L'Avv. …………… e il Dott. ………………… (praticante avvocato
abilitato), in data 21 gennaio 2011, hanno formulato
richiesta di parere deontologico in merito alla
possibilità di collaborare alla realizzazione di un
progetto di sviluppo e incremento dei servizi sociali
offerti ai parrocchiani della Parrocchia "…………" in ……,
consistente nel realizzare un servizio di prima
assistenza legale, accesso all'informazione e
consulenza.
Il
Consiglio
-
Udito il Consigliere Livia Rossi quale coordinatore
della Commissione Deontologica;
Premesso:
-
che l'art. l9 del Codice Deontologico Forense (Divieto
di accaparramento di clientela) prevede che: "E' vietata
ogni condotta diretta all'acquisizione di clientela a
mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi
alla correttezza e decoro”;
-
che il III canone del citato articolo recita: "E’
vietato offrire, sia direttamente che per interposta
persona, le proprie prestazioni professionali al
domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo,
di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico”;
Considerato
-
che l'avvocato deve svolgere la propria attività
professionale con probità, dignità e decoro (art. 5
Codice Deontologico Forense) con fedeltà (art.7 Codice
Deontologico Forense) e con diligenza (art.8 Codice
Deontologico Forense),
esprime parere
favorevole qualora l'Avv. ……… e il Dott. ……………………,
Praticante Avvocato abilitato, svolgano le attività
indicate nei limiti imposti dai principi deontologici
innanzi richiamati |