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L’Avv……., in proprio e nell’interesse della propria
figlia Dott.ssa ……., iscritta nella Sezione speciale
dell’Albo degli Avvocati di Roma prevista dal D.Lgs.
96/01, ha formulato, con istanza pervenuta il 2 maggio
2011, i seguenti quesiti:
1.
se, nel caso in cui l’avvocato “stabilito” agisca
in giudizio congiuntamente a professionista regolarmente
esercitante la professione, ma iscritto in altro Ordine,
il primo debba comunque dichiarare di agire d’intesa
prevalente con avvocato iscritto nel proprio Ordine di
appartenenza e fargli sottoscrivere l’atto;
2.
se, nel caso in cui l’avvocato “stabilito”
svolga, nel corso del triennio, attività giudiziale
esclusivamente in un circondario diverso da quello di
competenza dell’Ordine forense di appartenenza, ciò sia
di ostacolo all’ottenimento della dispensa per
l’iscrizione nella sezione ordinaria dell’Albo;
3.
se l’avvocato “stabilito” sia legittimato a
sostituire in udienza un avvocato iscritto in altro
Ordine; e se, in tal caso, debba comunque usare
l’abbreviazione Abg. oppure possa utilizzare Avv. con
l’aggiunta “ai sensi del D.Lgs. 96/2001”;
4.
se l’avvocato “stabilito” necessiti, per la
redazione di un atto giudiziario, della sottoscrizione
da parte del professionista con il quale agisce
d’intesa, solo per il primo atto giudiziario o anche per
i successivi;
5.
se l’avvocato “stabilito” possa utilizzare, nella
redazione di un atto stragiudiziale, l’abbreviazione
Avv.; e se, in tal caso, l’atto debba comunque essere
firmato dal professionista con il quale agisce d’intesa;
6.
se l’avvocato “stabilito”, che voglia esporre una
propria targa, sia obbligato a utilizzare il termine
abogado oppure “avvocato stabilito”, oppure possa
utilizzare l’abbreviazione Avv. con l’aggiunta “ai sensi
del D.Lgs. 96/2001”;
7.
se sia possibile per l’avvocato “stabilito”
munirsi di preventiva dichiarazione da parte del
professionista con il quale agisce d’intesa, da
richiamarsi in ogni singolo mandato difensivo.
Il
Consiglio
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Udita la relazione del Consigliere Avv. Livia Rossi,
quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
Premesso che:
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la problematica richiesta deve essere risolta in sede di
interpretazione della legge e solo parzialmente in
relazione al comportamento deontologico del
professionista;
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al Consiglio non è riservata alcuna interpretazione
autentica della legge.
Rilevato tuttavia che:
1)
il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 (attuativo della
direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui è stata acquisita la
qualifica professionale) ha distinto la figura
dell’avvocato “stabilito” da quello “integrato”, ove il
primo è il cittadino di uno degli Stati membri
dell'Unione europea che eserciti stabilmente in Italia
la professione di avvocato con il titolo professionale
di origine e che sia iscritto nella apposita sezione
speciale dell'Albo degli Avvocati, mentre il secondo è
il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea che abbia acquisito il diritto di utilizzare in
Italia il titolo di avvocato;
1.
l’art. 6 del predetto D.Lgs. stabilisce che gli
aventi titolo “sono tenuti ad iscriversi in una sezione
speciale dell'Albo costituito nella circoscrizione del
tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro
residenza o il loro domicilio professionale”;
2.
in ordine al luogo di esercizio dell’attività
professionale si rammenta poi che l’art. 37 della L.P.
(come modificato dal D.Lgs. 59/2010) prevede la
cancellazione dall’Albo nel caso in cui l’iscritto non
osservi l’obbligo della residenza o del domicilio
professionale;
3.
per quanto poi concerne l’utilizzo del titolo
professionale, l’art. 7, comma 1 e 2, del D.Lgs.
96/2001, dispone espressamente che “nell'esercizio della
professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del
titolo professionale di origine, indicato per intero
nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro di origine, in modo comprensibile e tale da
evitare confusione con il titolo di avvocato.
