- L’Avv. …………………, con
domanda di parere deontologico pervenuta il 28 aprile
2011, riferisce di aver ricevuto richiesta di assistenza
giudiziale per un procedimento da instaurare avanti al
Tribunale di Roma, da parte di una persona che, allo
stato, è sua controparte in un giudizio, in cui lo
stesso Avv. …………… è parte processuale.
L’Avv. ………….. precisa
che i giudizi avrebbero ad oggetto due distinti
incidenti stradali, l’uno verificatosi nell’anno 2009,
in cui era rimasto coinvolto il medesimo Avv. ………….. e
attualmente oggetto del giudizio pendente avanti
l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma e l’altro
verificatosi nel maggio 2010, oggetto della richiesta di
assistenza giudiziale.
Ciò premesso, l’Avv.
…………. chiede al Consiglio dell’Ordine di Roma di
esprimere un parere in ordine alla possibilità di
accettare detto incarico.
Il Consiglio
- Udito il
Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della
Commissione Deontologica;
Considerato che:
- l’art. 37 del
Codice Deontologico Forense impone all’avvocato
l’obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con
gli interessi di un proprio assistito o interferisca con
lo svolgimento di altro incarico, anche non
professionale, e che sussiste conflitto di interessi
quando l’espletamento di un nuovo mandato determini la
violazione del segreto sulle informazioni fornite da
altro assistito, quando la conoscenza degli affari di
una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro
assistito ed anche quando lo svolgimento di un
precedente mandato limiti l’indipendenza dello
svolgimento di un nuovo incarico;
- è principio
consolidato della giurisprudenza deontologica forense
quello per cui il conflitto d’interesse nell’assunzione
di incarichi professionali sussiste anche quando abbia
solo una potenziale possibilità di verificarsi, così
minando l’autonomia e il carattere fiduciario del
rapporto professionale;
- che, nello
svolgimento del nuovo incarico il professionista
potrebbe venire a conoscenza di circostanze e fatti,
potenzialmente rilevanti per l’esercizio delle proprie
ragioni e per il recupero del proprio credito nei
confronti della cliente/controparte;
ritiene
che l’avvocato, per
osservare l’art. 37 del Codice Deontologico Forense, non
debba accettare incarichi per i quali la possibilità che
si verifichi un conflitto di interessi sia sussistente
anche solo potenzialmente.
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