- L’Avv. ……….., con
e-mail dell’11 aprile 2011, ha chiesto al Consiglio se
sia possibile, per un avvocato, rivestire la qualità di
“socio di una società semplice, che non svolge attività
commerciale”.
Il Consiglio
- Udito il
Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della
Commissione Deontologica;
Rilevato che:
- l'art. 3 della
Legge Professionale e il relativo richiamo alla stessa
norma contemplato dall’art. 16 del Codice Deontologico
Forense vietano, tra l'altro, “l'esercizio del commercio
in nome proprio o in nome altrui”;
- la partecipazione
ad una società semplice –che non può esercitare attività
commerciale (art. 2249 c.c.)- non è, pertanto,
incompatibile con la professione forense (e anzi le
attività professionali associate vengono talvolta
disciplinate con tale forma giuridica);
- è tuttavia
necessario che la dichiarata qualità di socio non sia di
ostacolo all’osservanza dei generali precetti
comportamentali che il Codice Deontologico Forense
impone a ciascun professionista (a titolo
esemplificativo: art. 5 -doveri di probità, dignità e
decoro; art. 10 -dovere di indipendenza; art. 35
-rapporto di fiducia; art. 36 -autonomia del rapporto;
art. 37 -conflitto di interessi).
Pertanto,
esprime
parere positivo alla
questione formulata dall’istante.
|