ESPRESSO NELL’ADUNANZA DEL 5.5.2011
- L’Avv. ……. ha formulato richiesta
di parere, pervenuta in data 5 aprile 2011, in merito
alla “possibilità di svolgere l’attività di
amministratore” di S.r.l. avente ad oggetto –tra
l’altro– la prestazione di servizi di mediazione e
conciliazione delle controversie.
Il Consiglio
- Udita la relazione del
Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della
Commissione Deontologica;
Rilevato che:
- l’art. 3, 1° co., della vigente
Legge Professionale forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n.
1578) sancisce che l'esercizio della professione di
avvocato è incompatibile –tra l’altro- con l'esercizio
del commercio in nome proprio o in nome altrui;
- per costante giurisprudenza,
anche di questo Consiglio, la predetta incompatibilità
discende obiettivamente dall’assunzione di una carica
sociale che comporti effettivi poteri di gestione,
risultando invece compatibili con la norma solo quegli
incarichi che prevedano la sottrazione dell’avvocato
alla gestione operativa, ad esempio in ragione della
presenza di un amministratore delegato dotato di
adeguati poteri, connotando così la carica dell'iscritto
nell'Albo con una funzione di rappresentanza o di
garanzia, incarichi che preservino, dunque,
l'indipendenza e l'autonomia di giudizio che devono
permanere in capo al libero professionista;
- nella fattispecie sottoposta
all’esame del Consiglio, dall’analisi dello Statuto
sociale allegato dal Collega richiedente il parere, non
sembrerebbe che l’Organo amministrativo della S.r.l.
subisca significativi limitazioni, tali da rendere la
carica compatibile con l’esercizio della professione
forense;
- infine, come più volte
evidenziato da questo Consiglio, le cause di
incompatibilità, previste tassativamente dalla legge,
non possono essere derogate da alcun parere e/o
decisione dell’Istituzione forense;
- sotto il profilo meramente
deontologico si rammenta poi che “è dovere dell'avvocato
evitare situazioni di incompatibilità ostative alla
permanenza nell'Albo” e non "porre in essere attività
commerciale o di mediazione" (art. 16, 1° e 2° co., C.D.),
così come è necessario che la dichiarata qualità di
amministratore –ove ammessa- non sia di ostacolo
all’osservanza dei generali precetti comportamentali che
il Codice Deontologico Forense impone a ciascun
professionista (a titolo esemplificativo: art. 5 –
Doveri di probità, dignità e decoro; art. 10 - Dovere di
indipendenza; art. 35 - Rapporto di fiducia; art. 36 -
Autonomia del rapporto; art. 37 - Conflitto di
interessi);
esprime
parere negativo alla questione
formulata dall’istante.
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