L’Avv. ……………… e l’Avv. …………, con missiva pervenuta in
data 27 gennaio 2011, riferiscono che nel corso
dell’anno 2010 si sono rivolti presso il loro studio dei
potenziali clienti per l’affidamento di un incarico
giudiziale e che detti clienti hanno consegnato loro
copia della corrispondenza riservata intercorsa
nell’anno 2003 tra gli avvocati precedenti e il legale
di controparte.
L’Avv. ………………… e l’Avv. ……………, hanno chiesto un parere
in materia deontologica in merito alla producibilità o
meno delle missive riservate.
Il
Consiglio
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Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale
Coordinatore della Commissione Deontologica,
Osserva:
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L’articolo 28 del Codice Deontologico Forense vieta
espressamente la produzione in giudizio della
corrispondenza scambiata con il collega qualora le
lettere siano qualificate “riservate” e, comunque, della
corrispondenza che contenga proposte transattive.
La
suddetta disposizione ammette solo due eccezioni,
previste rispettivamente dal I e II canone complementare
del succitato articolo, ritenendo consentita la
produzione della corrispondenza tra colleghi quando sia
stato perfezionato un accordo di cui la stessa
costituisca attuazione ovvero quando detta
corrispondenza assicuri l’adempimento delle prestazioni
richieste.
Trattandosi di eccezioni a una regola di carattere
generale le stesse non sono suscettibili di
un’interpretazione analogica o troppo estensiva.
Nel caso di specie, tuttavia, non essendo specificato il
contenuto di dette missive riservate, non sembra
sussistere l’esimente concernente la producibilità della
corrispondenza con la quale sia stato perfezionato e/o
attuato un accordo, in quanto, in senso strettamente
giuridico, nel caso di specie, un accordo transattivo
non sembra essersi perfezionato.
Il comportamento tenuto dai professionisti, comunque,
deve sempre essere nel rispetto del principio disposto
dall’art.22 Codice Deontologico Forense il quale
prevede che “L'avvocato
deve sempre mantenere nei confronti dei Colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà”.
Tanto premesso, tuttavia,
ritiene
che, secondo giurisprudenza consolidata di questo
Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi
in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti
posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti
comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza
da parte del Consiglio in altra sede e che l’emissione
di parere potrebbe pertanto costituire anticipazione di
giudizio.
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