ESPRESO NELL’ADUNANZA DEL 5.5.2011
L’Avv. …… ha formulato richiesta di
parere deontologico, pervenuta in data 4 aprile 2011, in
merito al seguente quesito: “Se un avvocato è tenuto a
comunicare il numero telefonico del cellulare del figlio
di un suo cliente a un altro avvocato incaricato da
altro collega per il recupero di un credito
professionale”.
Il Consiglio
- Udito il Consigliere Avv. Livia
Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica
Osserva:
- l’art. 9 del Codice Deontologico
Forense (Dovere di segretezza e riservatezza) stabilisce
nella sua regola deontologica che “E’ dovere, oltre che
diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere
il segreto sull’attività prestata e su tutte le
informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza
del mandato”;
- il primo canone complementare
dello stesso articolo prevede che “L’avvocato deve
osservare il dovere di segretezza e riservatezza anche
nei confronti degli ex-clienti, sia per l’attività
giudiziale che per l’attività stragiudiziale”;
- il secondo canone complementare
prosegue stabilendo che “La segretezza deve essere
rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga
all’avvocato per chiedere assistenza senza che il
mandato sia accettato”;
- il quarto canone complementare,
invece, prevede alcune eccezioni alla regola
deontologica: “Costituiscono eccezione alla regola
generale i casi in cui la divulgazione di alcune
informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria: a) per lo svolgimento delle attività di
difesa; b) al fine di impedire la commissione da parte
dello stesso assistito di un reato di particolare
gravità; c) al fine di allegare circostanze di fatto in
una controversia tra avvocato e assistito; d) in un
procedimento concernente le modalità della difesa degli
interessi dell’assistito. In ogni caso la divulgazione
dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario
per il fine tutelato”.
Per quanto sopra illustrato,
ritiene
che, per la soluzione del quesito
posto, l’Avv. …… dovrà comportarsi attenendosi ai
principi deontologici contenuti nell’art. 9 del Codice
Deontologico Forense.
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