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Il Dott. …., Praticante Avvocato abilitato, con
richiesta di parere deontologico pervenuta il 28
settembre 2011, chiede al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma se costituisca violazione del Codice
Deontologico Forense la denominazione dello studio
legale aperto su strada in “Ufficio Legale”.
Il
Consiglio
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Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale
Coordinatore della Commissione Deontologica;
Premesso che:
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con richiesta di parere deontologico pervenuta il 23
maggio 2011 il Dott. ……. aveva chiesto al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma se costituisse
violazione del Codice Deontologico Forense la
denominazione dello studio legale aperto su strada in
“Sportello Legale”.
Il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma aveva
ritenuto la denominazione “Sportello Legale” non
conforme alle norme deontologiche forensi poichè:
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il termine “sportello” è usualmente utilizzato per
definire uffici aperti al pubblico, cui è possibile
rivolgersi per ottenere informazioni e/o servizi,
perlopiù con il carattere della gratuità e senza limiti
di competenza;
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l’art. 19 del Codice Deontologico Forense vieta sia
l’acquisizione della clientela con modi non conformi
alla correttezza e al decoro sia l’offerta di
prestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
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l’art. 17 del Codice Deontologico Forense dispone che
sussiste la libertà di informazione da parte
dell’avvocato sulla propria attività professionale, ma
che tale informazione, quanto alla forma e alle
modalità, deve “rispettare la dignità e il decoro della
professione” e non deve assumere i connotati della
“pubblicità ingannevole”.
Considerato:
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che analoghe valutazioni debbano essere svolte in
relazione alla denominazione “Ufficio Legale”,
ritiene
che la denominazione “Ufficio Legale” dello studio che
il Praticante Avvocato avrebbe intenzione di aprire su
strada non sia conforme alle norme deontologiche
forensi.
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