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Gli Avvocati…………, con istanza pervenuta il 10 maggio
2011, hanno chiesto un parere deontologico in merito
alla restituzione della copia del ricorso di divorzio
congiunto, dai medesimi Professionisti predisposto in
favore delle parti assistite, chiesta da uno dei coniugi
dopo la rinuncia del mandato, premettendo il fatto che
l’altro coniuge, successivamente alla sottoscrizione
dell’atto, si decideva alla modifica della sua pregressa
volontà, desiderando di non più divorziare, e di agire
contro il suo coniuge per l’ottenimento della somme
dovute a titolo di mantenimento e mai pagate.
Il
Consiglio
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Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi quale Coordinatore
della Commissione Deontologica;
Premesso
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che la regola deontologica dell’art. 42 “Restituzione
dei documenti” recita: “L’avvocato è in ogni caso
obbligato a restituire senza ritardo alla parte
assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l’espletamento del mandato quando questa ne faccia
richiesta.”;
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che il I canone complementare del citato articolo
dispone: “L’avvocato può trattenere copia della
documentazione, senza il consenso della parte assistita,
solo quando ciò sia necessario ai fini della
liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto
pagamento.”;
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che l’art. 2235 c.c. “Divieto di ritenzione” stabilisce:
“[I] Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i
documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente
necessario alla tutela dei propri diritti secondo le
leggi professionali”;
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che l’obbligazione di restituire i documenti si
prescrive in dieci anni, ma occorre fare riferimento
all’esistenza della prescrizione presuntiva limitata a
tre anni: infatti l’art. 2961 c.c. “Restituzione di
documenti” recita: “[I]I cancellieri, gli arbitri, gli
avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono
esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi
alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise
o sono altrimenti terminate”; [II omissis]; [III] “Anche
alle persone designate in questo articolo può essere
deferito il giuramento perchè dichiarino o sanno dove si
trovano gli atti o le carte. [IV] “Si applica in questo
caso il disposto dell’articolo 2959”;
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che l’art. 66, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933,
n. 1578 “Ordinamento della professione forense” recita:
“Gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa
e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato
pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per
il mancato rimborso delle spese da essi anticipate”;
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che “La parte assistita che abbia revocato il mandato al
difensore ha interesse a disporre di tutto quanto rileva
ai fini di una eventuale prosecuzione del giudizio o per
la proposizione eventuale di impugnazioni, ovvero, in
ogni caso, a conservare i documenti relativi alle
questioni controverse per eventuali future necessità.
Siffatto interesse è tutelato dalla norma deontologica
di cui all’art. 42 del Codice Deontologico Forense che,
senza consentire distinzione tra atti, documenti e
fascicoli ai fini della sua applicazione, non è posta a
tutela dell’avvocato, ma della parte assistita, che in
caso di cessazione del rapporto professionale versa in
una condizione caratterizzata dalle c.d. “asimmetrie
informative” e non è in grado di dare informazioni
specifiche relative agli atti e documenti del giudizio
compiuto dei quali, generalmente, non ha precisa
conoscenza.” (Consiglio Nazionale Forense 27 ottobre
2008, n. 135);
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che “L’omessa restituzione al cliente della
documentazione ricevuta dal professionista per
l’espletamento del mandato va deontologicamente
sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c.,
42 Codice Deontologico Forense e del R.D.L. n. 1578/33,
che espressamente contemplano l’obbligo di restituzione,
l’avvocato non ha alcun diritto di ritenere gli atti e i
documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne
faccia richiesta, nè può subordinare la restituzione del
fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e
dell’onorario.” (Consiglio Nazionale Forense 22 ottobre
2010, n. 116);
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che la natura del mandato congiunto, nel caso di specie,
non lederebbe gli interessi nella sfera soggettiva della
parti, se una di esse chiedesse una copia dell’atto
sottoscritto da entrambe le parti stesse, attesa la
presumibile inesistenza di argomenti logici diretti a
dimostrare che la parte richiedente in tanto l’ha
chiesta in quanto non a conoscenza del relativo
contenuto, sì da violare il segreto documentale;
Considerato:
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che, oltre a quanto esposto, da valutarsi e
considerarsi, sempre e comunque, caso per caso, e di
volta in volta, appare ictu oculi, nel caso di
specie che le disposizioni sopra richiamate confermano
che non sussiste un diritto di ritenzione degli atti e
documenti di causa, nel caso in cui la parte assistita
ne faccia richiesta e che la stessa può essere disattesa
esclusivamente se i documenti siano stati depositati “in
via fiduciaria”, con mandato di custodia riservata,
anche nell’interesse di terzi, i quali dovranno
esprimere il loro consenso all’uopo,
ritiene
che, alla luce di quanto sopra rappresentato, gli
Avvocati …………. possano trovare adeguata e satisfattiva
risposta in merito al quesito formulato.
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