Avv. Paolo Nesta


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Procedimento di mediazione e il compenso dell'avvocato-Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

 

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La tariffa forense vigente, approvata con DM 08.04.2004 n. 127, ovviamente non quantifica il compenso professionale dovuto all’avvocato per l’assistenza al procedimento di “mediazione”, all’epoca non ancora introdotto nell’ordinamento processuale. Contiene soltanto un fugace riferimento alle “procedure conciliative” nel processo del lavoro, per le quali prevede l’applicazione della tabella “stragiudiziale” (Norme generali Tariffa Civile art. 12). Per analogia – sicuramente ammessa in materia tariffaria – anche al procedimento di mediazione appare applicabile la tabella “stragiudiziale”. Infatti, tra “conciliazione” e “mediazione” sono ravvisabili evidenti analogie: entrambe constano di un procedimento scevro da formalità, fuori dagli schemi del processo civile, e quindi “stragiudiziale”, il quale può culminare in un “verbale di accordo” che – omologato dal Tribunale – è suscettibile di assumere l’efficacia di titolo esecutivo (art. 12 D. Lgv. n. 28/2010). La tabella stragiudiziale prevede compensi distinti per l’attività di “consulenza” e per l’attività di “assistenza”. La “consulenza” comporta l’espressione di pareri orali o scritti senza contatto con la controparte. Invece nell’attività di “assistenza” tale contatto è elemento essenziale (si può affermare che l’avvocato “il cliente se lo “affianca” nel trattare una vertenza o un affare con la controparte). 1°. La tariffa forense vigente, approvata con DM 08.04.2004 n. 127, ovviamente non quantifica il compenso professionale dovuto all’avvocato per l’assistenza al procedimento di “mediazione”, all’epoca non ancora introdotto nell’ordinamento processuale.

Contiene soltanto un fugace riferimento alle “procedure conciliative” nel processo del lavoro, per le quali prevede l’applicazione della tabella “stragiudiziale” (Norme generali Tariffa Civile art. 12).

 

Per analogia – sicuramente ammessa in materia tariffaria – anche al procedimento di mediazione appare applicabile la tabella “stragiudiziale”.

Infatti, tra “conciliazione” e “mediazione” sono ravvisabili evidenti analogie: entrambe constano di un procedimento scevro da formalità, fuori dagli schemi del processo civile, e quindi “stragiudiziale”, il quale può culminare in un “verbale di accordo” che – omologato dal Tribunale – è suscettibile di assumere l’efficacia di titolo esecutivo (art. 12 D. Lgv. n. 28/2010).

La tabella stragiudiziale prevede compensi distinti per l’attività di “consulenza” e per l’attività di “assistenza”. La “consulenza” comporta l’espressione di pareri orali o scritti senza contatto con la controparte. Invece nell’attività di “assistenza” tale contatto è elemento essenziale (si può affermare che l’avvocato “il cliente se lo “affianca” nel trattare una vertenza o un affare con la controparte).

Poiché nel procedimento di mediazione il contatto con controparte è essenziale (“catalizzato” dall’intervento del mediatore), all’avvocato appare dovuto il compenso per l’attività stragiudiziale di “assistenza” (Tab. D n. 2).

2°. Nell’ipotesi in cui la mediazione non abbia avuto esito positivo, ma si sia resa necessaria la promozione del giudizio civile, si acutizza il problema del cumulo della tabella stragiudiziale (per l’attività svolta in sede di mediazione) con quella giudiziale (per l’attività svolta nel successivo giudizio civile). Va infine rilevato che – trattandosi di attività stragiudiziale – al procedimento di mediazione non sono applicabili i “diritti” (compensi in misura fissa per attività formale di rappresentanza processuale - già propria della figura professionale del “procuratore”, e quindi definita “procuratoria” - svolta nel processo civile).

3°. Nell’ipotesi in cui invece la mediazione abbia avuto esito positivo ed abbia definito la vertenza, non si pone il problema del cumulo delle tariffe giudiziale e stragiudiziale, posto che il giudizio civile non viene attivato.

Per l’intera attività svolta vengono dunque applicati gli onorari previsti dalla sola tariffa stragiudiziale (si ribadisce, senza applicazione dei “diritti”).

A mero titolo esemplificativo, le voci di una parcella-tipo per un procedimento di mediazione andato a buon fine possono essere così articolate:

 

(DM 08.04.2004 n. 127 – Tab. D n. 2)

 

a. - posizione ed archivio

 

b. - sessioni (per ognuna, a studio o fuori studio, con o senza altri professionisti);

 

c. - corrispondenza postale o telefonica (per ognuna);

 

d. - esame e studio della pratica;

 

e. - redazione istanza di mediazione;

 

f. - assistenza alla riunione con il mediatore e la controparte. Non appare dovuto l’ulteriore autonomo onorario per “assistenza alla redazione del contratto”. Infatti tale onorario – determinato a percentuale sul valore della pratica - comprende ogni attività accessoria, e non si cumula con l’onorario applicabile per ogni singola attività prevista al n. 2 della cit. Tab. D, ma è alternativo a questo.

Il valore della pratica è determinato ai sensi dell’art. 10 co. 1 c.p.c. (valore del petitum iniziale). Il valore del decisum è assunto a base della determinazione delle spese di lite poste a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c..

In caso di domanda iniziale generica il valore della pratica è quello determinato all’esito della mediazione.

4°. Per l’istanza al Tribunale di omologazione (previa verifica formale) del verbale di accordo - trattandosi di attività processuale non contenziosa, tesa alla formazione del titolo esecutivo - appaiono applicabili i soli “diritti” di cui alla Tab. B parte II n. 75 (unico importo forfettario per l’intera attività prestata).

Non si ritiene invece applicabile un onorario, perché nella fase di omologazione non assume rilievo un’attività di carattere intellettuale (studio della controversia, consultazioni, sessioni, etc.) che possa giustificare un compenso a tale titolo.

Un onorario è previsto esclusivamente per l’eventuale fase di esecuzione (che ha inizio con il pignoramento).

 

Guglielmo Preve

 

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