L'Avv. ……………….. ha formulato richiesta di parere
deontologico, pervenuta il 20 gennaio 2011, esponendo di
aver ricevuto mandato, verso la fine del 2009, dal Sig.
…………………. al fine di assisterlo nella vertenza relativa
alla separazione personale di quest’ultimo dalla moglie
Signora ……….., difesa inizialmente dall’Avv. ……….. e,
successivamente, dall’Avv. ……………... Comunica l’Avv. ………
che, in seguito all’omologazione della separazione, a
causa del deteriorarsi dei rapporti tra i due coniugi,
lo stesso inviava all’Avv. ……… alcune lettere, cui però
non faceva seguito alcun cenno di riscontro. In data 27
dicembre 2010, pertanto, l’Avv. ………… inviava all’Avv.
………………… una raccomandata a/r, al fine di sapere se lo
stesso difendesse ancora o meno la Signora …………. Anche a
tale richiesta, tuttavia, non faceva seguito alcuna
risposta. L’avv. ……….., pertanto, ha presentato
richiesta di parere a questo Consiglio chiedendo se,
nella fattispecie, violerebbe l’art. 27 del Codice
Deontologico Forense il trasmettere le proprie istanze
e/o richieste direttamente alla Signora …………
Il
Consiglio
-
Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi quale coordinatore
della Commissione Deontologica,
Premesso:
-
che la regola deontologica dell’art. 27 del Codice
Deontologico Forense recita: “L’avvocato non può
mettersi in contatto diretto con la controparte che sia
assistita da altro legale”;
-
che il I canone complementare stabilisce: “Soltanto
in casi particolari [...] la corrispondenza può essere
indirizzata direttamente alla controparte, sempre
peraltro inviandone copia per conoscenza al legale
avversario”,
ritiene
che per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio
non è possibile esprimere pareri preventivi su
comportamenti che potrebbero costituire oggetto di
esposto e di conseguente esame da parte del Consiglio in
sede disciplinare, costituendo, in tal caso, l’emissione
di un parere un’inammissibile anticipazione di
giudizio………
******
|