Avv. Paolo Nesta


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Parere in materia deontologica in merito a presunta violazione dell’art. 27 del Codice Deontologico Forense consistente nel  trasmettere le proprie istanze e/o richieste direttamente alla controparte

 

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L'Avv. ……………….. ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 20 gennaio 2011, esponendo di aver ricevuto mandato, verso la fine del 2009, dal Sig. …………………. al fine di assisterlo nella vertenza relativa alla separazione personale di quest’ultimo dalla moglie Signora ……….., difesa inizialmente dall’Avv. ……….. e, successivamente, dall’Avv. ……………... Comunica l’Avv. ……… che, in seguito all’omologazione della separazione, a causa del deteriorarsi dei rapporti tra i due coniugi, lo stesso inviava all’Avv. ……… alcune lettere, cui però non faceva seguito alcun cenno di riscontro. In data 27 dicembre 2010, pertanto, l’Avv. ………… inviava all’Avv. ………………… una raccomandata a/r, al fine di sapere se lo stesso difendesse ancora o meno la Signora …………. Anche a tale richiesta, tuttavia, non faceva seguito alcuna risposta. L’avv. ……….., pertanto, ha presentato richiesta di parere a questo Consiglio chiedendo se, nella fattispecie, violerebbe l’art. 27 del Codice Deontologico Forense il trasmettere le proprie istanze e/o richieste direttamente alla Signora …………

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi quale coordinatore della Commissione Deontologica,

Premesso:

- che la regola deontologica dell’art. 27 del Codice Deontologico Forense recita: “L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale”;

- che il I canone complementare stabilisce: “Soltanto in casi particolari [...] la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario”,

ritiene

che per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio non è possibile esprimere pareri preventivi su comportamenti che potrebbero costituire oggetto di esposto e di conseguente esame da parte del Consiglio in sede disciplinare, costituendo, in tal caso, l’emissione di un parere un’inammissibile anticipazione di giudizio………

 

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