L’Avv. ……… ha
formulato richiesta di parere deontologico pervenuta in
data 16 maggio 2011 in merito alla possibilità di
“proporre positivamente un ricorso per ingiunzione di
pagamento senza previo parere di congruità del Consiglio
dell’Ordine, qualora con la parcella per la quale si
agisce ci si limiti a richiedere gli onorari ai minimi
di tariffa obbligatori”.
Il Consiglio
- Udito il
Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della
Commissione Deontologica;
Considerato:
- che, in forza
dell’art.14, lettera d, del R.D.L. 27 novembre 1933 n.
1578, convertito con modificazioni nella Legge 22
gennaio 1934, n. 36 “Ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore” e successive modificazioni, è
demandato ai Consigli dell’Ordine il compito di dare il
parere “sulle liquidazioni degli onorari nel caso
preveduto dall’art. 59 e negli altri casi in cui è
richiesto a termini delle disposizioni vigenti”;
- che, il parametro
di riferimento nella liquidazioni degli onorari da parte
del Consiglio dell’Ordine è rappresentato dalle tariffe
professionali, approvate con decreto ministeriale su
proposta del Consiglio Nazionale Forense, anche per gli
effetti di cui agli articoli 633 n. 2 e 636 c.p.c.,
salvo che le parti non abbiano contrattualmente
convenuto per iscritto la determinazione del compenso,
in conformità al principio della libera determinazione
del compenso professionale di cui all’art. 2233 c.c.;
- che permane,
altresì, in capo al Consiglio dell’Ordine vigilante, il
diritto e dovere di verificare che gli iscritti:
a) nel concludere
accordi sui compensi, non si rendano cessionari di
diritti della parte assistita, in violazione dell’art.
45 del Codice Deontologico Forense, atteso che
l’abrogazione del divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti
ad opera del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006,
n. 248, non ha modificato il disposto di cui all’art.
1261 c.c.;
b) non si impegnino
ad accettare compensi irrisori o, comunque,
sproporzionati all’attività svolta o da svolgere in
favore del cliente in violazione dell’art. 5, regola
deontologica “Doveri di probità, dignità e
decoro” e 43, II canone complementare Codice
Deontologico Forense “Richiesta di pagamento”;
- che
l’obbligatorietà o meno del parere di congruità da parte
del Consiglio dell’Ordine per l’emissione del decreto
ingiuntivo da parte dell’Autorità giudiziaria,
nell’ipotesi di prova scritta sull’accordo intercorso
tra avvocato e cliente avente ad oggetto la
determinazione dei compensi, attiene a materia non
afferente la deontologia, bensì all’applicazione delle
norme processuali civili,
dichiara
di non potersi pronunciare in merito al quesito avanzato |