- L’Avv. …………………. ha
riferito di aver ricevuto incarico di seguire una
controversia in materia di diritto del lavoro e di aver
esperito, nelle more del giudizio, delle trattative con
la controparte terminate con esito negativo per
giudicata insufficienza dei termini economici proposti.
Conclusa la fase
istruttoria del giudizio, il collega di controparte ha
inviato una mail –riservata personale- all’Avv. ……………….
con la quale, sostanzialmente, rappresentava che, in
ragione dell’esito non positivo dell’udienza,
controparte aveva manifestato la volontà di proporre
denuncia-querela per falsa testimonianza nei confronti
di tutti i testi escussi, a meno che, in una “ottica
transattiva”, il cliente dell’istante non avesse versato
l’importo offerto nell’ultima proposta transattiva
(rifiutato a suo tempo da controparte).
L’avvocato di
controparte concludeva la sua mail dichiarando che, ove
fosse stato versato l’importo di cui sopra, il suo
cliente non avrebbe proposto denuncia querela e avrebbe
rinunciato a ulteriori somme relative anche ai
contributi.
Ciò premesso,
l’istante, precisato che la mail ricevuta era a firma
del solo collega di controparte e non anche del suo
assistito, ha avanzato domanda di parere deontologico,
pervenuta il 28 ottobre 2011, al fine di conoscere se il
comportamento sopra descritto sia sanzionabile, sia
sotto un profilo deontologico che sotto un profilo
penalistico, in particolare per l’utilizzo della
dicitura “riservata personale”.
Il Consiglio
- Udito il Consigliere
Avv. Livia Rossi quale Coordinatore della Commissione
Deontologica;
Osserva
- la regola
deontologica dell’art. 28 del Codice Deontologico
Forense “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata
con il Collega” recita: “Non possono essere prodotte o
scambiate in giudizio le lettere qualificate riservate
e, comunque, la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i Colleghi”;
- quanto previsto da
detta regola dovrà poi essere analizzato in relazione al
disposto dell’art. 9 del Codice Deontologico Forense
“Dovere di segretezza e riservatezza”, con il quale
vengono fissati i limiti entro i quali il professionista
dovrà sempre tutelare la riservatezza del cliente. Il IV
canone complementare di detto articolo prevede i casi
specifici in forza dei quali è possibile derogare, entro
i limiti strettamente necessari e riferibili al caso di
specie, alla regola deontologica. Il termine
“corrispondenza” può intendersi comprensivo di ogni
scritto apposto sia su missive, sia su bozze di atti. In
caso di mancato perfezionamento di un accordo è
naturalmente ragionevole interpretare negativamente la
producibilità o il riferimento in giudizio di tale
corrispondenza;
- la soluzione della
questione impone, altresì, il richiamo ai doveri di
lealtà e correttezza contemplati dall’art. 6 del Codice
Deontologico Forense, i cui termini si riferiscono
essenzialmente sia all’attività processuale con
relazione all’art. 88 c.p.c. “Dovere di lealtà e
probità”, e all’art. 105, 4 comma, c.p.p. “Abbandono e
rifiuto della difesa”, disponendo che l’autorità
giudiziaria debba riferire al Consiglio dell’Ordine ogni
fatto che costituisca violazione di tali doveri, sia
all’orientamento specifico della Corte di Cassazione e
del Consiglio Nazionale Forense; analoghi doveri sono,
altresì, previsti dalla regola deontologica dell’art. 22
del Codice Deontologico Forense “Rapporto di
colleganza”;
- la regola
deontologica dell’art. 48 del citato codice, “Minaccia
di azioni alla controparte”, prevede che “L’intimazione
fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad
ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di
azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni,
è consentita quando tenda a rendere avvertita la
controparte delle possibili iniziative giudiziarie in
corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta,
invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni
o iniziative sproporzionate o vessatorie”.
In ragione di quanto
esposto,
ritiene
tuttavia che, secondo
giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è
possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla
rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere
dai propri iscritti atteso che detti comportamenti,
potrebbero formare oggetto di valutazione da parte del
Consiglio in altra sede e che l’emissione del richiesto
parere potrebbe, pertanto, costituire anticipazione di
giudizio.
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