ART. 28 DEL CODICE
DEONTOLOGICO: PRODUCIBILITA’ IN GIUDIZIO DELLA
CORRISPONDENZA TRA COLLEGHI
- L’Avv. ……, in data
21 febbraio 2011, ha chiesto a questo Consiglio
dell’Ordine “di fornire la propria interpretazione
dell’art. 28 del codice deontologico forense” in
merito ai seguenti quesiti:
1)“è producibile in
giudizio la corrispondenza non riservata, intercorsa tra
colleghi, nella quale siano indicate, senza finalità
transattiva, le modalità richieste o contestate dai
clienti per l’adempimento di una obbligazione?”;
2) “è dovere o
facoltà dell’avvocato, che produce in giudizio la
corrispondenza tra colleghi, eliminare dalle missive
ogni riferimento a fatti diversi da quelli rilevanti per
il giudizio e ciò tramite appositi omissis?”;
3) “è dovere
dell’avvocato, il quale sia destinatario o mittente di
corrispondenza non riservata tra colleghi e abbia
terminato il proprio mandato, consegnare tale
documentazione al collega, al quale sia stato conferito
dal medesimo cliente un mandato difensivo connesso ai
fatti di cui alla intercorsa corrispondenza?”.
Il Consiglio
- Udito il
Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della
Commissione Deontologica;
Premesso:
- che il carattere
interpretativo autentico del Codice Deontologico Forense
non rientra nei fini istituzionali di questo Consiglio,
esprime il seguente
parere
- quesito sub 1):
considerata la natura della corrispondenza citata,
“senza finalità transattiva”, la stessa è da
ritenersi producibile; tuttavia, nel caso di specie,
occorre acquisire consapevolezza che tale
corrispondenza, contenendo “modalità richieste o
contestate dai clienti per l’adempimento di una
obbligazione” -presupposto antecedente e non
perfezionato al raggiungimento dell’accordo definitivo-
non ricada nella caratteristica qualificazione delle
“proposte transattive scambiate con i colleghi”,
condizione che vieta la possibilità di essere prodotta
in giudizio;
- quesito sub 2): è
mera facoltà dell’avvocato, secondo una sua ponderata e
responsabile valutazione, “eliminare” dalla
corrispondenza intercorsa tra colleghi, da produrre in
causa, “ogni riferimento a fatti diversi da quelli
rilevanti per il giudizio e ciò tramite appositi
omissis”;
- quesito sub 3): in
armonia con quanto stabilito nel III canone
complementare dell’art. 28 del Codice Deontologico
Forense -che detta all’avvocato la facoltà di
consegnare, al termine del suo mandato, al collega che
gli succede, la corrispondenza riservata tra difensori,
osservando i criteri di riservatezza- e in ossequio alla
regola deontologica dell’art. 9 che delinea il
comportamento del professionista forense in merito:
a) al “dovere,
oltrechè al diritto, primario e
fondamentale, di mantenere il segreto sull’attività
prestata e su tutte le informazioni che siano a lui
fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a
conoscenza in dipendenza del mandato”;
b) ai casi previsti
del I, II e III canone complementare -fatte salve le
eccezioni alla stessa regola generale di cui al IV
canone complementare- soccorre il I canone complementare
dell’art. 33 di detto Codice “Sostituzione del
collega nell’attività di difesa” il quale recita:
“ L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinchè la
successione del mandato avvenga senza danni per
l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli
elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa”.
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