All’indicazione del titolo professionale l'avvocato
stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso
l'organizzazione professionale ovvero la denominazione
della giurisdizione presso la quale è ammesso a
patrocinare nello Stato membro di origine”; nella
fattispecie, per titolo professionale di origine deve
intendersi quello di “Abogado” (ovvero “Advocat”,
“Avogado”, “Abokatu”) [artt. 2 e 3 del cit. D.Lgs.];
4.
l’utilizzo del titolo professionale di origine
(i.e. Abogado) è posto a tutela anche della corretta
informazione dei consumatori, permettendo di distinguere
gli avvocati stabiliti dagli avvocati dello Stato membro
ospitante, che esercitano con il titolo professionale
rilasciato da quest'ultimo, come espresso nella
direttiva 98/5/CE [preambolo, punto 9];
5.
più chiaramente l’art. 4, co. 1, della citata
direttiva impone all’avvocato, che esercita nello Stato
membro ospitante, di utilizzare il proprio titolo
professionale di origine, che deve essere indicato nella
lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro di origine, comunque in modo comprensibile e tale
da evitare confusioni con il titolo professionale dello
Stato membro ospitante;
6.
la regola deontologica dell’art. 17 bis del
Codice Deontologico Forense dispone, tra l’altro, che
“L'avvocato che intende dare informazione sulla propria
attività professionale deve indicare: (punto IV) – “il
titolo professionale che consente all'avvocato straniero
l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato
italiano l'esercizio all'estero della professione di
avvocato in conformità delle direttive comunitarie”.
“Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo
professionale non conseguito [omissis] (art. 21 c.d.f.,
I canone complementare);
7.
gli artt. 8 e 10 del citato D.Lgs. dispongono
che, nello svolgere l’attività giudiziale, l’avvocato
stabilito debba agire di intesa con un professionista
dello Stato ospitante abilitato a esercitare la
professione con il titolo di avvocato, non sussistendo
invece alcuna limitazione rispetto all’attività
stragiudiziale; la predetta intesa deve risultare da
scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da
entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità
procedente, anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata ovvero al primo atto di difesa
dell'assistito [art. 8, co. 2, del cit. D.Lgs.];
8.
la funzione del professionista regolarmente
abilitato con il quale l’avvocato stabilito deve agire
di intesa è quella di
assicurare i rapporti con l'autorità adita o procedente
e nei confronti della medesima è responsabile
dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti
ai difensori;
9.
la relazione illustrativa al sopra citato D.Lgs. 96/2001
negava la necessità di una
presenza di entrambi gli avvocati, neppure per gli atti
difensivi di maggiore rilevanza, rimettendo a costoro,
nell'esercizio della loro autonomia professionale e nel
rispetto delle norme deontologiche vigenti in Italia, le
modalità di cooperazione adeguate al mandato conferito
dal cliente;
10.
deve tuttavia segnalarsi la continua evoluzione
giurisprudenziale comunitaria sull’argomento, nonchè
l’esplicito disconoscimento della possibilità, da parte
dell’avvocato stabilito, di “sostituire l’avvocato con
cui agisce di concerto ai sensi dell’art. 5, par. 3
della direttiva (98/5 CE), dal momento che una simile
sostituzione priverebbe di utilità detta disposizione”
(risposta della Commissione per le petizioni del
Parlamento Europeo del 26 settembre 2008 – petizione
0637/2007);
11.
del resto, in via generale e prescindendo dalla
specifica situazione prospettata dall’istante, la figura
dell’avvocato stabilito non può reputarsi equivalente o
assimilabile sic et simpliciter a quella del
professionista regolarmente iscritto nell’Albo, ove solo
si consideri l’interesse pubblico al corretto esercizio
dell’attività forense e la necessità di distinguere la
legittima libertà di circolazione dei lavoratori e dei
servizi (c.d. interpenetrazione economica e sociale)
dall’abuso del diritto comunitario per il surrettizio
riconoscimento del titolo professionale (sul punto si
veda il parere dell’Avv. Raffaele Izzo al Consiglio
Nazionale Forense in data 11 maggio 2010 e la recente
Circolare del Consiglio
Nazionale Forense n. 9-C-2011 del 5 maggio 2011);
12.
infine, ferma restando la diversa normativa
relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali (come disciplinata dal
D.Lgs. 206/07), l'avvocato stabilito -che sia
stato dispensato dalla prova attitudinale e concorrendo
le altre condizioni previste dalle disposizioni in
materia di ordinamento forense- può iscriversi nell'Albo
degli Avvocati e per l'effetto esercitare la professione
con il titolo di avvocato, dopo almeno tre anni di
esercizio effettivo e regolare [art. 12 del cit. D.Lgs.].
Premesso quanto sopra,
dichiara
di
avere esaurientemente riscontrato quanto sottoposto
sotto il profilo deontologico.
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