L’Avv. , con richiesta di parere deontologico, pervenuta
il 7 marzo 2011, riferisce di essere stata citata a
deporre come teste in un giudizio pendente tra due parti
(ex-coniugi), che la stessa ha assistito nel
procedimento di separazione consensuale.
L’Avv. afferma che la deposizione avrebbe a oggetto
circostanze apprese dalla stessa in occasione dello
svolgimento dell’attività difensiva prestata a favore di
entrambi i coniugi, conclusasi con l’omologazione delle
condizioni di separazione.
Ciò premesso, l’Avv. chiede al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma di esprimere un parere in ordine
alla possibilità di astenersi dal deporre e alla
relativa procedura da seguire.
Il
Consiglio
-
Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale
Coordinatore della Commissione Deontologica
Considerato:
-
che l’art. 58 del Codice Deontologico Forense dispone:
“per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal
deporre come testimone su circostanze apprese
nell’esercizio della propria attività professionale e
inerenti il mandato ricevuto” fermi gli obblighi di
riservatezza e segretezza posti dall’art. 9 ai sensi del
quale “è dovere, oltre che diritto, primario e
fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto
sull’attività prestata e su tutte le informazioni che
siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia
venuto a conoscenza in dipendenza del mandato” e che
“l’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e
riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia
per l’attività giudiziale che per l’attività
stragiudiziale”;
-
che l’art. 13 del Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933
n.1578 dispone: “gli avvocati non possono essere
obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su
ciò che sia stato confidato o sia pervenuto a loro
conoscenza per ragione del proprio ufficio” salvo quanto
disposto nell’art. 200 del codice di procedura penale;
-
che il segreto professionale è, altresì, tutelato dalle
norme processuali, sia penali (art. 200 c.p.p.) che
civili (art. 249 c.p.c.), che riconoscono il diritto
dell’avvocato di astenersi dal deporre;
Ritenuto
-
che la facoltà di astensione non comporta l’esonero
dall’obbligo di comparire davanti al giudice ai sensi
dell’art. 255 c.p.c.,
Ritiene
che è rimessa al prudente apprezzamento dell’avvocato la
scelta di assumere o meno la veste di testimone in un
giudizio civile i cui fatti gli siano noti, curando di
evitare che oggetto della testimonianza siano
circostanze di fatto ed elementi di difesa da
considerarsi coperti dal dovere di segretezza, in guisa
che non venga arrecato pregiudizio alle parti a suo
tempo assistite; in ogni caso, l’avvocato regolarmente
citato come teste, ha l’obbligo di comparire avanti al
giudice, in conformità alle norme processuali.
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