- L’Avv. …………, in
data 14 aprile 2011, ha formulato richiesta di parere
deontologico circa la possibilità di effettuare un
giorno a settimana consulenza gratuita presso i locali
di una APS (Associazione di Promozione Sociale) senza
ricevere alcun compenso.
Il medesimo Avvocato
precisa che non verranno apposte targhe, insegne, nè
altre forme di pubblicità, se non quella recante la
dicitura “consulenza legale in sede” risultante sul
manifesto dell’Associazione medesima, mentre il
ricevimento avrebbe luogo in spazi separati e atti a
mantenere la privacy e la segretezza delle
conversazioni.
L'Avv. ….., in
conclusione, ha chiesto a questo Consiglio se con la
predetta condotta incorre in qualche responsabilità e/o
sanzione disciplinare.
Il Consiglio
- Udito il
Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della
Commissione Deontologica,
Premesso:
- che non è dato
conoscere in modo specifico la natura della citata
Associazione, attesa l’omissione della trasmissione a
questo Consiglio del relativo statuto;
- che il III canone
complementare dell’art. 19 del Codice Deontologico
Forense “Divieto di accaparramento di clientela” recita
“E’ vietato offrire, sia direttamente che per
interposta persona, le proprie prestazioni professionali
al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di
riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o
aperti al pubblico” (periodo così modificato dal
Consiglio Nazionale Forense con delibera del 18 gennaio
2007, in sostituzione del II canone complementare
dell’art. 17, trasferito nel suddetto articolo);
- che “la gratuità
delle prestazioni rese [dall’avvocato] non
determina nessuna lesione ove sia determinata e ispirata
da motivi esclusivamente etici, nè viola il divieto di
accaparramento di clientela (Consiglio Nazionale
Forense, 28 dicembre 2005, n. 217); viceversa,
comporterebbe violazione della normativa deontologica
quando “in concreto riveste il carattere della
gratuità, così assumendo un chiaro sapore accaparratorio
di clientela lesivo del prestigio e del decoro forense”
(Consiglio Nazionale Forense, 19 dicembre 2008, n. 169);
- che questo
Consiglio può fornire soltanto pareri interpretativi
delle norme deontologiche e non anche consulenze
preliminari ad eventuali comportamenti non rispondenti
al dettato deontologico, considerato che gli stessi
potrebbero formare oggetto di esposto su cui il
Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi,
ritiene
che l’Avv.
…………..potrà dare la propria attività professionale
attenendosi alla normativa sopra richiamata,
rispettando, inoltre, i generali principi
comportamentali che il Codice Deontologico Forense
impone a ciascun professionista (a titolo
esemplificativo: art 5 “Doveri di probità, dignità e
decoro; art. 10 “Dovere di indipendenza”; art. 35
“Rapporto di fiducia”, art. 36 “Autonomia del rapporto”;
art. 37 “Conflitto di interessi”).
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