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L’Avv. …………, con istanza pervenuta il 25 ottobre 2011,
ha posto il seguente quesito deontologico: “E’ contraria
all’art. 19 del Codice deontologico o ad altra norma, la
condotta dell’avvocato che propone attività di
consulenza legale nelle materie di propria competenza a
tariffa onnicomprensiva e predeterminata su siti
internet che pubblicizzano e realizzano la vendita di
beni e servizi di varia natura?”.
Il
Consiglio
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Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi quale Coordinatore
della Commissione Deontologica;
Premesso:
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che l’attività posta in esame coinvolge i seguenti
articoli del Codice Deontologico Forense: art. 5 (Doveri
di probità, dignità e decoro); art. 10 (Dovere di
indipendenza); art. 17 (Informazioni sull’attività
professionale); art. 17-bis (Modalità
dell’informa-zione); art. 19 (Divieto di accaparramento
di clientela); art. 36 (Autonomia del rapporto).
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Art. 5 II “L’avvocato è soggetto a procedimento
disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività
forense, quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l’immagine della classe
forense”;
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Art. 10 “Nell’esercizio dell’attività professionale
l’avvocato ha il dovere di conservare la propria
indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni
o condizionamenti esterni”;
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Art. 17 –I- “L’avvocato può dare informazioni sulla
propria attività professionale”; -II- “Il contenuto e la
forma dell’informazione devono essere coerenti con la
finalità della tutela dell’affidamento della
collettività e rispondere a criteri di trasparenza e
veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal
competente Consiglio dell’Ordine”; -III- “Quanto al
contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità
e correttezza e non può avere ad oggetto notizie
riservate o coperte dal segreto professionale”; -V-
“Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve
rispettare la dignità e il decoro della professione”;
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Art. 17 bis terzultimo “L’avvocato può utilizzare
esclusivamente i siti web con domini propri e
direttamente riconducibili a sé, allo studio legale
associato o alla società di avvocati alla quale
partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio
dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto
in cui è espresso”; Penultimo “Il professionista è
responsabile del contenuto del sito e in esso deve
indicare i dati previsti dal primo comma”; Ultimo “Il
sito non può contenere riferimenti commerciali e/o
pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite
banner o pop-up di alcun tipo”;
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Art. 19 “E’ vietata ogni condotta diretta
all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di
agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla
correttezza o decoro; -I- “L’avvocato non deve
corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un
onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso
quale corrispettivo per la presentazione di un cliente”;
-II- “Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di
omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione
o la promessa di vantaggi per ottenere difese o
incarichi”; -III- “E’ vietato offrire, sia direttamente
che per interposta persona, le proprie prestazioni
professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di
lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico”;
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Art. 36 –I- “L’avvocato, prima di accettare l’incarico,
deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale
suo rappresentante”; -II- “In ogni caso, nel rispetto
dei doveri professionali anche per quanto attiene al
segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire
fondi che non siano riferibili ad un cliente esattamente
individuato”.
Dall’esame dei predetti articoli risulta che l’attività
posta in essere, debba essere valutata nella sua
concreta realizzazione, in primo luogo, se le
informazioni in essa presentate rispettino, i veri
canoni: a) di trasparenza e veridicità del contenuto
delle informazioni sulla propria attività, per la
finalità di tutela dell’affidamento della collettività;
b) della dignità e il decoro.
Inoltre, la forma e il contenuto in cui sono espresse
dette informazioni devono essere previamente e
tempestivamente comunicate al Consiglio dell’Ordine di
appartenenza, cui compete vagliare in merito.
Risulta chiara, dall’esame dell’art. 17 bis, la modalità
con cui detta informazione sia consentita e quando non
possa porsi in essere;
ritiene
considerato quanto sopra evidenziato, di aver
esaurientemente risposto al quesito.
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