate dai clienti per l’adempimento di una obbligazione?”;

2) “è dovere o facoltà dell’avvocato, che produce in giudizio la corrispondenza tra colleghi, eliminare dalle missive ogni riferimento a fatti diversi da quelli rilevanti per il giudizio e ciò tramite appositi omissis?”;

3) “è dovere dell’avvocato, il quale sia destinatario o mittente di corrispondenza non riservata tra colleghi e abbia terminato il proprio mandato, consegnare tale documentazione al collega, al quale sia stato conferito dal medesimo cliente un mandato difensivo connesso ai fatti di cui alla intercorsa corrispondenza?”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso:

- che il carattere interpretativo autentico del Codice Deontologico Forense non rientra nei fini istituzionali di questo Consiglio,

esprime il seguente parere

- quesito sub 1): considerata la natura della corrispondenza citata, “senza finalità transattiva”, la stessa è da ritenersi producibile; tuttavia, nel caso di specie, occorre acquisire consapevolezza che tale corrispondenza, contenendo “modalità richieste o contestate dai clienti per l’adempimento di una obbligazione” -presupposto antecedente e non perfezionato al raggiungimento dell’accordo definitivo- non ricada nella caratteristica qualificazione delle “proposte transattive scambiate con i colleghi”, condizione che vieta la possibilità di essere prodotta in giudizio;

- quesito sub 2): è mera facoltà dell’avvocato, secondo una sua ponderata e responsabile valutazione, “eliminare” dalla corrispondenza intercorsa tra colleghi, da produrre in causa, “ogni riferimento a fatti diversi da quelli rilevanti per il giudizio e ciò tramite appositi omissis”;

- quesito sub 3): in armonia con quanto stabilito nel III canone complementare dell’art. 28 del Codice Deontologico Forense -che detta all’avvocato la facoltà di consegnare, al termine del suo mandato, al collega che gli succede, la corrispondenza riservata tra difensori, osservando i criteri di riservatezza- e in ossequio alla regola deontologica dell’art. 9 che delinea il comportamento del professionista forense in merito:

a) al “dovere, oltrechè al diritto, primario e fondamentale, di mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”;

b) ai casi previsti del I, II e III canone complementare -fatte salve le eccezioni alla stessa regola generale di cui al IV canone complementare- soccorre il I canone complementare dell’art. 33 di detto Codice “Sostituzione del collega nell’attività di difesa” il quale recita: “ L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinchè la successione del mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa”.

 

 

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